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Documento 32015D0038

Decisione (UE) 2015/2218 della Banca centrale europea, del 20 novembre 2015, sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2015/38)

GU L 314 del 1.12.2015, pagg. 66–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2218/oj

1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/66


DECISIONE (UE) 2015/2218 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 novembre 2015

sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2015/38)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito del quadro stabilito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla stessa dall'articolo 4 del regolamento medesimo, relativi a enti creditizi stabilti negli Stati membri partecipanti o alle succursali stabilite in Stati membri partecipanti da parte di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti.

(2)

Al fine di perseguire gli obiettivi dell'unione bancaria a seguito della conclusione del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2012, secondo cui il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione, è opportuno istituire un quadro giuridico armonizzato nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

(3)

Il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2) istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate. In particolare la parte III, Titolo 2, detta disposizioni generali relative alle garanzie procedurali per l'adozione di decisioni in materia di vigilanza della BCE.

(4)

Il quadro sulla vigilanza prudenziale stabilito dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) richiede che gli enti identifichino tutti i membri del personale le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. Qualsiasi criterio utilizzato a tale scopo deve assicurare che l'identificazione del personale le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente rifletta il livello di rischio delle differenti attività all'interno dell'ente.

(5)

La BCE ha il compito di assicurare, nell'ambito del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione (4), che gli enti soggetti alla sua diretta vigilanza applichino le norme sull'identificazione del personale avente un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente in una maniera coerente che salvaguardi la correttezza di tale identificazione. La presente decisione stabilisce, pertanto, una procedura in relazione all'applicazione dei criteri quantitativi stabiliti nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce gli obblighi procedurali per la notifica e per la richiesta di approvazione preventiva che gli enti creditizi vigilati presentano alla BCE al fine di escludere membri del personale o talune categorie di membri del personale dalla presunzione di essere personale identificato in base ai criteri quantitativi di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)

per «ente creditizio vigilato» si intende un soggetto vigilato significativo come definito all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), o un gruppo vigilato significativo come definito all'articolo 2, paragrafo 22, del medesimo regolamento;

2)

«decisione di vigilanza della BCE» ha lo stesso significato di cui all'articolo 2, paragrafo 26, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

3)

per «personale identificato» si intendono tutti i membri del personale di un ente creditizio vigilato le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 604/2014, su base individuale, sub-consolidata o consolidata, come definite nei punti 48) e 49) dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 3

Informazioni generali da fornire alla BCE

1.   La notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e la richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento devono contenere le seguenti informazioni relative alla fine dell'esercizio finanziario precedente e all'esercizio finanziario in corso:

a)

la data di riferimento;

b)

il codice identificativo del soggetto giuridico (legal entity identifier, LEI) dell'ente creditizio vigilato;

c)

il numero dei dipendenti equivalenti a tempo pieno;

d)

il numero dei membri del personale identificato;

e)

il numero dei membri del personale identificato in base ai criteri qualitativi di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014;

f)

il numero dei membri del personale identificato esclusivamente in base ai criteri quantitativi stabiliti nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, unitamente all'indicazione della categoria, tra quelle specificate nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), b) o c) del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, alla quale appartiene ciascun membro del personale identificato;

g)

il numero dei membri del personale identificato esclusivamente in base a criteri ulteriori stabiliti dall'ente creditizio vigilato.

2.   La notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e la richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento devono contenere le seguenti informazioni per ciascun membro del personale per il quale si richiede l'esclusione:

a)

nome del membro del personale, ente di appartenenza, unità operativa/aziendale, dipartimento, funzione e linea di segnalazione gerarchica, unitamente al numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno sottoposti alla direzione del membro del personale;

b)

appartenenza o meno del membro del personale a una funzione di assunzione dei rischi o di controllo dei rischi e, in caso affermativo, la soglia in milioni di euro di posizioni di rischio che è consentito a tale funzione di assumere;

c)

appartenenza o meno del membro del personale a comitati e, in caso affermativo, il nome del comitato, il suo livello nella linea di segnalazione gerarchica e il suo grado di potere di assumere decisioni di rischio, espresso in termini di percentuale del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1);

d)

l'ammontare totale della remunerazione in euro e il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione attribuita al membro del personale nel precedente esercizio finanziario;

e)

i principali indicatori di performance per la componente variabile della remunerazione del membro del personale;

f)

i criteri quantitativi in base ai quali il membro del personale è stato valutato come personale identificato [articolo 4, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014];

g)

i criteri in base ai quali l'esclusione del membro del personale è richiesta [articolo 4, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014].

