EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32016D0016

Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2016, sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/6)

GU L 157 del 15.6.2016, pagg. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 25/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/948/oj

15.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/28


DECISIONE (UE) 2016/948 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o giugno 2016

sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE), insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili.

(2)

La Decisione BCE/2014/40 (1), che ha istituito un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite, è stata adottata il 15 ottobre 2014. La Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea (BCE/2014/45) (2), che ha istituito un programma di acquisto di titoli garantiti da attività, è stata adottata il 19 novembre 2014. La Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (3), che ha istituito un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»), è stata adottata il 4 marzo 2015 e ha ampliato i programmi di acquisto di attività esistenti. In aggiunta alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, ai sensi della Decisione BCE/2014/34 della Banca centrale europea (4) e della Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) (5), tali programmi di acquisto di attività mirano a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine, in linea con l'obiettivo principale della Banca centrale europea del mantenimento della stabilità dei prezzi.

(3)

Il 10 marzo 2016 il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare ulteriormente i predetti programmi di acquisto di attività e di varare un programma di acquisto per il settore societario (corporate sector purchase programme, CSPP), facente parte integrante della politica monetaria unica e nel perseguimento del proprio obiettivo di stabilità dei prezzi. Tale decisione è stata presa al fine di rafforzare ulteriormente la trasmissione degli acquisti di attività dell'Eurosistema alle condizioni di finanziamento dell'economia reale e al fine di attuare, in combinazione con le altre misure di politica monetaria non convenzionali, una politica monetaria ancor più accomodante e contribuire a riportare i tassi d'inflazione a livelli inferiori, ma prossimi, al 2 per cento nel medio termine.

(4)

Il CSPP costituirà parte integrante del programma di acquisto di attività (asset purchase programme, APP), nell'ambito del quale si intende procedere ad acquisti fino alla fine di marzo 2017 ovvero, se necessario, anche oltre e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi una correzione nell'andamento dell'inflazione in linea con l'obiettivo di conseguire tassi di inflazione inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine.

(5)

Il CSPP dovrebbe prevedere una serie di salvaguardie per assicurare che gli acquisti programmati siano proporzionati agli obiettivi perseguiti. Tali salvaguardie dovrebbero anche assicurare che la progettazione del CSPP tenga conto dei relativi rischi finanziari e rispecchiare i profili di gestione dei rischi. Inoltre, agli strumenti di debito negoziabili idonei emessi da imprese pubbliche dovrebbero applicarsi limiti coerenti con quelli applicabili agli acquisti nell'ambito del PSPP.

(6)

Il CSPP dovrebbe svolgersi nel pieno rispetto degli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema ai sensi del trattato, compreso il divieto di finanziamento monetario in relazione all'acquisto di strumenti di debito negoziabili idonei emessi da imprese pubbliche.

(7)

Il CSPP dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, prestando debita considerazione alla formazione dei prezzi di mercato e al funzionamento dei mercati.

(8)

In linea con altre componenti dell'APP, i rimborsi del capitale di strumenti di debito negoziabili idonei acquistati nell'ambito del CSPP dovrebbero essere reinvestiti quando gli strumenti di debito sottostanti giungono a scadenza, per tutto il tempo necessario, contribuendo così alla realizzazione di condizioni di liquidità favorevoli e a un adeguato orientamento della politica monetaria.

(9)

Gli acquisti definitivi di strumenti di debito negoziabili idonei da parte dell'Eurosistema nell'ambito del CSPP dovrebbero essere effettuati in maniera decentrata in conformità alla presente decisione ed essere coordinati dalla BCE, salvaguardando in questo modo l'unicità della politica monetaria dell'Eurosistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e portata dell'acquisto definitivo di obbligazioni societarie

È istituito il CSPP. Nell'ambito del CSPP determinate banche dell'Eurosistema possono acquistare obbligazioni societarie idonee da controparti idonee sui mercati primari e secondari, mentre le obbligazioni societarie emesse dal settore pubblico, come definite nell'articolo 3, paragrafo 1, possono essere acquistate esclusivamente sui mercati secondari a determinate condizioni.

Articolo 2

Criteri di idoneità per le obbligazioni societarie

Per essere idonei all'acquisto definitivo nell'ambito del CSPP, gli strumenti di debito negoziabili emessi dalle società soddisfano i criteri di idoneità per le attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, ai sensi della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (6), e i seguenti requisiti aggiuntivi:

1.

L'emittente dello strumento di debito negoziabile:

a)

ha sede legale in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

b)

non è un ente creditizio come definito all'articolo 2, punto 14), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);

c)

non ha un'impresa madre come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che sia anche un ente creditizio come definito nell'articolo 2, punto 14), dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d)

non ha una società madre assoggetta a vigilanza bancaria al di fuori dell'area dell'euro;

e)

non è un soggetto vigilato come definito nell'articolo 2, punto 20), del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (8) ovvero non fa parte di un gruppo vigilato come definito nell'articolo 2, punto 21), lettera b), del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), incluso, in ambedue i casi, nell'elenco pubblicato dalla BCE sul suo sito Internet ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), e non è una filiazione, come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16), del Regolamento (UE) n. 575/2013, di alcuno di detti soggetti o gruppi vigilati;

f)

non è un'impresa d'investimento come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

g)

non ha emesso un titolo garantito da attività nell'accezione di cui all'articolo 2, punto 3), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);

h)

non ha emesso un multi cédula nell'accezione di cui all'articolo 2, punto 62), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);

i)

non ha messo un'obbligazione garantita strutturata nell'accezione di cui all'articolo 2, punto 88), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);

j)

non è una società veicolo per la gestione delle attività derivante dall'impiego di uno strumento di separazione delle attività in un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o della normativa nazionale attuativa dell'articolo 42 della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

k)

non è un fondo nazionale per la gestione e il disinvestimento di attività istituito a sostegno della ristrutturazione e/o della risoluzione del settore finanziario (12); e

l)

non è un emittente idoneo per il PSPP.

