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Documento 02016D0010-20190803

Testo consolidato: Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/810/2019-08-03

02016D0010 — IT — 03.08.2019 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE (UE) 2016/810 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 aprile 2016

su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10)

(GU L 132 dell'21.5.2016, pag. 107)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2016/1974 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 31 ottobre 2016

  L 304

7

11.11.2016

►M2

DECISIONE (UE) 2019/1312 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 22 luglio 2019

  L 204

123

2.8.2019




▼B

DECISIONE (UE) 2016/810 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 aprile 2016

su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10)



Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

(1) per «livello di riferimento dei prestiti netti» s'intende l'importo dei prestiti netti idonei che un partecipante deve superare nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2016 e il 31 gennaio 2018 per ottenere un tasso d'interesse sul finanziamento erogato al partecipante a titolo di OMRLT-II inferiore a quello applicato inizialmente, calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;

(2) per «livello di riferimento delle consistenze in essere» s'intende la somma dei prestiti idonei di un partecipante in essere alla data del 31 gennaio 2016 e del livello di riferimento dei prestiti netti del partecipante calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;

(3) per «limite di offerta» si intende l'importo massimo che può essere preso in prestito da un partecipante in ogni OMRLT-II calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;

(4) per «limite di finanziamento» si intende l'importo complessivo che può essere preso in prestito da un partecipante in tutte le OMRLT-II calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;

(5) per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito nell'articolo 2, punto 14), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 1 );

(6) per «prestiti idonei» s'intendono i prestiti a società non finanziarie e famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) residenti in Stati membri la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni secondo quanto specificato nell'allegato II; a tali fini, il termine «residente» va inteso nell'accezione di cui all'articolo 1, punto 4), del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio ( 2 );

(7) per «prestiti netti idonei» si intendono i prestiti lordi sotto forma di prestiti idonei al netto dei rimborsi delle consistenze in essere dei prestiti idonei nel corso di un periodo determinato, come specificato nell'allegato II;

(8) per «primo periodo di riferimento» si intende il periodo compreso tra il 1o febbraio 2015 e il 31 gennaio 2016;

(9) per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) s'intende un istituzione finanziaria monetaria come definita nell'articolo 1, lettera a), del Regolamento (EU) No 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) ( 3 );

(10) per «codice IFM» s'intende un codice identificativo unico per una IFM che si trova nell'elenco di IFM redatto e pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

(11) per «consistenze in essere dei prestiti idonei» s'intendono le consistenze in essere dei prestiti idonei iscritti a bilancio, ad esclusione dei prestiti idonei cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza cancellazione dal bilancio, come ulteriormente specificato nell'allegato II;

(12) per «partecipante» s'intende una controparte idonea a operazioni di mercato aperto di politica monetaria dell'Eurosistema in conformità all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), che presenta offerte nell'ambito di procedure d'asta relative a OMRLT-II individualmente o a livello di gruppo come capofila e che è soggetta a tutti i diritti e gli obblighi associati alla sua partecipazione alla procedure d'asta relative a OMRLT-II.

(13) per «BCN competente» s'intende, rispetto a un determinato partecipante, la BCN dello Stato membro in cui il partecipante ha sede;

(14) per «secondo periodo di riferimento» si intende il periodo compreso tra il 1o febbraio 2016 e il 31 gennaio 2018;

Articolo 2

La seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine

1.  L'Eurosistema conduce quattro OMRLT-II secondo il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE.

2.  Ciascuna OMRLT-II viene a scadenza quattro anni dopo la rispettiva data di regolamento, in data coincidente con la data di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;

3.  LE OMRLT-II sono:

(a) operazioni temporanee di finanziamento;

(b) effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;

(c) effettuate mediante aste standard; e

(d) effettuate mediante procedure d'asta a tasso fisso.

4.  Alle OMRLT-II si applicano le condizioni standard alle quali le BCN sono disponibili a effettuare operazioni di finanziamento, se non diversamente specificato nella presente decisione. Tali condizioni includono le procedure per la conduzione di operazioni di mercato aperto, i criteri di idoneità delle controparti e delle garanzie ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema e le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di controparte. Ciascuna di queste condizioni è prevista dal quadro normativo generale e da quello temporaneo applicabile alle operazioni di rifinanziamento, come attuato mediante disposizioni contrattuali e/o regolamentari adottate dalle BCN a livello nazionale.

5.  In caso di discrepanze tra la presente decisione e l'Indirizzo BCE/2015/510 (BCE/2014/60) o gli altri atti giuridici della BCE che dettano la disciplina giuridica applicabile alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e/o misure attuative e a livello nazionale, la presente decisione prevale.

Articolo 3

Partecipazione

1.  Gli enti possono partecipare alle OMRLT-II individualmente, se sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema.

2.  Gli enti possono partecipare alle OMRLT-II a livello di gruppo costituendo un gruppo OMRLT-II. La partecipazione a livello di gruppo è rilevante ai fini del calcolo dei limiti di finanziamento e dei livelli di riferimento applicabili di cui all'articolo 4 e dei connessi obblighi di segnalazione di cui all'articolo 7. La partecipazione a livello di gruppo è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) un'ente non può far parte di più di un gruppo OMRLT-II;

b) un ente partecipante a OMRLT-II a livello di gruppo non può parteciparvi individualmente;

c) l'ente designato come capofila è il solo componente del gruppo OMRLT-II ammesso a partecipare alle procedure d'asta relative a OMRLT-II; e

d) la composizione e l'ente capofila di un gruppo OMRLT-II rimangono invariate per tutte le OMRLT-II, salvo quanto disposto ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo.

