EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32013Q1130(01)

2013/694/UE: Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell’esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull’esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico

GU L 320 del 30.11.2013, pagg. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2013/1130/oj

30.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/1


Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell’esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull’esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico

(2013/694/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E LA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6,

visto il regolamento del Parlamento, in particolare l’articolo 127, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 8 e 9,

vista la dichiarazione congiunta del presidente del Parlamento europeo e del presidente della Banca centrale europea, in occasione della votazione del Parlamento per l’adozione del regolamento (UE) n. 1024/2013,

A.

considerando che il regolamento (UE) n. 1024/2013 attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione europea e di ciascuno Stato membro partecipante al meccanismo di vigilanza unico (MVU).

B.

considerando che l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce che la BCE è l’autorità competente per lo svolgimento dei compiti di vigilanza che le sono attribuiti da tale regolamento.

C.

considerando che l’attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE la responsabilità significativa di contribuire alla stabilità finanziaria nell’Unione, facendo ricorso nel modo più efficace e proporzionato possibile ai propri poteri di vigilanza.

D.

considerando che l’attribuzione di poteri di vigilanza a livello dell’Unione dovrebbe essere bilanciata da appositi obblighi di responsabilità; che a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE risponde pertanto dell’attuazione di tale regolamento al Parlamento e al Consiglio quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini dell’Unione e gli Stati membri.

E.

considerando che l’articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce che la BCE cooperi lealmente alle indagini svolte dal Parlamento, nel rispetto del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

F.

considerando che l’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che, su richiesta, il presidente del Consiglio di vigilanza della BCE proceda a discussioni orali, riservate, a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti delle competenti commissioni del Parlamento europeo riguardo i compiti di vigilanza della BCE, qualora tali discussioni siano richieste per l’esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE; considerando che tale articolo stabilisce che le disposizioni relative all’organizzazione di tali discussioni garantiscano piena riservatezza conformemente agli obblighi di riservatezza imposti alla BCE in qualità di autorità competente ai sensi del pertinente diritto dell’Unione.

G.

considerando che l’articolo 15, paragrafo 1, TFUE prevede che le istituzioni dell’Unione operino nel modo più trasparente possibile; che le condizioni in base alle quali un documento della BCE è considerato riservato sono stabilite nella decisione 2004/258/CE della BCE (BCE/2004/3) (2); che tale decisione prevede che qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risiede o che ha la propria sede legale in uno Stato membro ha diritto di accedere ai documenti della BCE, alle condizioni e nei limiti definiti nella decisione; considerando che in conformità di detta decisione, la BCE debba rifiutarsi di divulgare informazioni qualora taluni interessi specifici pubblici o privati possano essere compromessi in seguito a tale diffusione.

H.

considerando che la divulgazione di informazioni relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi non è a discrezione della BCE, ma è soggetta ai limiti ed alle condizioni stabiliti dal pertinente diritto dell’Unione cui sono soggetti sia il Parlamento sia la BCE; considerando che ai sensi dell’articolo 37.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE (lo «statuto del SEBC»), le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa dell’Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all’applicazione di tali norme.

I.

considerando che il considerando 55 del regolamento (UE) n. 1024/2013 specifica che tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti del Parlamento dovrebbero essere vincolati al pertinente segreto professionale; che il considerando 74 e l’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento prevedono che i membri del Consiglio di vigilanza, del comitato direttivo, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza sono vincolati al segreto professionale, previsto all’articolo 37 dello statuto del SEBC e dai pertinenti atti del diritto unionale; considerando che l’articolo 339 TFUE e l’articolo 37 dello statuto del SEBC prevedono che i membri degli organi direttivi e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali sono vincolati dall’obbligo del segreto professionale.

J.

considerando che ai sensi dell’articolo 10.4 dello statuto del SEBC, le riunioni del Consiglio direttivo della BCE hanno carattere di riservatezza.

K.

considerando che l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce che, ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.

L.

considerando che, fatte salve future modifiche o qualsiasi pertinente normativa futura, le disposizioni del diritto dell’Unione relative al trattamento di informazioni ritenute riservate, in particolare gli articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), impongono severi obblighi di segreto professionale alle autorità competenti e al loro personale per la vigilanza degli enti creditizi; considerando che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti sono vincolate dall’obbligo del segreto professionale; che le informazioni riservate che tali persone ricevono nell’esercizio delle loro funzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale.