2.

Lo strumento di debito negoziabile ha scadenza residua minima di 6 mesi e massima di 30 anni e 364 giorni al momento del suo acquisto acquisto da parte della banca centrale dell'Eurosistema competente.

3.

In deroga all'articolo 59, paragrafo 5, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), per la valutazione dei requisiti di qualità creditizia dello strumento di debito negoziabile, si tiene conto esclusivamente delle informazioni relative al merito creditizio fornite da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution) accettata nell'ambito del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (eurosystem credit assessment framework).

4.

Lo strumento di debito negoziabile è denominato in euro.

5.

Sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale.

Articolo 3

Limiti all'esecuzione di acquisti di obbligazioni societarie del settore pubblico

1.   Ai fini della presente decisione, per «obbligazione societaria del settore pubblico» s'intende un'obbligazione societaria che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 ed è emessa da un'impresa pubblica nell'accezione di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (13).

2.   Per consentire la formazione di un prezzo di mercato per obbligazioni societarie del settore pubblico, non sono consentiti acquisti di obbligazioni societarie del settore pubblico di nuova emissione o emesse a rubinetto o di obbligazioni societarie del settore pubblico emesse dallo stesso soggetto o da soggetti appartenenti al gruppo dell'emittente con scadenze prossime, immediatamente antecedenti o successive, a quella degli strumenti di debito negoziabili da emettere, anche a rubinetto, nel periodo di tempo determinato dal Consiglio direttivo.

Articolo 4

Limiti all'acquisto

1.   Si applica, nell'ambito del CSPP, un limite relativo alla quota parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. Il limite relativo alla quota parte di un'emissione è pari al 70 per cento per codice ISIN per tutte le obbligazioni societarie diverse dalle obbligazioni societarie del settore pubblico.

In casi particolari, inclusi quelli di obbligazioni societarie del settore pubblico o per ragioni inerenti alla gestione dei rischi, può applicarsi un limite relativo alla quota parte di un'emissione inferiore. Il trattamento delle obbligazioni societarie del settore pubblico è coerente con quello ad esse riservato nell'ambito del PSPP.

2.   L'Eurosistema attua, in modo continuativo, procedure adeguate di due diligence e valutazione del rischio di credito sulle obbligazioni societarie idonee.

3.   L'Eurosistema definisce limiti di acquisto supplementari per gruppi emittenti sulla base di un'allocazione di riferimento connessa alla capitalizzazione di mercato del gruppo emittente per assicurare un'allocazione diversificata degli acquisti tra emittenti e gruppi emittenti.

Articolo 5

Banche centrali dell'Eurosistema che effettuano gli acquisti

Le banche centrali dell'Eurosistema che acquistano obbligazioni societarie nell'ambito del CSPP sono indicate nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE. L'Eurosistema applica un criterio di specializzazione per l'allocazione delle obbligazioni societarie da acquistare nell'ambito del CSPP basato sul paese in cui ha sede l'emittente. Il Consiglio direttivo autorizza deroghe ad hoc al criterio di specializzazione qualora considerazioni oggettive impediscano l'attuazione di tale criterio ovvero tali deroghe siano consigliabili al fine di raggiungere gli obiettivi complessivi di politica monetaria del CSPP. In particolare, ogni determinata banca centrale dell'Eurosistema acquista esclusivamente obbligazioni societarie idonee i cui emittenti abbiano sede in determinati Stati membri dell'area dell'euro. La distribuzione geografica dei paesi ove hanno sede gli emittenti di obbligazioni societarie idonee in relazione alle banche centrali dell'Eurosistema specificate è indicata in un elenco pubblicato sul sito Internet della BCE.

Articolo 6

Controparti idonee

Sono controparti idonee per il CSPP, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito riguardanti obbligazioni societarie detenute nei portafogli CSPP dell'Eurosistema:

a)

i soggetti che soddisfano i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ai sensi dell'articolo 55 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e

b)

ogni altra controparte utilizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimento in euro.

Articolo 7

Operazioni di prestito dei titoli

Le banche centrali dell'Eurosistema che acquistano obbligazioni societarie nell'ambito del CSPP rendono disponibili per il prestito i titoli acquistati nell'ambito del PSPP, compresi i pronti contro termine, al fine di garantire l'efficacia del programma stesso.

Articolo 8

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il 6 giugno 2016.

Fatto a Vienna, il 1o giugno 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2014/40 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).

(2)  Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).

(3)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).

(4)  Decisione BCE/2014/34, del 29 luglio 2014, relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (GU L 258 del 29.8.2014, pag. 11).

(5)  Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 107).

(6)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(9)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(10)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(11)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(12)  Un elenco di tali enti è pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo: www.ecb.europa.eu.

(13)  Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).


In alto