3.   La notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e la richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento devono contenere la relazione annuale di valutazione da parte dell'audit, interno o esterno, sul processo di individuazione del personale identificato e sui suoi risultati, che riguardi anche le esclusioni richieste.

Articolo 4

Documentazione richiesta per dimostrare che un'unità operativa/aziendale non è rilevante

1.   Nell'effettuare una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o una richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare che un membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, esercitano esclusivamente attività professionali in unità operative/aziendali che non sono unità operative rilevanti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014:

a)

una descrizione dettagliata ed esauriente dei compiti e delle responsabilità del membro del personale interessato o della categoria di personale cui questo appartiene;

b)

un organigramma dell'unità operativa/aziendale rilevante che illustri la struttura gerarchica e le linee di segnalazione gerarchica, incluso il membro del personale interessato o la categoria di personale cui appartiene;

c)

una descrizione dettagliata dell'allocazione del capitale interno all'unità operativa/aziendale interessata ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE per l'esercizio finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti;

d)

un quadro generale dell'allocazione del capitale interno a tutte le unità operative/aziendali, in conformità all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE, per l'esercizio finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti;

e)

una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che soddisfa i criteri stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, sebbene il membro del personale eserciti attività professionali in un'unità operativa/aziendale non rilevante;

f)

una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale o la categoria di personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014.

2.   Qualora la definizione delle unità operative/aziendali all'interno dell'ente creditizio vigilato sia cambiata nell'esercizio finanziario corrente o nei due esercizi precedenti, l'ente creditizio vigilato fornisce le ragioni di tale modifica.

3.   La BCE può richiedere all'ente creditizio vigilato di fornire ulteriori informazioni a supporto della richiesta.

Articolo 5

Documentazione richiesta per dimostrare che le attività professionali di un membro del personale non hanno impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante

1.   Nell'effettuare una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o una richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare che le attività professionali di un membro del personale, o di una categoria di personale, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento delegato (UE) n. 604/2014:

a)

una descrizione dettagliata ed esauriente dei compiti e delle responsabilità del membro del personale interessato o della categoria di personale cui questo appartiene;

b)

un organigramma dell'unità operativa/aziendale rilevante che illustri la struttura gerarchica e le linee di segnalazione gerarchica, incluso il membro del personale interessato o la categoria di personale cui appartiene;

c)

una descrizione dettagliata dei criteri oggettivi stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 che sono stati utilizzati per valutare che le attività professionali del membro del personale interessato, o della categoria di personale cui questo appartiene, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante, specificando come tali criteri siano stati applicati e in che modo siano stati presi in considerazione tutti i pertinenti indicatori di rischio e di performance utilizzati ai fini della misurazione interna del rischio;

d)

una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che risponde ai criteri stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, sebbene il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante;

e)

una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale interessato, o la categoria del personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014.

2.   La BCE può richiedere all'ente creditizio vigilato di fornire ulteriori informazioni a supporto della richiesta.

Articolo 6

Documentazione supplementare a supporto delle richieste relative a membri del personale cui è attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR

1.   Nel presentare una richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, per un membro del personale cui sia stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR nel precedente esercizio finanziario, gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare le circostanze eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014:

a)

una descrizione dettagliata delle circostanze eccezionali legate all'attività professionale del membro del personale interessato e il loro impatto sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato. Una situazione altamente competitiva non può essere considerata come una circostanza eccezionale;

b)

una descrizione dettagliata di qualsiasi circostanza eccezionale legata alla remunerazione del membro del personale interessato che spieghi la ragione per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale una remunerazione pari o superiore a 1 000 000 di EUR, sebbene, secondo quanto affermato, il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato.