3.  Al fine di partecipare a OMRLT-II mediante un gruppo OMRLT-II, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.

a) Con effetto dall'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al punto d) del presente paragrafo, ciascun componente del gruppo:

i) ha uno stretto legame con un altro componente del gruppo nell'accezione di «stretto legame» specificata nell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); i riferimenti a «controparte», «garante», «emittente» o «debitore» s'intendono riferiti a un componente del gruppo; ovvero

ii) detiene riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema conformemente al Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) ( 4 ) in maniera indiretta tramite un altro componente del gruppo o è utilizzato da un altro componente del gruppo al fine di detenere riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema in maniera indiretta.

b) Il gruppo nomina un proprio membro ente capofila del gruppo. L'ente capofila è una controparte idonea per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema.

c) Ciascun componente del gruppo OMRLT-II è un ente creditizio con sede in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, e soddisfa i criteri di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 55 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

d) Salvo quanto disposto al punto e), l'ente capofila presenta domanda di partecipazione a livello di gruppo alla propria BCN secondo il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE. La domanda indica:

i) la denominazione dell'ente capofila;

ii) l'elenco dei codici IFM e la denominazione di tutti gli enti da includere nel gruppo OMRLT-II;

iii) una spiegazione dei presupposti per una domanda a livello di gruppo, compreso un elenco degli stretti legami e/o dei rapporti di detenzione indiretta di riserve minime tra componenti del gruppo, identificando ogni membro con il rispettivo codice IFM;

iv) in caso di componenti del gruppo che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifichi che ciascun membro del suo gruppo OMRLT-II ha deciso formalmente di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e ha rinunciato a partecipare a OMRLT-II come controparte individuale o componente di un altro gruppo OMRLT-II, nonché la prova idonea della sottoscrizione della conferma scritta dell'ente capofila da parte di firmatari debitamente autorizzati. Un ente capofila può fornire la conferma richiesta in relazione ai componenti del proprio gruppo OMRLT-II in presenza di accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), che prevedano espressamente la partecipazione a operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema dei componenti del gruppo interessati esclusivamente mediante l'ente capofila. LA BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità della suddetta conferma scritta; e

v) in caso di componenti del gruppo cui si applica la lettera a), punto i): 1) una conferma scritta del componente del gruppo interessato della sua decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare a OMRLT-II come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT-II; e 2) prova idonea, confermata dalla BCN del componente del gruppo interessato, che tale decisione formale è stata presa massimo livello decisionale della struttura societaria del componente, come il consiglio di amministrazione o altro organismo decisionale equipollente in conformità alla normativa applicabile.

e) Un gruppo OMRLT riconosciuto ai fini delle OMRLT ai sensi della Decisione BCE/2014/34 può partecipare a OMRLT-II come gruppo OMRLT-II a condizione che l'ente capofila ne dia comunicazione scritta alla BCN competente in conformità al calendario indicativo per le per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE. La notifica include:

i) un elenco dei componenti del gruppo OMRLT che hanno adottato una decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare come controparti individuali o componenti di altri gruppi OMRLT-II. In caso di componenti del gruppo che soddisfano le condizioni imposte alla lettera a), punto ii), l'ente capofila può presentare la richiesta comunicazione in presenza di accordi, come richiamati alla lettera d), punto iv), che prevedano espressamente la partecipazione dei componenti del gruppo a operazioni di mercato aperto esclusivamente mediante l'ente capofila. La BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità dell'elenco; e

ii) la prova idonea, come richiesta dalla BCN dell'ente capofila, della sottoscrizione da parte di firmatari debitamente autorizzati.

f) L'ente capofila riceve conferma dalla propria BCN del riconoscimento del gruppo OMRLT-II. Prima di darne conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione del potenziale gruppo OMRLT-II. Nella valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente tiene conto altresì delle valutazioni effettuate dalle BCN dei componenti del gruppo che possano risultare necessarie, ad esempio la verifica della documentazione fornita ai sensi delle lettere d) o e), secondo il caso.

Ai fini della presente decisione, anche gli enti creditizi soggetti a vigilanza su base consolidata, incluse le filiali dello stesso ente creditizio, sono considerati richiedenti idonei ai fini del riconoscimento del gruppo OMRLT-II e sono tenuti a rispettare, mutatis mutandis, le condizioni previste nel presente articolo. Ciò agevola la formazione di gruppi OMRLT-II tra tali enti, ove questi facciano parte della stessa entità giuridica. Ai fini della conferma della costituzione di un gruppo OMRLT-II o di cambiamenti nella sua composizione, si applicano, rispettivamente, il paragrafo 3, lettera d), punto iv), e il paragrafo 6, lettera b), punto ii), numero 4.

4.  Se uno o più enti indicati nella domanda per il riconoscimento del gruppo OMRLT-II non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, la BCN competente può respingere parzialmente la domanda del gruppo proposto. In tal caso, gli enti che presentano la domanda possono decidere di operare come gruppo OMRLT-II con partecipazione limitata ai componenti che soddisfano le condizioni necessarie o ritirare la domanda di riconoscimento del gruppo OMRLT-II.

