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Documento 32016D0019

Decisione (UE) 2016/1162 della Banca centrale europea, del 30 giugno 2016, sulla comunicazione di informazioni riservate nell'ambito di indagini penali (BCE/2016/19)

GU L 192 del 16.7.2016, pagg. 73–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1162/oj

16.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/73


DECISIONE (UE) 2016/1162 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 giugno 2016

sulla comunicazione di informazioni riservate nell'ambito di indagini penali (BCE/2016/19)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare gli articoli 23 e 23 bis,

Considerando quanto segue:

(1)

Con l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (MVU), alla Banca centrale europea (BCE) e alle autorità nazionali competenti (ANC) potrebbero pervenire dalle autorità nazionali competenti per le indagini penali richieste di comunicazione di informazioni riservate create o ricevute nell'assolvimento di compiti e responsabilità in materia di vigilanza.

(2)

Ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2), se, nel corso dell'espletamento dei propri compiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (3), la BCE ha motivo di sospettare la commissione di un illecito penale, essa richiederà all'ANC di riferimento di deferire la questione alle autorità competenti per le indagini e per l'eventuale procedimento penale, in conformità al diritto nazionale.

(3)

Tra le ANC e le autorità nazionali competenti per le indagini penali esiste una cooperazione di lunga data in materia di accesso a informazioni riservate relative a soggetti o gruppi vigilati significativi, nell'accezione di cui all'articolo 2, punti 20 e 21, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), in conformità al diritto nazionale. Le condizioni di tale cooperazione e quelle per la comunicazione di informazioni riservate ad autorità nazionali competenti per le indagini penali sono stabilite in larga misura dal diritto nazionale. Tuttavia, il diritto dell'Unione influisce in una certa misura sulle condizioni alle quali le informazioni riservate in possesso delle autorità competenti nell'ambito dell'MVU, tra cui la BCE, possono essere comunicate, su richiesta, alle autorità nazionali competenti per le indagini penali. Disposizioni del diritto dell'Unione sanciscono, ad esempio, il principio di leale cooperazione, quello di cooperazione in buona fede e l'obbligo di scambio di informazioni con l'SSM, l'obbligo di protezione dei dati personali e l'obbligo del segreto professionale.

(4)

Oltre a trovare applicazione alla comunicazione di informazioni riservate concernenti i compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, ivi incluse informazioni in possesso di un'ANC che presti assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti della BCE ai sensi del citato regolamento, tali condizioni possono applicarsi in linea di principio alla comunicazione di informazioni riservate concernenti la politica monetaria e altri compiti connessi al SEBC o all'Eurosistema.

(5)

La BCE dovrebbe adempiere al proprio obbligo di segreto professionale e al proprio dovere di salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza. Inoltre, la BCE dovrebbe continuare ad agire a tutela dell'interesse pubblico e di determinati interessi privati, anche astenendosi dal comunicare documenti o informazioni ove la comunicazione sia suscettibile di ledere tali interessi. Tuttavia, tali doveri non dovrebbero comportare per la BCE un divieto assoluto di comunicare informazioni riservate coperte dall'obbligo di segreto professionale ad autorità nazionali competenti per le indagini penali.

(6)

Il diritto dell'Unione impone di garantire la riservatezza di talune informazioni o documenti, inclusi i dati personali, e salvo eccezioni, vieta di comunicare a terzi informazioni o documenti riservati. In particolare, ai sensi delle norme sul segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), informazioni riservate ricevute nell'esercizio delle loro funzioni da «persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti» possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale.

(7)

Ai sensi dell'articolo 37.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea, le persone che hanno accesso a dati coperti da una normativa dell'Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza dovrebbero essere soggette all'applicazione di tali norme.

(8)

Nel diritto dell'Unione non è ancora stato stabilito un quadro procedurale per la gestione delle richieste ricevute dalla BCE, dalle ANC o dalle banche centrali nazionali (BCN) da parte delle autorità nazionali competenti per le indagini penali relativamente a informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, incluse le informazioni in possesso di una ANC o di una BCN che prestino assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti a questa conferiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 ovvero connessi alla politica monetaria e dei compiti del SEBC o dell'Eurosistema. Tuttavia l'applicazione di norme procedurali nazionali applicabili a tali richieste dovrebbe avvenire in coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare con il principio di leale cooperazione, con quello di cooperazione in buona fede e con l'obbligo di scambio di informazioni di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Al riguardo, in conformità al diritto dell'Unione, la BCE gradirebbe essere consultata o informata, secondo il caso, in merito a richieste di informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, incluse le informazioni in possesso di una ANC o di una BCN che prestino assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti a questa conferiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 ovvero connesse alla politica monetaria o ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema, pervenute a un'ANC o a una BCN da autorità nazionali competenti per le indagini penali.

