EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32014D0003(01)

2014/123/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2014 , che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita (BCE/2014/3)

GU L 69 del 8.3.2014, pagg. 107–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/123(1)/oj

8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/107


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 febbraio 2014

che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita

(BCE/2014/3)

(2014/123/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare gli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

(1)

A decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell’assunzione dei propri compiti di vigilanza, la Banca centrale europea (BCE) può richiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all’articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, di fornire tutte le informazioni utili affinché la BCE possa effettuare una valutazione approfondita degli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, compreso lo stato patrimoniale. La BCE è tenuta ad effettuare tale valutazione almeno con riguardo agli enti creditizi non contemplati dall’articolo 6, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(2)

Il 23 ottobre 2013, la BCE ha pubblicato la lista degli enti inclusi nella valutazione approfondita, nonché un quadro preliminare degli aspetti chiave della valutazione approfondita.

(3)

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha individuato gli enti creditizi in riferimento ai quali intende condurre una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, in conformità all’articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Nell’applicazione dei predetti criteri, la BCE ha tenuto conto di eventuali modifiche suscettibili di verificarsi, in qualunque momento, a causa delle dinamiche delle attività degli enti creditizi e le relative ripercussioni sul valore totale delle loro attività. Di conseguenza, essa ha incluso enti creditizi che, attualmente, non soddisfano i criteri di significatività, ma potrebbero soddisfarli in un prossimo futuro, e dovrebbero quindi essere soggetti alla valutazione approfondita. La BCE provvederà, quindi, a condurre una valutazione approfondita in riferimento agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista le cui attività eccedono il valore totale di 27 miliardi di EUR. A prescindere dai predetti criteri, la BCE condurrà altresì una valutazione approfondita dei tre enti più significativi in ciascuno degli Stati membri partecipanti dell’area dell’euro. L’identificazione degli enti creditizi in riferimento ai quali la BCE intende condurre una valutazione approfondita fa salva la valutazione definitiva dei criteri fondata sulla metodologia specifica inclusa nel quadro di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(4)

Gli enti creditizi e le autorità nazionali competenti sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie alla BCE al fine di condurre la valutazione approfondita, in conformità all’articolo 33, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(5)

La BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti menzionati all’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 di fornire tutte le informazioni di cui necessita al fine di condurre la valutazione approfondita.

(6)

I membri del Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti sono vincolati al segreto professionale previsto all’articolo 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nel pertinente diritto dell’Unione. In particolare, la BCE e le autorità nazionali competenti sono soggette alle disposizioni relative allo scambio di informazioni e al segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Soggetti sottoposti alla valutazione approfondita

1.   I soggetti elencati nell’allegato sono sottoposti alla valutazione approfondita da parte della BCE entro il 3 novembre 2014.

2.   In conformità all’articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, l’autorità nazionale competente responsabile della vigilanza degli enti creditizi elencati nell’allegato trasmette tutte le informazioni rilevanti richieste dalla BCE in riferimento a tali enti ai fini della valutazione approfondita. L’autorità nazionale competente verifica le informazioni, con le modalità che reputa appropriate in relazione all’esercizio, effettuando, ove necessario, ispezioni in loco e, ove ne ravvisi l’opportunità, anche con il coinvolgimento di parti terze.

3.   L’autorità nazionale competente responsabile della vigilanza delle filiazioni di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico è responsabile di tale verifica per le filiazioni autorizzate nel proprio Stato membro.