M.

considerando che l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che, ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile da tale regolamento, la BCE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati dal pertinente diritto dell’Unione, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o unionali nei casi in cui il pertinente diritto dell’Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi del pertinente diritto dell’Unione.

N.

considerando che la violazione degli obblighi di segreto professionale in relazione ad informazioni in materia di vigilanza dovrebbe comportare sanzioni adeguate; che il Parlamento dovrebbe fornire un quadro appropriato per il trattamento dei casi di violazione dell’obbligo di riservatezza da parte dei deputati o del suo personale.

O.

considerando che la separazione organizzativa tra il personale della BCE incaricato di svolgere i compiti di vigilanza della Banca ed il personale con mansioni di politica monetaria deve essere tale da garantire il pieno rispetto del regolamento (UE) n. 1024/2013.

P.

considerando che il presente accordo non si applica allo scambio di informazioni riservate concernenti la politica monetaria o altri compiti della BCE che non rientrano tra i compiti conferiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

Q.

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale.

R.

considerando che il presente regolamento non riguarda né pregiudica la responsabilità e gli obblighi di comunicazione dell’MVU nei confronti del Consiglio, della Commissione o dei parlamenti nazionali,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I.   RESPONSABILITÀ, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, RISERVATEZZA

1.   Relazioni

Ogni anno la BCE presenta al Parlamento una relazione («relazione annuale») sull’esecuzione dei compiti che le sono conferiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. Il presidente del Consiglio di vigilanza presenta la relazione annuale al Parlamento nel corso di un’audizione pubblica. Il progetto di relazione annuale è messo a disposizione del Parlamento in via confidenziale in una delle lingue ufficiali dell’Unione quattro giorni lavorativi prima dell’audizione. Le traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione sono rese disponibili successivamente. La relazione annuale concerne, tra l’altro:

i)

l’esecuzione dei compiti di vigilanza;

ii)

la condivisione dei compiti con le autorità nazionali di vigilanza;

iii)

la cooperazione con altre autorità competenti nazionali o dell’Unione;

iv)

la separazione tra politica monetaria e compiti di vigilanza;

v)

l’evoluzione della struttura di vigilanza e dell’organico, incluso il numero e la provenienza nazionale degli esperti nazionali distaccati;

vi)

l’applicazione del codice di condotta;

vii)

il metodo di calcolo e l’importo dei contributi per le attività di vigilanza;

viii)

il bilancio destinato ai compiti di vigilanza;

ix)

l’esperienza in materia di segnalazioni sulla base dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2013 (segnalazione di violazioni).

Durante la fase di avvio di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE trasmette al Parlamento relazioni trimestrali sui progressi conseguiti nell’attuazione operativa del regolamento, riguardanti tra l’altro:

i)

la preparazione interna, le attività organizzative e di pianificazione;

ii)

le disposizioni pratiche stabilite al fine di adempiere all’obbligo di separare la politica monetaria e le funzioni di vigilanza;

iii)

la cooperazione con altre autorità competenti nazionali o dell’Unione;

iv)

gli eventuali ostacoli incontrati dalla BCE nella preparazione dei propri compiti di vigilanza;

v)

eventuali questioni di rilievo o modifiche concernenti il codice di condotta.

La BCE pubblica la relazione annuale sul sito web dell’MVU. La newsletter della BCE (information e-mail hotline) sarà ampliata al fine di includere questioni specifiche concernenti l’MVU e la BCE predisporrà una sezione dedicata alle domande frequenti sul sito dell’MVU, sulla base delle reazioni ricevute per posta elettronica.

2.   Audizioni e discussioni orali riservate

Il presidente del Consiglio di vigilanza partecipa ad audizioni pubbliche ordinarie sull’esecuzione dei compiti di vigilanza, su richiesta della commissione competente del Parlamento. La commissione competente del Parlamento e la BCE stabiliscono di comune accordo un calendario per tali due audizioni da tenersi nel corso dell’anno successivo. Eventuali richieste di modifica al calendario concordato devono essere presentate per iscritto.

