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Documento 32014R0673

Regolamento (UE) n. 673/2014 della Banca centrale europea, del 2 giugno 2014 , relativo all'istituzione del gruppo di mediazione e al suo regolamento interno (BCE/2014/26)

GU L 179 del 19.6.2014, pagg. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/673/oj

19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/72


REGOLAMENTO (UE) N. 673/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 giugno 2014

relativo all'istituzione del gruppo di mediazione e al suo regolamento interno

(BCE/2014/26)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 5,

considerando quanto segue

(1)

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013, la Banca centrale europea istituisce un gruppo di esperti di mediazione per risolvere le divergenze tra le autorità competenti degli Stati membri partecipanti interessati in merito a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza istituito ai sensi del predetto regolamento.

(2)

Ai sensi del considerando 73 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, l'istituzione del gruppo di esperti di mediazione e in particolare la sua composizione, dovrebbe garantire la risoluzione delle divergenze in modo equilibrato, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.

(3)

Il regolamento interno del gruppo di mediazione fa salva la procedura con la quale uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro notifica alla BCE il suo disaccordo motivato in merito a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(4)

Poiché il vicepresidente del Consiglio di vigilanza è membro sia del Consiglio direttivo che del Consiglio di vigilanza, questi si trova nella posizione ottimale per presiedere il gruppo di mediazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO INTRODUTTIVO

Articolo 1

Natura suppletiva

Il presente regolamento integra il regolamento interno della Banca centrale europea (2). I termini utilizzati nel presente regolamento hanno lo stesso significato di quelli definiti nel regolamento interno della Banca centrale europea.

CAPO I

IL GRUPPO DI MEDIAZIONE

Articolo 2

Istituzione

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, è istituto un gruppo di mediazione.

Articolo 3

Composizione

1.   Il gruppo di mediazione è composto da un membro per ciascuno Stato membro partecipante.

2.   Il vicepresidente del Consiglio di vigilanza, che non è un membro del gruppo di mediazione, presiede il gruppo di mediazione.

Articolo 4

Nomina dei membri

1.   Ciascuno Stato membro partecipante nomina un membro del gruppo di mediazione tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza. Il presidente agevola il raggiungimento di un equilibrio tra i membri del Consiglio direttivo e quelli del Consiglio di vigilanza.

2.   Il mandato del gruppo di mediazione cessa con la cessazione dei suoi membri dalla carica ricoperta nell'organo all'interno del quale sono nominati.

3.   Quando opera in veste di membro del gruppo di mediazione, ciascun membro agisce nell'interesse dell'Unione nel suo insieme.

Articolo 5

Partecipazione alle riunioni del gruppo di mediazione

1.   Salvo quanto disposto al paragrafo 2, la partecipazione alle riunioni del gruppo di mediazione è limitata ai suoi membri, al presidente e al segretario.

2.   Su invito del gruppo di mediazione, è consentito a esperti di partecipare a specifiche riunioni quando si renda necessaria la loro competenza.

Articolo 6

Riunioni del gruppo di mediazione

1.   Il presidente può convocare una riunione del gruppo di mediazione ogni qual volta lo ritenga necessario.

2.   Il gruppo di mediazione tiene le proprie riunioni nei locali della BCE.

3.   Su richiesta del presidente, le riunioni del gruppo di mediazione possono tenersi in teleconferenza, salvo che a ciò si oppongano almeno tre membri.

4.   Il resoconto dei lavori del gruppo di mediazione è sottoposto ai suoi membri per l'approvazione alla riunione successiva ovvero in data anteriore mediante procedura scritta ed è firmato dal presidente una volta approvato. Esso è messo a disposizione del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza.

5.   Il segretario del Consiglio di vigilanza funge da segretario del gruppo di mediazione. Nell'esercizio di tale funzione, il segretario assiste il presidente del gruppo di mediazione nella preparazione delle riunioni del gruppo di mediazione e del Comitato per la trattazione del caso ed è responsabile della stesura del resoconto dei lavori di tali riunioni. Questi assiste altresì il segretario del Consiglio direttivo nella preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo in relazione alle questioni nelle quali il gruppo di mediazione è coinvolto ed è responsabile della stesura della relativa parte dei verbali dei lavori.

Articolo 7

Votazioni

1.   Affinché il gruppo di mediazione possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari a due terzi dei suoi membri. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale i membri possono votare a prescindere dal raggiungimento del quorum.

2.   Ciascun membro dispone di un solo voto. Il gruppo di mediazione decide a maggioranza semplice dei suoi membri. A parità di voti, è decisivo, in primo luogo, il voto del membro del gruppo di mediazione con maggiore anzianità di carica e, in caso di due o più membri con uguale anzianità di carica, il voto del membro con maggiore anzianità anagrafica.

3.   Il gruppo di mediazione procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente dà avvio a una procedura di voto su richiesta di tre membri del gruppo di mediazione.

4.   Su richiesta del presidente, le decisioni possono essere altresì adottate con procedura scritta.

CAPO II

MEDIAZIONE

Articolo 8

Richiesta di mediazione

1.   Le autorità competenti degli Stati membri partecipanti che vi hanno interesse e hanno opinioni divergenti in merito a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza possono chiedere al Consiglio di vigilanza, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'obiezione completa delle sue motivazioni, di fare richiesta di mediazione per comporre tali divergenze, nell'ottica di assicurare la separazione tra la politica monetaria e i compiti di vigilanza. La richiesta è formulata da ciascuna autorità competente interessata mediante la presentazione di una nota con la quale si richiede al Consiglio di vigilanza di dare corso alla mediazione, indicando l'obiezione del Consiglio direttivo e precisando le ragioni della richiesta. Il segretariato notifica tale richiesta di mediazione ai membri del Consiglio di vigilanza.