Articolo 2

Poteri d'indagine

In conformità all’articolo 33, paragrafi 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE può esercitare i suoi poteri di indagine in relazione agli enti creditizi individuati nell’allegato.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese d'investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176, 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO

ENTI INCLUSI NELLA VALUTAZIONE APPROFONDITA

Belgio

AXA Bank Europe SA

Belfius Banque SA

Dexia NV (1)

Investar (società di partecipazione di Argenta Bank- en Verzekeringsgroep)

KBC Group NV

The Bank of New York Mellon SA

Germania

Aareal Bank AG

Bayerische Landesbank

Commerzbank AG

DekaBank Deutsche Girozentrale

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Deutsche Bank AG

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

HASPA Finanzholding

HSH Nordbank AG

Hypo Real Estate Holding AG

IKB Deutsche Industriebank AG

KfW IPEX-Bank GmbH

Landesbank Baden-Württemberg

Landesbank Berlin Holding AG

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank

Landwirtschaftliche Rentenbank

Münchener Hypothekenbank eG

Norddeutsche Landesbank-Girozentrale

NRW.Bank

SEB AG

Volkswagen Financial Services AG

WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank

Wüstenrot & Württembergische AG in riferimento a Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank e Wüstenrot Bausparkasse AG

Estonia

AS DNB Bank

AS SEB Pank

Swedbank AS

Irlanda

Allied Irish Banks plc

Merrill Lynch International Bank Limited

Permanent tsb plc.

The Governor and Company of the Bank of Ireland

Ulster Bank Ireland Limited

Grecia

Alpha Bank, SA.

Eurobank Ergasias, SA.

National Bank of Greece, SA.

Piraeus Bank, SA.

Spagna

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

Banco de Sabadell, SA.

Banco Financiero y de Ahorros, SA.

Banco Mare Nostrum, SA.

Banco Popular Español, SA.

Banco Santander, SA.

Bankinter, SA.

Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona

Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP

Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Catalunya Banc, SA.

Kutxabank, SA.

Liberbank, SA.

MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén

NCG Banco, SA.

Francia

Banque Centrale de Compensation (LCH Clearnet)

Banque PSA Finance

BNP Paribas

C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat

Groupe BPCE

Groupe Crédit Agricole

Groupe Crédit Mutuel

HSBC France

La Banque Postale

BPI France (Banque Publique d’Investissement)

RCI Banque

Société de Financement Local

Société Générale

Italia

Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa

Banca Popolare Dell’Emilia Romagna - Società Cooperativa

Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata

Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni

Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni

Banco Popolare - Società Cooperativa

Credito Emiliano SpA

Iccrea Holding S.p.A

Intesa Sanpaolo SpA

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA

UniCredit SpA

Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni

Veneto Banca S.C.P.A.

Cipro

Bank of Cyprus Public Company Ltd

Co-operative Central Bank Ltd

Hellenic Bank Public Company Ltd

Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd

Lituania

ABLV Bank, AS

AS SEB banka

Swedbank

Lussemburgo

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg

Clearstream Banking SA.

Precision Capital SA (Società di partecipazione di Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers SA)

RBC Investor Services Bank SA.

State Street Bank Luxembourg SA.

UBS (Luxembourg) SA.

Malta

Bank of Valletta plc

HSBC Bank Malta plc

Paesi Bassi

ABN AMRO Bank N.V.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.

ING Bank N.V.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

The Royal Bank of Scotland N.V.

SNS Bank N.V.

Austria

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

Erste Group Bank AG

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Österreichische Volksbanken-AG, unitamente agli enti creditizi affiliati, in conformità all’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

Portogallo

Banco BPI, SA

Banco Comercial Português, SA

Caixa Geral de Depósitos, SA

Espírito Santo Financial Group, SA

Slovenia

Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Finlandia

Danske Bank Oyj

Nordea Bank Finland Abp

OP-Pohjola Group

Casi in cui uno o più enti creditizi fra i più significativi in uno Stato membro partecipante sono filiazioni di gruppi bancari già inclusi nella lista di cui sopra:

Malta

Deutsche Bank (Malta) Ltd

Slovacchia

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Tatra banka, a.s.


(1)  La metodologia di valutazione applicata a questo gruppo terrà debitamente conto della sua situazione specifica e, in particolare, del fatto che è già stata condotta un’ampia valutazione della sua situazione finanziaria e del suo profilo di rischio nel quadro del piano avviato nell’ottobre 2011 e approvato dalla Commissione europea il 28 dicembre 2012.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese d'investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).


In alto