5.  In casi eccezionali, in presenza di ragioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di derogare alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

6.  Salvo il paragrafo 5, la composizione di un gruppo riconosciuto in conformità al paragrafo 3 può mutare in presenza delle seguenti circostanze:

a) un componente è escluso dal gruppo OMRLT-II se non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) o c). La BCN del componente del gruppo interessato informa l'ente capofila della mancata integrazione dei requisiti necessari da parte del componente del gruppo.

In tali casi, l'ente capofila interessato notifica alla BCN competente il cambiamento di status di componente del gruppo.

b) Se, in relazione al gruppo OMRLT-II, dopo l'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), sono instaurati ulteriori stretti legami o rapporti per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema, la composizione del gruppo OMRLT-II può mutare per rispecchiare l'ingresso di un nuovo componente a condizione che:

▼M1

i) l'ente capofila presenti alla propria BCN domanda di riconoscimento della modifica nella composizione del gruppo OMRLT-II in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;

▼B

ii) la domanda di cui al punto i) includa:

1) la denominazione dell'ente capofila;

2) l'elenco dei codici IFM e le denominazioni di tutti gli enti che si intende includere nella nuova composizione del gruppo OMRLT-II;

3) una spiegazione dei presupposti della domanda, comprese informazioni dettagliate sui cambiamenti occorsi riguardo agli stretti legami e/o ai rapporti per la detenzione indiretta delle riserve minime tra i componenti del gruppo, identificando ogni membro con il rispettivo codice IFM;

4) in caso di componenti del gruppo cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifica la decisione formale di ciascun membro del suo gruppo OMRLT-II di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare alle OMRLT-II come controparte individuale o membro di altro gruppo OMRLT-II. Un'ente capofila può fornire la certificazione richiesta in relazione ai componenti del proprio gruppo OMRLT-II in presenza di accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), che prevedano espressamente la partecipazione dei componenti del gruppo interessati a operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema esclusivamente mediante l'ente capofila. LA BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità di tale conferma scritta; e

5) nel caso di componenti del gruppo cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto i), una conferma scritta di ciascun membro aggiuntivo della sua decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare a OMRLT-II come controparte individuale o componente di altro gruppo OMRLT-II, e una conferma scritta di ciascun componente del gruppo OMRLT-II incluso nella vecchia e nella nuova composizione della sua decisione formale di accettare la nuova composizione del gruppo OMRLT-II nonché la prova idonea, confermata dalla BCN del componente del gruppo interessato, di cui paragrafo 3, lettera d), punto v); e

iii) l'ente capofila ha ricevuto conferma da parte della propria BCN che il gruppo OMRLT-II modificato è stato riconosciuto. Prima di darne conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione della composizione del nuovo gruppo OMRLT-II. Nella sua valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente deve tener conto anche di ogni necessaria valutazione effettuata dalle BCN dei componenti del gruppo, come la verifica della documentazione fornita in conformità al punto ii).

c) Se, in relazione al gruppo OMRLT-II, una fusione, un'acquisizione o uno scorporo che interessa i componenti del gruppo OMRLT-II si verifica dopo l'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), e tale operazione non comporta alcuna variazione nella serie di prestiti idonei, la composizione del gruppo OMRLT-II può cambiare per rispecchiare, secondo il caso, la fusione, l'acquisizione o lo scorporo purché siano soddisfatte le condizioni elencate alla lettera b).

7.  Ove i cambiamenti nella composizione di un gruppo OMRLT-II siano state accettate dal Consiglio direttivo in conformità al paragrafo 5 o i cambiamenti nella composizione di gruppi OMRLT-II siano avvenuti in conformità al paragrafo 6, salva diversa decisione del Consiglio direttivo, si applicano le seguenti disposizioni:

▼M1

a) in relazione ai cambiamenti cui si applicano il paragrafo 5, il paragrafo 6, lettera b), o il paragrafo 6, lettera c), l'ente capofila può partecipare a una OMRLT-II con il gruppo OMRLT-II nella nuova composizione solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria BCN che la nuova composizione del gruppo OMRLT-II è stata riconosciuta; e

▼B

b) un ente che non faccia più parte di un gruppo OMRLT-II non può partecipare ad alcuna ulteriore OMRLT-II, né individualmente né come componente di un altro gruppo OMRLT-II, a meno che non presenti una nuova domanda di partecipazione in conformità a paragrafi 1, 3 o 6.

8.  Ove venga meno l'idoneità di un ente capofila come controparte per operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema, il suo gruppo OMRLT-II non è più riconosciuto e l'ente capofila è tenuto a rimborsare gli importi presi in prestito nell'ambito delle OMRLT-II.

Articolo 4

Limite di finanziamento, limite di offerta e livelli di riferimento

1.  Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante individuale è calcolato sulla base dei dati relativi ai prestiti in relazione alla consistenze in essere dei prestiti idonei del partecipante individuale. Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante ente capofila di un gruppo OMRLT-II è calcolato sulla base dei dati aggregati relativi ai prestiti in relazione alle consistenze in essere dei prestiti idonei di tutti i componenti del gruppo OMRLT-II.

2.  Il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 30 per cento del totale delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 gennaio 2016, detratti gli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-II nell'ambito delle prime due OMRLT condotte nel settembre e nel dicembre 2014 ai sensi della Decisione BCE/2014/34 e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-II, tenuto conto di ogni notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato effettuata dal partecipante in conformità all'articolo 6 della Decisione BCE/2014/34 o di ogni notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato obbligatorio disposto dalla BCN competente in conformità all'articolo 7 della Decisione BCE/2014/34. Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.