Il presidente del Consiglio di vigilanza può inoltre essere invitato a partecipare ad ulteriori scambi di opinioni ad hoc su questioni relative alla vigilanza con la commissione competente del Parlamento.

Ove necessario ai fini dell’esercizio dei poteri del Parlamento ai sensi del TFUE e del diritto unionale, il presidente della commissione competente può richiedere riunioni speciali riservate con il presidente del Consiglio di vigilanza, per iscritto e motivando la propria richiesta. Tali riunioni si tengono ad una data stabilita di comune accordo.

Tutti i partecipanti alle riunioni speciali riservate sono soggetti ad obblighi di riservatezza equivalenti a quelli che si applicano ai membri del Consiglio di vigilanza ed al personale della BCE con compiti di vigilanza.

Su richiesta motivata da parte del presidente del Consiglio di vigilanza o del presidente della commissione competente del Parlamento, e di comune accordo, alle audizioni ordinarie, agli scambi di opinioni ad hoc e alle riunioni riservate possono assistere rappresentanti della BCE nel Consiglio di vigilanza o personale di grado elevato con compiti di vigilanza (direttori generali e direttori generali aggiunti).

Il principio di trasparenza delle istituzioni dell’Unione sancito dal TFUE si applica all’MVU. Le discussioni nel quadro delle riunioni speciali riservate seguono il principio di trasparenza ed esplicitazione delle circostanze del caso. Ciò implica uno scambio di informazioni riservate concernenti l’esecuzione dei compiti di vigilanza, entro i limiti stabiliti dal diritto dell’Unione. La divulgazione di tali informazioni può essere limitata dai vincoli di riservatezza previsti dalla legge.

Il personale impiegato dal Parlamento e dalla BCE non può divulgare le informazioni acquisite nel corso delle proprie attività relative ai compiti conferiti alla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, nemmeno dopo la cessazione di tali attività o dopo aver lasciato tale occupazione.

Le audizioni ordinarie, gli scambi di opinioni ad hoc e le riunioni riservate possono riguardare tutti gli aspetti dell’attività e del funzionamento dell’MVU coperti dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

Non sono redatti verbali delle riunioni riservate, né sono eseguite altre registrazioni delle stesse. Non sono rilasciate dichiarazioni alla stampa o ad altri mezzi di comunicazione. Ogni partecipante alle discussioni riservate firma ogni volta una dichiarazione solenne con la quale si impegna a non divulgare il contenuto di tali discussioni a terzi.

Solo il presidente del Consiglio di vigilanza e il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento possono assistere alle riunioni riservate. Sia il presidente del Consiglio di vigilanza sia il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento possono essere accompagnati da due membri del personale della BCE e del segretariato del Parlamento, rispettivamente.

3.   Risposte alle interrogazioni

La BCE risponde per iscritto alle interrogazioni scritte che le sono rivolte dal Parlamento. Tali interrogazioni sono trasmesse al presidente del Consiglio di vigilanza attraverso il presidente della commissione competente del Parlamento. La risposta alle interrogazioni è fornita nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque settimane dalla loro trasmissione alla BCE.

Sia la BCE che il Parlamento dedicano una sezione specifica del proprio sito web alle interrogazioni ed alle risposte di cui sopra.

4.   Accesso alle informazioni

La BCE fornisce alla commissione competente del Parlamento europeo almeno un resoconto completo e pertinente dei lavori del Consiglio di vigilanza ai fini della comprensione dei dibattiti, compreso un elenco commentato delle decisioni. In caso di obiezione da parte del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il presidente della BCE comunica al presidente della commissione competente del Parlamento i motivi di tale obiezione, in linea con gli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo.

In caso di liquidazione di un ente creditizio, le informazioni non riservate concernenti tale ente creditizio sono divulgate a posteriori, una volta che tutte le restrizioni alla fornitura di informazioni rilevanti risultanti dagli obblighi di riservatezza abbiano cessato di applicarsi.

I contributi di vigilanza e un’illustrazione del relativo metodo di calcolo sono pubblicati sul sito web della BCE.

La BCE pubblica sul suo sito web una guida relativa alle proprie prassi di vigilanza.