(9)

La presente decisione non dovrebbe applicarsi a richieste di accesso a informazioni riguardanti persone che hanno un rapporto di lavoro con la BCE o un rapporto contrattuale diretto o indiretto con la BCE per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

(10)

La presente decisione, pertanto, dovrebbe stabilire le condizioni applicate dalla BCE per la comunicazione da parte delle ANC e delle BCN di informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, ovvero alla politica monetaria ovvero ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema a un'autorità nazionale competente per le indagini penali e delineare il relativo quadro procedurale.

(11)

L'Ufficio di conformità e governance della BCE opera, nell'ambito della BCE, quale coordinatore delle richieste di accesso ai documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «informazioni riservate» s'intendono le informazioni riservate, incluse le informazioni coperte dalle disposizioni sulla protezione dei dati, dall'obbligo del segreto professionale, dalle norme in materia di segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE o i documenti classificati come «ECB-CONFIDENTIAL» o «ECB-SECRET» conformemente al regime di riservatezza della BCE, escluse le informazioni riguardanti persone che hanno un rapporto di lavoro con la BCE o un rapporto contrattuale diretto o indiretto con essa per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

b)

per «autorità nazionale competente per le indagini penali» si intende un'autorità nazionale competente in materia penale;

c)

«autorità nazionale competente (ANC)» ha il significato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una BCN non designata come ANC. In relazione a tali disposizioni, ogni riferimento nella presente decisione ad una ANC va altresì inteso come riferimento alla BCN, relativamente ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti.

Articolo 2

Richieste pervenute alla BCE da autorità nazionali competenti per le indagini penali

1.   Su richiesta di un'autorità nazionale competente per indagini penali, la BCE può fornire le informazioni riservate in suo possesso connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 o alla politica monetaria o ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema a un'ANC o a una BCN ai fini della comunicazione all'autorità nazionale competente per le indagini penali in questione alle seguenti condizioni:

a)

l'ANC o la BCN in questione, rispondendo alla richiesta, si impegna ad operare per conto della BCE;

b)

alternativamente: i) sussiste un obbligo espresso di comunicare tali informazioni a un'autorità nazionale competente per le indagini penali imposto dal diritto dell'Unione o da quello nazionale; ovvero ii) la comunicazione di tali informazioni riservate è consentita dalla normativa applicabile e non sussistono ragioni preminenti per rifiutare la comunicazione di tali informazioni dettate dalla necessità di tutelare gli interessi dell'Unione o di evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza della BCE, in particolare compromettendo l'assolvimento dei suoi compiti.

c)

l'ANC o la BCN in questione si impegna a richiedere all'autorità nazionale competente per le indagini penali di assicurare che le informazioni riservate siano protette contro la divulgazione.

2.   Il paragrafo 1 fa salve specifiche disposizioni del diritto dell'Unione o di quello nazionale relative alla comunicazione di tali informazioni riservate.

Articolo 3

Richieste pervenute ad ANC e BCN da autorità nazionali competenti per le indagini penali

1.   LA BCE richiede alle ANC o alle BCN di acconsentire, al ricevimento da parte di un'autorità nazionale competente per le indagini penali di una richiesta di comunicazione di informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 o alla politica monetaria o ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema, a consultare, se possibile, la BCE, su come rispondere alla richiesta, a prescindere dal fatto che la BCE, l'ANC o la BCN interessata sia o no in possesso di tali informazioni. La BCE fornisce indicazioni in merito alla possibilità di comunicare le informazioni in questione e, se del caso, alla sussistenza di preminenti ragioni relative alla necessità di salvaguardare gli interessi dell'Unione o di evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza della BCE per rifiutare la comunicazione di tali informazioni riservate. La BCE fornisce indicazioni all'ANC o alla BCN purché tempestivamente consultata prima che l'ANC o la BCN adotti una decisione finale in merito e fornisca una risposta definitiva alla richiesta.

2.   La BCE richiede all'ANC di acconsentire a informare la BCE tempestivamente e, in ogni caso, prima di fornire risposte definitive, in merito a richieste di informazioni riservate pervenute dalle autorità nazionali competenti per le indagini penali riguardanti enti creditizi meno significativi direttamente vigilati dall'ANC interessata nell'adempimento delle sue responsabilità in materia di vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, ove tale ANC ritenga che le informazioni richieste siano rilevanti o che la loro comunicazione possa incidere negativamente sulla reputazione dell'MVU. La BCE si adopera per fornire la propria risposta entro il termine stabilito dall'ANC interessata, purché esso sia ragionevole, obiettivamente giustificato e scada prima che l'ANC adotti una decisione finale e fornisca una risposta definitiva all'autorità nazionale competente per le indagini penali.

3.   LA BCE richiede alle ANC o alle BCN di acconsentire a informare regolarmente la BCE in merito a tutte le richieste di autorità nazionali competenti per le indagini penali, quando la BCE non sia stata consultata, in conformità al paragrafo 1 o informata in conformità al paragrafo 2 e, se possibile, in merito alle informazioni comunicate a seguito di esse.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 giugno 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 80, del 18.3.2004, pag. 33.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


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