3.  Se un membro di un gruppo OMRLT riconosciuto ai fini di OMRLT ai sensi della Decisione BCE/2014/34 non intende aderire al rispettivo gruppo OMRLT-II, ai fini del calcolo del limite di finanziamento per OMRLT-II per tale ente creditizio come partecipante a titolo individuale, si considera che esso abbia preso in prestito, nell'ambito delle OMRLT condotte nel settembre e nel dicembre 2014, un importo pari a quello preso in prestito dall'ente capofila del gruppo OMRLT in tali operazioni e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-II, moltiplicato per la quota di prestiti idonei del componente di tale gruppo OMRLT al 30 aprile 2014. Quest'ultimo importo sarà detratto da quello che si considera preso in prestito dal rispettivo gruppo OMRLT-II nell'ambito delle OMRLT condotte nel settembre e nel dicembre 2014 ai fini del calcolo del limite di finanziamento per l'OMRLT-II dell'ente capofila.

4.  Il limite di offerta di ciascun partecipante è pari al rispettivo limite di finanziamento detratti gli importi presi in prestito nell'ambito di precedenti OMRLT-II. Tale importo è considerato il limite massimo di offerta per ciascun partecipante e trovano applicazione le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, di cui all'articolo 36 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.

5.  Il livello di riferimento dei prestiti netti di un partecipante è determinato sulla base dei prestiti netti idonei nel primo periodo di riferimento come segue:

a) per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno positivo o pari a zero nel primo periodo di riferimento, il livello di riferimento dei prestiti netti è pari a zero;

b) per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno negativo nel primo periodo di riferimento, il livello di riferimento dei prestiti netti di riferimento è pari ai prestiti netti idonei per il primo periodo di riferimento.

I relativi calcoli tecnici sono descritti nell'allegato I. Il livello di riferimenti dei prestiti netti per i partecipanti cui sia stata concessa una licenza bancaria dopo il 31 gennaio 2015 è pari a zero, salvo che il Consiglio direttivo, in presenza di giustificazioni obiettive, abbia deciso altrimenti.

6.  Il livello di riferimento delle consistenze in essere di un partecipante corrisponde alla somma dei prestiti idonei in essere al 31 gennaio 2016 e del livello di riferimento dei prestiti netti. Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.

Articolo 5

Interessi

1.  Salvo il paragrafo 2, il tasso di interesse applicabile all'importo preso in prestito nell'ambito di ciascuna OMRLT-II è quello applicato all'operazione di rifinanziamento principale al momento dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II.

2.  Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti i cui prestiti netti idonei nel secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti è altresì correlato al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale al momento dell'aggiudicazione di ciascuna OMRLT-II in conformità alle disposizioni di dettaglio e alle modalità di calcolo di cui all'allegato I. Il tasso di interesse è comunicato ai partecipanti prima della data del primo rimborso anticipato nel giugno 2018 secondo il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE.

3.  Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-II ovvero o al momento del rimborso anticipato di cui all'articolo 6, secondo il caso.

4.  Se, in conseguenza dell'esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-II prima che il tasso di interesse applicabile gli sia comunicato, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-II è quello dell'operazione di rifinanziamento principale al momento dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II.

Articolo 6

Rimborso anticipato

1.  Decorsi 24 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-II i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza trimestrale, integralmente o parzialment la relativa OMRLT-II prima della scadenza.

2.  Le date di rimborso anticipato coincidono quelle di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, secondo quanto specificato dall'Eurosistema.

▼M2

3.  Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente che intende effettuare un rimborso avvalendosi della procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno due settimane prima di tale data.

4.  La notifica di cui al paragrafo 3 diviene vincolante per il partecipante interessato due settimane prima della data di rimborso anticipato cui fa riferimento. Il mancato regolamento, integrale o parziale, da parte del partecipante, dell'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato alla data del rimborso può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento dell'obbligo di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

▼B

Articolo 7

Obblighi di segnalazione

1.  Ciascun partecipante a OMRLT-II fornisce alla BCN competente i dati indicati nel modello di segnalazione di cui all'allegato II, con le modalità di seguito indicate:

a) dati relativi al primo periodo di riferimento al fine di stabilire il limite di finanziamento del partecipante, limiti di offerta e livelli di riferimento (di seguito, la «prima relazione»); e

b) dati relativi al secondo periodo di riferimento al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili (di seguito, la «seconda relazione»).

2.  The data shall be provided in accordance with:

a) il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;

b) le indicazioni di cui allegato II; e

c) i requisiti minimi richiesti per l'accuratezza e la conformità concettuale di cui all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

3.  I termini utilizzati nella relazione presentata dai partecipanti sono interpretati in conformità alle corrispondenti definizioni di essi di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

4.  Gli enti capofila di gruppi OMRLT-II presentano relazioni dei dati che rispecchiamo i dati aggregati relativi a tutti i componenti del gruppo OMRLT-II. Inoltre, la BCN dell'ente capofila o la BCN di un membro di un gruppo OMRLT-II può, in coordinamento con la BCN dell'ente capofila, richiedere che l'ente capofila presenti dati disaggregati per ogni singolo componente del gruppo.

