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Documento 32016D0027

Decisione (UE) 2016/1717 della Banca centrale europea, del 21 settembre 2016, che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2016/27)

GU L 258 del 24.9.2016, pagg. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/27/oj

24.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/17


DECISIONE (UE) 2016/1717 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 settembre 2016

che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2016/27)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario che gli strumenti giuridici che hanno per destinatarie le banche centrali nazionali (BCN) e le autorità nazionali competenti (ANC), come gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea (BCE), siano correttamente notificati ai loro destinatari. Attualmente, la pratica comunemente accettata per le notifiche tra la BCE, da un lato, e le BCN e le ANC, dall'altro, è quella di utilizzare mezzi elettronici, comprese le e-mail. Per contro, in conseguenza dello sviluppo tecnologico, il telex è divenuto un mezzo di comunicazione obsoleto.

(2)

Nel corso degli ultimi due anni la BCE ha adottato numerose decisioni aventi per destinatari soggetti vigilati o enti che hanno presentato richiesta di autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio. Analogamente, la BCE ha adottato decisioni che irrogano sanzioni nei confronti di terzi. Sebbene la legislazione primaria non lo imponga, il regolamento interno della BCE richiede che il Presidente della BCE sottoscriva tali tipologie di decisioni della BCE con destinatari.

(3)

In futuro, le decisioni della BCE aventi per destinatari soggetti vigilati o enti che che hanno presentato richiesta di autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio e decisioni che irrogano sanzioni nei confronti di terzi dovrebbero essere sottoscritte dal segretario del Consiglio direttivo per certificare la conformità alla decisione del Consiglio direttivo.

(4)

Dato il significativo aumento delle decisioni in materia di vigilanza, la modifica dovrebbe essere adottata con urgenza ed entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2004/2 (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica del regolamento interno della Banca centrale europea

La Decisione BCE/2004/2 è modificata come segue:

1)

il paragrafo 17.2 è sostituito dal seguente:

«17.2.

Gli indirizzi della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo, e successivamente notificati, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, e sono sottoscritti per conto di esso dal Presidente. Essi indicano le motivazioni su cui si fondano. La notifica alle banche centrali nazionali può essere effettuata per via elettronica, a mezzo fax o su supporto cartaceo. Ogni indirizzo della BCE che debba essere ufficialmente pubblicato è tradotto nelle lingue ufficiali delle Comunità europee.»;

2)

il paragrafo 17.4 è sostituito dal seguente:

«17.4

Le decisioni e le raccomandazioni della BCE sono adottate dal Consiglio direttivo o dal Comitato esecutivo nei rispettivi ambiti di competenza e sono sottoscritte dal Presidente. Le decisioni della BCE che irrogano sanzioni nei confronti di terzi sono sottoscritte dal segretario del Consiglio direttivo al fine di certificarle. Le decisioni e le raccomandazioni della BCE indicano le motivazioni su cui si fondano. Le raccomandazioni relative alla legislazione secondaria dell'Unione di cui all'articolo 41 dello Statuto sono adottate dal Consiglio direttivo.»;

3)

il paragrafo 17.6 è sostituito dal seguente:

«17,6.

Le istruzioni della BCE sono adottate dal Comitato esecutivo, e successivamente notificate, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, e sono sottoscritte per conto di esso dal Presidente o da altri due suoi membri. La notifica alle banche centrali nazionali può essere effettuata per via elettronica, a mezzo fax o su supporto cartaceo. Ogni istruzione della BCE che debba essere ufficialmente pubblicata è tradotta nelle lingue ufficiali dell'Unione.»;

4)

il paragrafo 17 bis.2 è sostituito dal seguente:

«17 bis.2.

Gli indirizzi della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono adottati dal Consiglio direttivo e successivamente notificati e sottoscritti per conto di esso da parte del Presidente. La notifica alle autorità nazionali competenti può essere effettuata per via elettronica, a mezzo fax o su supporto cartaceo.»;

5)

il paragrafo 17 bis.3 è sostituito dal seguente:

«17 bis.3.

Le istruzioni della BCE relative ai compiti in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), e degli articoli 7, paragrafi 1 e 4, 9, paragrafo 1, e 30, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono adottate dal Consiglio direttivo e successivamente notificate e sottoscritte per conto di esso dal Presidente. Esse indicano le motivazioni su cui si fondano. La notifica alle autorità nazionali competenti per le vigilanza sugli enti creditizi può essere effettuata per via elettronica, a mezzo fax o supporto cartaceo.»;

6)

il paragrafo 17 bis.4 è sostituito dal seguente:

«17 bis.4.

Le decisioni della BCE relative ai soggetti vigilati e a quelli che hanno richiesto l'autorizzazione ad intraprendere l'attività di ente creditizio sono adottate dal Consiglio direttivo e sottoscritte dal segretario del Consiglio direttivo al fine di certificarle. Esse sono successivamente notificate ai loro destinatari.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 settembre 2016.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).


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