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Documento 32016O0033

Indirizzo (UE) 2016/2300 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2016, che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2016/33)

GU L 344 del 17.12.2016, pagg. 123–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/2300/oj

17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/123


INDIRIZZO (UE) 2016/2300 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 novembre 2016

che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2016/33)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema devono essere assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in caso di inadempimento di una controparte. In conseguenza del periodico riesame del sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema, è necessario apportare diverse modifiche in relazione ai titoli garantiti da attività al fine di garantire una protezione adeguata.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2014/31 della Banca centrale europea (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all'indirizzo BCE/2014/31

L'indirizzo BCE/2014/31 è modificato come segue:

1.

L'articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli ABS di cui al paragrafo 1, che non hanno due rating di credito pubblici almeno al livello 2 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema in conformità all'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (*1) sono soggetti a uno scarto di garanzia che dipende dalla loro vita media ponderata come specificato nell'allegato II bis.

(*1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).»;"

(b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   La vita media ponderata della tranche senior di un ABS è stimata come la media ponderata attesa del periodo rimanente fino al rimborso di tale tranche. Per gli ABS retained conferiti in garanzia, ai fini del calcolo della vita media ponderata si presume che l'opzione call dell'emittente non sarà esercitata.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le BCN possono accettare, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ABS le cui attività sottostanti comprendono solo mutui ipotecari su immobili residenziali o solo prestiti a PMI ovvero entrambi, e che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla parte quarta, titolo II, capitolo 2, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 4 del presente articolo, ma che soddisfano comunque tutti i criteri di idoneità applicabili agli ABS ai sensi dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e hanno due rating del credito pubblici almeno al livello 3 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema. Tali ABS sono limitati a quelli emessi prima del 20 giugno 2012 e sono soggetti a uno scarto di garanzia che dipende dalla loro vita media ponderaa come precisato nell'allegato II bis.»;

e)

il paragrafo 6 è soppresso;

f)

nel paragrafo 7, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

per «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» si intendono le disposizioni della documentazione legale relative a un gestore di riserva (back-up servicer) ovvero a un soggetto incaricato dell'individuazione del back-up servicer (back-up servicer facilitator) (se non vi sono disposizioni in merito a unback-up servicer). Nell'ipotesi di disposizioni relative al back-up servicer facilitator, dovrebbe essere nominato un back-up servicer facilitator al quale dovrebbe essere conferito l'incarico di individuare un idoneo back-up servicer entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento determinante, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il servizio del debito relativamente ai titoli garantiti da attività. Tali disposizioni comprendono anche gli eventi determinanti la sostituzione del gestore (servicer) per la nomina di un back-up servicer che possono essere fondati o meno sui rating come nel caso di inadempimento degli obblighi da parte dell'attuale servicer. Nell'ipotesi di disposizioni relative al back-up servicer, il back-up servicer non deve avere stretti legami con il servicer. Nell'ipotesi di disposizioni relative al back-up servicer facilitator, non devono esserci contemporaneamente stretti legami tra ciascun servicer, back-up servicer facilitator e banca che gestisce i conti dell'emittente (issuer account bank);»

g)

al paragrafo 7 sono inseriti i seguenti punti h) e i):

«h)

per “stretti legami” si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/50;

i)

per “ABS retained conferiti in garanzia” si intendono ABS utilizzati in percentuale superiore al 75 % del valore nominale in essere da una controparte che ne è l'originator o da soggetti che con essa hanno stretti legami»;

2.

l'Allegato al presente Indirizzo è inserito come allegato II bis.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 dicembre 2016.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2016.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).


ALLEGATO

«ALLEGATO II bis

Livello degli scarti di garanzia applicati a titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente indirizzo

Vita media ponderata

Scarto di garanzia

0-1

6,0

1-3

9,0

3-5

13,0

5-7

15,0

7-10

18,0

>10

30,0»


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