5.   Salvaguardia delle informazioni e dei documenti classificati della BCE

Il Parlamento applica garanzie e misure corrispondenti al livello di sensibilità delle informazioni o dei documenti della BCE e ne informa quest’ultima. In ogni caso, le informazioni o i documenti divulgati saranno utilizzati esclusivamente ai fini per i quali erano stati forniti.

Il Parlamento cerca il consenso della BCE per qualsiasi divulgazione ad ulteriori persone o istituzioni e le due istituzioni cooperano in qualsiasi procedimento giudiziario, amministrativo o di altra natura nell’ambito del quale si richieda l’accesso a tali informazioni o documenti. La BCE può chiedere al Parlamento, in relazione a tutte o ad alcune categorie di informazioni o di documenti forniti, di stilare un elenco delle persone aventi accesso a tali informazioni e documenti.

II.   PROCEDURE DI SELEZIONE

La BCE definisce e rende pubblici i criteri di selezione per la nomina del presidente del Consiglio di vigilanza, indicando il peso attributo alle competenze, alla conoscenza degli enti e dei mercati finanziari ed alle esperienze in materia di vigilanza finanziaria e vigilanza macroprudenziale. Nel definire tali criteri, la BCE mira ai più elevati standard professionali e tiene conto della necessità di tutelare gli interessi dell’Unione nel suo complesso e la diversità nella composizione del Consiglio di vigilanza.

La commissione competente del Parlamento è informata due settimane prima che il Consiglio direttivo della BCE pubblichi l’avviso di posto vacante in merito ai dettagli, compresi i criteri di selezione e la descrizione del profilo professionale specifico, della «procedura di selezione aperta» che il Consiglio direttivo intende applicare per la selezione del presidente.

Il Consiglio direttivo della BCE informa la commissione competente del Parlamento in merito alla composizione del gruppo di candidati all’incarico di presidente (numero di candidature, combinazione di capacità professionali, equilibrio di genere e nazionalità ecc.) nonché al metodo utilizzato per valutare i candidati al fine di stilare un elenco ristretto di almeno due candidati preselezionati ed eventualmente definire una proposta di nomina da parte della BCE.

La BCE trasmette alla commissione competente del Parlamento l’elenco ristretto di candidati preselezionati per ricoprire l’incarico di presidente del Consiglio di vigilanza. La BCE fornisce tale elenco almeno tre settimane prima di presentare la propria proposta di nomina per l’incarico di presidente.

La commissione competente del Parlamento può presentare interrogazioni alla BCE per quanto riguarda i criteri di selezione e l’elenco ristretto di candidati preselezionati entro una settimana dalla ricezione della lista. La BCE risponde per iscritto alle interrogazioni entro due settimane.

La procedura di approvazione comprende le fasi seguenti:

la BCE comunica al Parlamento le proprie proposte di nomina per l’incarico di presidente e vicepresidente, corredate di un’esposizione scritta dei motivi alla base della selezione;

la commissione competente del Parlamento procede a un’audizione pubblica dei candidati proposti per l’incarico di presidente e di vicepresidente del Consiglio di vigilanza;

il Parlamento decide in merito all’approvazione della nomina del candidato proposto dalla BCE per ricoprire l’incarico di presidente e vicepresidente mediante una votazione in seno alla commissione competente e in plenaria. Il Parlamento cerca, compatibilmente con il proprio calendario, di adottare tale decisione entro sei settimane dalla proposta.

Se la proposta di nomina del presidente non è approvata, la BCE può decidere di attingere dalla lista di candidati che avevano inizialmente inviato la propria candidatura per l’incarico oppure di ripetere la procedura di selezione, redigendo e pubblicando un nuovo avviso di posto vacante.

La BCE presenta al Parlamento qualsiasi proposta di destituire il presidente o il vicepresidente dall’incarico e ne illustra i motivi.

La procedura di approvazione comprende:

una votazione in seno alla commissione competente del Parlamento su una proposta di risoluzione; e

una votazione in plenaria per approvare o respingere detta risoluzione.

Qualora il Parlamento o il Consiglio comunichino alla BCE di ritenere che le condizioni per la destituzione del presidente o del vicepresidente del Consiglio di vigilanza siano rispettate ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE trasmette le proprie osservazioni per iscritto entro un termine di quattro settimane.