2.   Ogni altra autorità competente di uno Stato membro partecipante che vi ha interesse e ha un parere divergente in merito alla medesima obiezione può presentare una nota separata con cui chiede di dare corso a una mediazione o di aderire ad una richiesta di mediazione già formulata entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della prima richiesta di mediazione e esprime la propria divergenza di opinione.

3.   Un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza può costituire oggetto di un'unica mediazione.

4.   Un'autorità competente di uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro che notifica alla BCE il proprio disaccordo motivato rispetto a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 octies.4 del regolamento interno della Banca centrale europea non può richiedere una mediazione ai sensi del paragrafo 1 in relazione alla medesima obiezione del Consiglio direttivo.

5.   Se un'autorità competente di uno Stato membro partecipante chiede al Consiglio di vigilanza di richiedere la mediazione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'obiezione, il Consiglio di vigilanza presenta al segretariato del Consiglio direttivo una nota con cui si chiede di dare corso alla mediazione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'obiezione da parte del Consiglio direttivo. Il relativo progetto di decisione del Consiglio di vigilanza e la relativa obiezione del Consiglio direttivo sono allegati alla nota con cui si richiede la mediazione. La nota con cui si richiede la mediazione è comunicata al Consiglio direttivo e ai membri del Consiglio di vigilanza.

6.   Se l'autorità competente di uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro che ha richiesto una mediazione in relazione a un obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi del paragrafo 1 notifica alla BCE il proprio disaccordo motivato rispetto alla medesima obiezione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la richiesta di mediazione si intende revocata.

Articolo 9

Comitato per la trattazione del caso

1.   Quando è presentata una nota con la quale si richiede una mediazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, il presidente del gruppo di mediazione la inoltra immediatamente ai membri del gruppo di mediazione.

2.   Per ciascuna nota con cui si richiede una mediazione depositata in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, il gruppo di mediazione costituisce, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della nota con cui si richiede la mediazione, un Comitato per la trattazione del caso e informa i membri del gruppo di mediazione della sua composizione.

3.   Un Comitato per la trattazione del caso è composto dal presidente del gruppo di mediazione in veste di presidente e da altri quattro membri nominati dal gruppo di mediazione tra i propri membri. Il gruppo di mediazione mira ad agevolare il raggiungimento di un equilibrio tra i membri del Consiglio direttivo e quelli del Consiglio di vigilanza. Il Comitato per la trattazione del caso non include il membro nominato dallo Stato membro partecipante la cui autorità competente ha espresso un'opinione divergente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, o il membro nominato dallo Stato membro partecipante la cui autorità competente ha aderito a una richiesta di mediazione già formulata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

4.   Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della nota con cui si richiede la mediazione da parte del gruppo di mediazione, il Comitato per la trattazione del caso presenta al presidente del gruppo di mediazione un progetto di parere che comprende un'analisi in merito all'ammissibilità della richiesta di mediazione e alla sua fondatezza giuridica. In caso di urgenza il Comitato per la trattazione del caso formula il progetto di parere entro un termine più breve stabilito dal presidente.

5.   Il presidente sottopone immediatamente il progetto di parere al gruppo di mediazione e convoca una riunione.

CAPO III

PROCEDURA DECISIONALE

Articolo 10

Mediazione

1.   Il gruppo di mediazione esamina il progetto di parere predisposto dal Comitato per la trattazione del caso e sottopone un parere al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo entro 20giorni lavorativi dal ricevimento della nota con cui si richiede la mediazione. In caso di urgenza il gruppo di mediazione formula il proprio progetto di parere entro un termine più breve stabilito dal presidente.

2.   Il parere è redatto in forma scritta e include le motivazioni su cui è fondato.

3.   Il parere del gruppo di mediazione non vincola né il Consiglio di vigilanza né il Consiglio direttivo.

Articolo 11

Preparazione di un nuovo progetto di decisione

1.   Quando è stato formulato un parere dal gruppo in mediazione, il Consiglio di vigilanza, preso in considerazione il parere, può sottoporre un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo entro dieci giorni lavorativi dalla formulazione del parere del gruppo di mediazione.

2.   In casi urgenti il Consiglio di vigilanza può sottoporre un nuovo progetto di decisione entro un termine più breve stabilito dal presidente del Consiglio di vigilanza.

3.   Non è ammessa una richiesta di mediazione relativa a un'obiezione formulata dal Consiglio direttivo nei confronti di un nuovo progetto di decisione presentato ai sensi del paragrafo 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

Riservatezza e segreto professionale

1.   I lavori del gruppo di mediazione sono riservati. Tuttavia il Consiglio direttivo può autorizzare il presidente della BCE a renderne pubblico l'esito.

2.   I documenti redatti dal gruppo di mediazione o in suo possesso sono documenti della BCE e sono classificati e trattati in conformità all'articolo 23.3 del regolamento interno della Banca centrale europea.

Articolo 13

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 giugno 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.13, pag. 63.

(2)  Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).


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