5.  Ciascun partecipante si assicura che la qualità dei dati forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sia valutata da un revisore estero in conformità alle seguenti regole:

a) il revisore può valutare i dati contenuti nella prima relazione nel contesto della revisione dei bilanci annuali del partecipante e l'esito della valutazione del revisore è presentato entro il termine indicato nel calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;

b) l'esito della valutazione del revisore in merito alla seconda relazione è presentato unitamente a quest'ultima salvo che, ricorrendo circostanze eccezionali, la BCE competente abbia approvato un diverso termine; in tal caso, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante che ha richiesto la proroga sono comunicati solo dopo la presentazione dell'esito della valutazione del revisore; se, a seguito dell'approvazione da parte della BCN competente, il partecipante decide di rimborsare integralmente o parzilmente l'importo della propria OMRLT-II prima di presentare l'esito della valutazione del revisore, il tasso di interesse applicabile agli importi da rimborsare da parte del partecipante è quello dell'operazione di rifinanziamento principale al momento dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II.

c) le valutazioni del revisore sono incentrate sui requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. In particolare, il revisore:

i) valuta l'accuratezza dei dati forniti verificando che la serie dei prestiti idonei del partecipante, compresi, nel caso di ente capofila, i prestiti dei componenti del relativo gruppo OMRLT-II, soddisfi i criteri di idoneità;

ii) verifica che i dati segnalati siano conformi alle linee guida di cui all'allegato II e con i concetti introdotti dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

iii) verifica che i dati segnalati siano coerenti con quelli compilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); e

iv) verifica la presenza di controlli e procedure di convalida dell'integrità, dell'accuratezza e della coerenza dei dati.

In caso di partecipazione a livello di gruppo, l'esito delle verifiche del revisore è condiviso con le BCN degli altri componenti del gruppo OMRLT-II. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi di questo paragrafo sono forniti alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione a livello di gruppo, successivamente condivisi con le BCN dei componenti del gruppo.

L'Eurosistema può fornire ulteriori indicazioni sulle modalità con le quali la valutazione del revisore deve essere condotta, nel qual caso i partecipanti si assicurano che i revisori effettuino la valutazione nel rispetto di tali indicazioni.

6.  A seguito di un cambiamento nella composizione del gruppo OMRLT-II o di una rioganizzazione societaria come una fusione, un'acquisizione o uno scorporo, che incida sulla serie dei prestiti idonei del partecipante, è presentata una prima relazione riveduta in conformità alle istruzioni ricevute dalla BCN del partecipante. La BCN competente valuta l'impatto della revisione e adotta misure appropriate. Tali misure possono includere l'obbligo di rimborso delle somme prese in prestito che, tenuto conto delle modifiche nella composizione del gruppo OMRLT-II o della riorganizzazione societaria, eccedono il relativo limite di finanziamento. Il partecipante interessato (che può consistere in un ente di nuova costituzione a seguito la riorganizzazione societaria) fornisce tutte le informazioni supplementari richieste dalla BCN competente funzionali alla valutazione dell'impatto della revisione.

7.  I dati forniti dai partecipanti ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati dall'Eurosistema per l'attuazione del regime delle OMRLT-II nonché per l'analisi della relativa efficacia e per altri fini di analisi.

Articolo 8

Inosservanza degli obblighi di segnalazione

1.  Ove un partecipante ometta di presentare una relazione o di rispettare gli obblighi di revisione, ovvero siano riscontrati errori nei dati segnalati, si applicano le seguenti norme:

a) Se un partecipante omette di presentare la prima relazione entro il relativo termine, il suo limite di finanziamento è ridotto a zero.

b) Se un partecipante omette di presentare la seconda relazione entro il relativo termine o di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 5 o 6, il tasso di interesse sull'operazione di rifinanziamento principale al tempo dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-II.

c) Se un partecipante, in connessione con la revisione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, o altrimenti, riscontra errori nei dati presentati nelle relazioni, incluse imprecisioni e lacune, esso ne dàcomunicazione alla BCN competente quanto prima. Ove la BCN competente riceva una comunicazione in merito a tali errori o ne venga altrimenti a conoscenza: (i) il partecipante fornisce le informazioni supplementari richieste dalla BCE competente funzionali alla valutazione dell'impatto dell'errore in questione, e (ii) la BCN competente può adottare misure adeguate, che possono includere l'aggiustamento del tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di OMRLT-II e l'obbligo di rimborsare gli importi presi in prestito che, in conseguenza dell'errore, eccedono il limite di finanziamento del partecipante.

2.  Il paragrafo 1 si applica fatte salve eventuali sanzioni che possono essere irrogate a norma della Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea ( 5 ) in relazione agli obblighi di segnalazione di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 3 maggio 2016




ALLEGATO I

ESECUZIONE DELLA SECONDA SERIE DI OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÙ LUNGO TERMINE

1.    Calcolo del limite di finanziamento e del limite di offerta

Ai partecipanti alla prima o alla seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-II), individualmente o come ente capofila di un gruppo OMRLT-II, si applica un limite di finanziamento. Detto limite, una volta calcolato, sarà arrotondato per eccesso al multiplo successivo di 10 000 EUR.

Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante individuale a OMRLT-II è calcolato sulla base delle consistenze in essere di prestiti idonei al 31 gennaio 2016. Il limite di finanziamento applicabile all'ente capofila di un gruppo OMRLT-II è calcolato sulla base alle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 gennaio 2016 di tutti i componenti del gruppo OMRLT-II.