III.   INCHIESTE

Qualora il Parlamento costituisca una commissione di inchiesta, ai sensi dell’articolo 226 TFUE e della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4), la BCE, ai sensi del diritto dell’Unione, assiste la commissione di inchiesta nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del principio di cooperazione leale.

Tutte le attività di una commissione di inchiesta a cui la BCE fornisca assistenza si svolgono nel quadro della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA.

La BCE coopera lealmente alle indagini svolte dal Parlamento europeo di cui all’articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013, entro lo stesso quadro che si applica alle commissioni di inchiesta e sotto la stessa tutela della riservatezza quale prevista nel presente accordo per le riunioni orali riservate (I.2.).

Tutti i destinatari delle informazioni fornite al Parlamento nel contesto delle indagini sono soggetti ad obblighi di riservatezza equivalenti a quelli che si applicano ai membri del Consiglio di vigilanza ed al personale di vigilanza della BCE ed il Parlamento e la BCE stabiliscono di comune accordo le misure da attuare per garantire la protezione di tali informazioni.

Qualora la protezione di un interesse pubblico o privato riconosciuto dalla decisione 2004/258/CE richieda che sia mantenuta la riservatezza, il Parlamento assicura che tale protezione sia rispettata e non divulga il contenuto di tali informazioni.

I diritti e gli obblighi delle istituzioni e degli organi dell’Unione quali stabiliti nella decisione 95/167/CE, Euratom, CECA si applicano, mutatis mutandis, alla BCE.

L’eventuale sostituzione della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA mediante un altro atto giuridico o la sua modifica implicano una rinegoziazione della parte III del presente accordo. Finché un nuovo accordo sulle rispettive parti non sia stato raggiunto, il presente accordo resta valido, compresa la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA nella sua versione alla data della firma del presente accordo.

IV.   CODICE DI CONDOTTA

Prima dell’adozione del codice di condotta di cui all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE informa la commissione competente del Parlamento sui principali elementi del codice di condotta proposto.

Su richiesta scritta della commissione competente del Parlamento, la BCE informa il Parlamento per iscritto in merito all’applicazione del codice di condotta. La BCE informa altresì il Parlamento della necessità di aggiornamenti del codice di condotta.

Il codice di condotta tratta questioni in materia di conflitti di interesse e garantisce il rispetto delle norme sulla separazione tra funzioni di vigilanza e funzioni di politica monetaria.

V.   ADOZIONE DI ATTI DA PARTE DELLA BCE

La BCE informa debitamente la commissione competente del Parlamento in merito alle procedure (incluso il calendario) che ha stabilito per l’adozione di regolamenti, decisioni, indirizzi e raccomandazioni della BCE («atti»), che sono soggetti a consultazioni pubbliche ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

La BCE informa in particolare la commissione competente del Parlamento sui principi e i tipi di indicatori o di informazioni che utilizza generalmente per elaborare atti e raccomandazioni sulle politiche al fine di rafforzarne la trasparenza e la coerenza.

La BCE trasmette alla commissione competente del Parlamento i progetti di atti prima dell’inizio della procedura di consultazione pubblica. Qualora il Parlamento presenti osservazioni in relazione agli atti, queste ultime possono essere oggetto di uno scambio di opinioni con la BCE. Tali scambi di opinioni, di natura informale, si svolgono parallelamente alle consultazioni pubbliche aperte che la BCE effettua in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Una volta che la BCE ha adottato un atto lo trasmette alla commissione competente del Parlamento. La BCE informa altresì regolarmente il Parlamento per iscritto in merito alla necessità di aggiornare gli atti adottati.

VI.   DISPOSIZIONI FINALI

1.

L’attuazione pratica del presente accordo è valutata dalle due istituzioni ogni tre anni.

2.

Il presente accordo entra in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 oppure il giorno successivo alla firma del presente accordo, se posteriore.

3.

Gli obblighi in materia di riservatezza delle informazioni mantengono carattere vincolante per le due istituzioni anche dopo la cessazione del presente accordo.

4.

Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno e a Bruxelles il 6 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per la Banca centrale europea

Il presidente

M. DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42).

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag 338).

(4)  Decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta del Parlamento europeo (GU L 78 del 6.4.1995, pag. 1).


In alto