2.   La BCE può richiedere all'ente creditizio vigilato di fornire ulteriori informazioni a supporto della richiesta.

Articolo 7

Periodo per l'effettuazione delle notifiche

1.   Le notifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 sono effettuate senza indugio e comunque al massimo entro sei mesi dalla fine del precedente esercizio finanziario. La determinazione di esclusione da parte di un ente creditizio vigilato, usata come base per la notifica, è limitata alla prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario che segue l'anno in cui la notifica è stata effettuata.

2.   Per i membri del personale che erano stati oggetto di notifica di esclusione nel precedente periodo di presentazione, non è necessaria una nuova notifica, a condizione che il criterio utilizzato per la determinazione sia ancora applicabile.

3.   In caso di membro del personale che sia oggetto di notifica per la prima volta, la determinazione si applica sia alla sua prestazione nel corso dell'esercizio finanziario in cui la notifica è effettuata che alla sua prestazione durante l'esercizio finanziario seguente. La presente disposizione si applica solamente alle notifiche effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 8

Periodo per la presentazione di richieste di approvazione preventiva

Le richieste di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 sono presentate senza indugio e comunque al massimo entro sei mesi dalla fine del precedente esercizio finanziario.

Articolo 9

Valutazione della BCE

1.   Sulla base delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e delle richieste di approvazione preventiva presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento, la BCE valuta:

a)

la completezza della documentazione;

b)

le basi sulle quali l'ente creditizio vigilato ha determinato che il membro del personale interessato, o la categoria di personale cui questo appartiene, soddisfi una delle condizioni stabilite nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014;

c)

se il membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante attraverso le attività professionali esercitate, verificando:

i)

se l'ente creditizio vigilato abbia applicato criteri oggettivi che tengano conto di tutti gli indicatori di rischio e di performance rilevanti che altrimenti utilizza per identificare, gestire e sorvegliare i rischi, conformemente all'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE;

ii)

se l'ente creditizio vigilato abbia comparato i compiti e i poteri del membro del personale, o della categoria di personale cui questo appartiene, e il loro impatto sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato, con l'impatto delle attività professionali dei membri del personale identificato attraverso i criteri qualitativi stabiliti nell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014;

d)

rispetto alle richieste di approvazione preventiva per i membri del personale cui sia stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR, se ricorrano circostanze eccezionali. In tali casi, la BCE informa l'Autorità bancaria europea dei risultati della sua valutazione iniziale prima di adottare qualsiasi decisione.

2.   Nel caso di richiesta di approvazione preventiva presentata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, la BCE emette una decisione entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa.

3.   Nel caso di notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, laddove la valutazione indichi che i requisiti stabiliti nella presente decisione e nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 non siano soddisfatti, la BCE ne dà notifica all'ente creditizio vigilato entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa. L'ente creditizio vigilato non applica l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014. In mancanza di notifica da parte della BCE ai sensi della prima frase del presente paragrafo, si considera che l'ente creditizio vigilato sia in una situazione di conformità rispetto all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e ai requisiti in esso stabiliti.

Articolo 10

Durata dell'approvazione preventiva concessa

1.   L'approvazione preventiva concessa dalla BCE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 è limitata alla prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario successivo all'anno in cui la decisione di vigilanza della BCE contenente l'approvazione è stata notificata all'ente creditizio vigilato.

2.   Nel caso di prima richiesta per un membro del personale interessato, l'approvazione è concessa per la prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario in cui la decisione di vigilanza della BCE contenente l'approvazione è stata notificata all'ente creditizio vigilato, nonché per la prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario successivo. La presente disposizione è applicabile unicamente in riferimento alle richieste presentate successivamente all'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1.   La presente decisione si applica all'effettuazione di notifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o alle richieste di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento presentate successivamente alla sua entrata in vigore.

2.   In via di eccezione, la presentazione di notifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o di richieste di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento, basate su informazioni relative al 2014, deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2015.

3.   Le approvazioni concesse dalla BCE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 sulla base delle presenti disposizioni transitorie si applicano alla prestazione del membro del personale durante gli esercizi finanziari del 2015 e del 2016.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 novembre 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


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