Il limite di finanziamento è pari al 30 % delle consistenze in essere dei prestiti idonei del partecipante ( 6 ) alla data del 31 gennaio 2016 detratti gli importi presi in prestito dal partecipante nelle OMRLT condotte nel settembre e nel dicembre 2014 ai sensi della Decisione BCE/2014/34 e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-II, ossia:

BAk = 0,3 × OLJan 2016OBk per k = 1,…,4

Dove BAk è il limite di finanziamento nell'OMRLT-II k (con k = 1,…,4), OLJan2016 è l'importo dei prestiti idonei riferibili al partecipante in essere alla data del 31 gennaio 2016 e OBk è l'importo preso in prestito dal partecipante alla OMRLT1 e alla OMRLT2 della prima serie di OMRLT ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-II k.

Il limite di offerta applicabile a ciascun partecipante in ciascuna OMRLT-II è pari al limite di finanziamento detratto quanto preso in prestito dal partecipante nelle precedenti OMRLT-II.

Sia Ck ≥ 0 l'importo preso in prestito da un partecipante nell'ambito di una OMRLT-II k. Il limite di offerta BLk per tale partecipante nell'operazione k è:

BL 1 = BA 1 e

image , per k = 2, 3, 4.

2.    Calcolo dei livelli di riferimento

Sia NLm l'ammontare dei prestiti netti idonei di un partecipante nel mese di calendario m, calcolato come il flusso lordo di nuovi prestiti idonei in quel mese, detratti i rimborsi dei prestiti idonei, come definiti nell'allegato II.

Si indica come NLB il livello di riferimento dei prestiti netti per tale partecipante. Questo è così definito:

NLB = min(NLFeb 2015 + NLMarch 2015 + … + NLJan 2016,0)

Ciò implica che, se il valore dei prestiti netti erogati dal partecipante è positivo o pari a zero nel primo periodo di riferimento, allora NLB = 0. Tuttavia, se il valore dei prestiti netti erogati dal partecipante è negativo nel primo periodo di riferimento, allora NLB = NLFeb 2015 + NLMarch 2015 + … + NLJan 2016.

Si indica come OAB il livello di riferimento delle consistenze in essere di un partecipante. Queste sono definite come segue:

OAB = max(OLJan 2016 + NLB,0)

3.    Calcolo del tasso di interesse

Sia NSJan 2018 l'importo risultante dalla somma dei prestiti netti idonei nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2016 e il 31 gennaio 2018 e delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 gennaio 2016; questo è calcolato come NSJan 2018 = OLJan 2016 + NLFeb 2016 + NLMarch 2016 + … + NLJan 2018

Si indica ora con EX la deviazione percentuale di NSJan 2018 dal livello di riferimento delle consistenze in essere, ossia:

image

Se OAB è uguale a zero, EX si considera uguale a 2,5.

Sia rk un tasso di interesse applicato per l'OMRLT-II k. Siano MROk e DFk , rispettivamente, il tasso per le operazioni di rifinanziamento principali (ORP) e il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, espressi in tassi percentuali annuali, al momento dell'aggiudicazione dell'OMRLT-II k. Il tasso di interesse è determinato come segue:

a) Se un partecipante non supera il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 gennaio 2018, il tasso di interesse applicato a tutti gli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di OMRLT-II è pari al tasso per le ORP applicabile al momento dell'aggiudicazione di ogni OMRLT-II, ossia:

Se EX ≤ 0, allora rk = MROk .

b) Se un partecipante supera di almeno il 2,5 % il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 gennaio 2018, il tasso di interesse applicato a tutti gli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di OMRLT-II è pari al di interesse sui depositi presso la banca centrale applicabile al momento dell'aggiudicazione di ogni OMRLT-II, ossia:

Se EX ≥ 2,5, allora rk = DFk .

c) Se un partecipante supera il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei in misura inferiore al 2,5 % al 31 gennaio 2018, il tasso di interesse applicato a tutti gli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di OMRLT-II è in proporzione lineare all'eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei, ossia:

se 0 < EX < 2,5, allora
image .

Il tasso di interesse sarà espresso come tasso percentuale annuale, arrotondato per difetto alla quarta cifra decimale.




ALLEGATO II

LA SECONDA SERIE DI OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÚ LUNGO TERMINE — LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI DATI RICHIESTI DEL MODELLO DI SEGNALAZIONE

1.    Introduzione ( 7 )

Le presenti linee guida dettano istruzioni per la compilazione delle relazioni sui dati che i partecipanti a OMRLT-II sono tenuti a presentare in conformità all'articolo 7. Gli obblighi di segnalazione sono esposti nel modello di segnalazione alla fine del presente allegato. Le linee guida specificano anche gli obblighi di segnalazione degli enti capofila dei gruppi OMRLT-II che partecipano alle operazioni.

Le sezioni 2 e 3 forniscono informazioni generali relative alla compilazione e alla trasmissione dei dati e la sezione 4 fornisce spiegazioni sugli indicatori oggetto di segnalazione.

2.    Informazioni di carattere generale

Le misure da utilizzare nel calcolo del limite di finanziamento si riferiscono a prestiti di istituzioni finanziarie monetarie (IFM) a società non finanziarie dell'area dell'euro e a prestiti di IFM alle famiglie nell'area dell'euro ( 8 ), esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni, in tutte le valute. In conformità all'articolo 7, le relazioni sui dati devono essere presentate per i due periodi di riferimento definiti nell'articolo 1. In particolare, le informazioni relative alle consistenze in essere dei prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo e alla fine del periodo, nonché ai prestiti netti idonei durante il periodo (calcolati come i prestiti lordi al netto dei rimborsi) devono essere segnalate separatamente per le società non finanziarie e per le famiglie. Le consistenze in essere dei prestiti idonei sono soggette ad aggiustamento per i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti e non cancellati dal bilancio. Devono essere fornite anche informazioni dettagliate sulle relative sottocomponenti di tali voci, nonché sugli effetti che si traducono in variazioni nelle consistenze in essere dei prestiti idonei ma che non sono in correlazione con i prestiti netti idonei (di seguito, gli «aggiustamenti delle consistenze in essere»), incluse cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle informazioni raccolte, i dati sulle consistenze in essere dei prestiti idonei alla data del 31 gennaio 2016 saranno utilizzati per determinare il limite di finanziamento. Inoltre, i dati sui prestiti netti idonei nel corso del primo periodo di riferimento saranno utilizzati per il calcolo del livello di riferimento dei prestiti netti e del livello di riferimento delle consistenze in essere. Nel frattempo i dati sui prestiti netti idonei nel corso del secondo periodo di riferimento saranno utilizzati per verificare l'evoluzione dei prestiti e, di conseguenza, i tassi di interesse applicabili. Tutti gli altri indicatori inclusi nel modello sono necessari per verificare la coerenza interna delle informazioni e la loro coerenza con i dati statistici raccolti nell'ambito dell'Eurosistema, nonché per il monitoraggio approfondito dell'impatto del programma OMRLT-II.

Il quadro generale alla base delle relazioni sui dati è costituito dagli obblighi di segnalazione delle IFM dell'area euro nel contesto delle statistiche sulle voci di bilancio (Balance Sheet Items, BSI) delle IFM, come specificato nel regolamento BSI della BCE. In particolare, per quanto riguarda i prestiti, l'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) richiede che essi siano «segnalati al valore del capitale in essere alla fine del mese. Le perdite parziali e totali, come definite dalle pratiche contabili pertinenti, sono escluse da questo importo. […] crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività». Tuttavia, in contrasto con le norme di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che implicano altresì la segnalazione dei prestiti al lordo degli accantonamenti, l'articolo 8, paragrafo 4, stabilisce che «[l]e BCN possono consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell'acquisto [cioè, il loro valore di transazione], sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti dichiaranti residenti». Le implicazioni di questa deviazione dalle linee guida generali sulle BSI sulla compilazione delle relazioni sui dati sono esaminate in dettaglio più avanti.

Il Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) dovrebbe inoltre essere utilizzato come documento di riferimento per quanto riguarda le definizioni da applicare nella compilazione delle relazioni sui dati. Si vedano, in particolare, l'articolo 1 per le definizioni generali, e l'allegato II, parti 2 e 3, per la definizione delle categorie degli strumenti da includere nel concetto di «prestiti» e dei settori dei partecipanti. In particolare, nell'ambito della disciplina sulle BSI gli interessi maturati sui prestiti sono, di regola, soggetti a iscrizione in bilancio nel momento in cui maturano (vale a dire per competenza, piuttosto che per cassa), ma dovrebbero essere esclusi dai dati sulle consistenze in essere dei prestiti. Tuttavia, gli interessi capitalizzati dovrebbero essere registrati come parte delle consistenze in essere.

Mentre gran parte dei dati da segnalare è già compilata dalle IFM in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), alcune informazioni supplementari devono essere compilate dai partecipanti che presentano offerte nelle OMRLT-II. Il quadro metodologico per le statistiche sulle BSI, come previsto nel Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM ( 9 ), fornisce tutte le informazioni di base necessarie per la compilazione dei dati supplementari; ulteriori dettagli sono forniti al punto 4 concernente le definizioni dei singoli indicatori.

3.    Istruzioni generali di segnalazione

a)   Struttura del modello di segnalazione

Il modello include l'indicazione del periodo cui si riferiscono i dati e raggruppa gli indicatori in due blocchi: prestiti delle IMF alle società non finanziarie dell'area euro e prestiti delle IMF alle famiglie dell'area euro, esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni. I dati in tutte le celle evidenziate in giallo vengono calcolati in base ai dati inseriti nelle altre celle, mediante le formule previste. Il modello incorpora anche una regola di convalida che verifica la coerenza tra le consistenze in essere e le operazioni.

b)   Definizione del «periodo di segnalazione»

Il periodo di segnalazione indica l'intervallo temporale a cui si riferiscono i dati. Nelle OMRLT-II ci sono due periodi di segnalazione, ossia il «primo periodo di riferimento», dal 1o febbraio 2015 al 31 gennaio 2016, e il «secondo periodo di riferimento», dal 1o febbraio 2016 al 31 gennaio 2018. Gli indicatori relativi alle consistenze in essere devono essere segnalati alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione e alla fine del periodo di segnalazione; pertanto, le consistenze in essere devono essere segnalate, per il primo periodo di riferimento, al 31 gennaio 2015 e al 31 gennaio 2016, e, per il secondo periodo di riferimento, al 31 gennaio 2016 e al 31 gennaio 2018. A loro volta, i dati sulle transazioni e gli aggiustamenti devono riguardare tutti gli effetti rilevanti che si producono durante il periodo di segnalazione.

c)   Segnalazione con riguardo a gruppi OMRLT-II

In relazione alla partecipazione di gruppo alle OMRLT-II, i dati dovrebbero essere segnalati, di norma, su base aggregata. Tuttavia, le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, se del caso, hanno la possibilità di raccogliere le informazioni a livello del singolo ente.

d)   Trasmissione delle relazioni sui dati

Le relazioni sui dati complete dovrebbero essere trasmesse alla BCN competente come specificato nell'articolo 7 e in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE, che stabilisce anche i periodi di riferimento coperti in ciascuna trasmissione e le raccolte di dati da utilizzare per la compilazione.

e)   Unità dei dati

I dati devono essere segnalati in migliaia di euro.

4.    Definizioni

La presente sezione fornisce le definizioni delle voci da segnalare; e la numerazione utilizzata nel modello di segnalazione è indicata tra parentesi.

a)   Consistenze in essere di prestiti idonei (1 e 4)

I dati in queste celle vengono calcolati sulla base delle cifre segnalate in relazione alle voci successive, vale a dire «Consistenze in essere a bilancio» (1.1 e 4.1), meno «Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio» (1.2 e 4.2), più «Accantonamenti in essere a fronte di prestiti idonei» (1.3 e 4.3). Quest'ultima sottovoce è rilevante nei soli casi in cui, contrariamente alla prassi generale in materia di BSI, i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti.

i)   Consistenze in essere a bilancio (1.1 e 4.1)

Questa voce comprende le consistenze in essere di prestiti concessi a società non finanziarie e famiglie dell'area euro, esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni. Gli interessi maturati, al contrario degli interessi capitalizzati, sono esclusi dagli indicatori.

Queste celle del modello sono direttamente correlate ai requisiti di cui alla parte 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 2 della tabella 1 sulle consistenze in essere mensili).

Per una definizione più dettagliata delle voci da includere nelle relazioni sui dati, si rimanda all'allegato, parte 2, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e alla sezione 2.1.4 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

ii)   Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio (1.2 e 4.2)

Questa voce comprende le consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti, ma non cancellati dal bilancio. Tutte le attività di cartolarizzazione devono essere segnalate, indipendentemente dalla sede delle società veicolo. Da questa voce sono esclusi i prestiti presentati come garanzie all'Eurosistema per le operazioni di finanziamento di politica monetaria in forma di crediti che si traducono in un trasferimento senza cancellazione dal bilancio.

L'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 5.1 della tabella 5a sui dati mensili) riguarda le informazioni richieste sui prestiti cartolarizzati a società non finanziarie e famiglie, che non sono stati cancellati dai bilanci, ma non richiede che questi ultimi siano disaggregati in base allo scopo. Inoltre, le consistenze in essere dei prestiti altrimenti trasferiti (cioè non attraverso un'operazione di cartolarizzazione), ma non cancellati dai bilanci, non sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, si richiede l'estrapolazione dei dati dalle banche dati interne delle IFM.

Per dettagli aggiuntivi delle voci da includere nelle relazioni sui dati, si veda l'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 2.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

iii)   Accantonamenti in essere a fronte di prestiti idonei (1.3 e 4.3)

Questi dati sono rilevanti solo per quegli enti che, contrariamente alla prassi generale in materia di BSI, segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti. Nel caso di enti che presentano offerte come gruppo OMRLT-II, questo requisito si applica solo agli enti del gruppo che registrano i prestiti al netto degli accantonamenti.

Questa voce comprende accantonamenti specifici e generici per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti (prima che abbiano luogo perdite totali e parziali). I dati devono riferirsi a prestiti idonei in essere iscritti a bilancio, escludendo cioè i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono stati cancellati dal bilancio.

Come indicato in precedenza nel punto 2, terzo comma, nelle statistiche sulle BSI i prestiti dovrebbero essere segnalati, di regola, al valore del capitale in essere, con i corrispondenti accantonamenti imputati a «Capitale e riserve». In tali casi, non si richiede una segnalazione separata degli accantonamenti. Allo stesso tempo, nei casi in cui i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti, queste informazioni supplementari devono essere segnalate al fine di raccogliere dati relativi a IFM pienamente comparabili tra loro.

Laddove la prassi sia quella di segnalare le consistenze in essere dei prestiti al netto degli accantonamenti, le BCN hanno la possibilità di rendere non obbligatoria la segnalazione di queste informazioni. Tuttavia, in tali casi, i calcoli previsti dalla disciplina delle OMRLT-II saranno basati sull'ammontare in essere dei prestiti iscritti a bilancio al netto degli accantonamenti ( 10 ).

Per ulteriori dettagli, si veda il riferimento agli accantonamenti nella definizione di «Capitale e riserve» di cui alla parte 2 dell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

b)   Prestiti netti idonei (2)

Queste celle del modello di segnalazione registrano i prestiti netti (operazioni) erogati nel periodo di segnalazione. I dati sono calcolati sulla base dei dati segnalati nelle sottovoci, ossia «Prestiti lordi» (2.1) meno «Rimborsi» (2.2).

I prestiti rinegoziati nel corso del periodo di segnalazione dovrebbero essere segnalati sia come «Rimborsi» che come «Prestiti lordi» al momentodella rinegoziazione. I dati relativi agli aggiustamenti devono includere gli effetti relativi alla rinegoziazione del prestito.

Le operazioni stornate nel corso del periodo ossia i prestiti concessi e rimborsati nel corso del periodo) dovrebbero in linea di principio essere segnalate sia come «Prestiti lordi» che come «Rimborsi». Tuttavia, le IFM partecipanti possono escludere tali operazioni al momento di compilare le relazioni sui dati, nella misura in cui ciò possa alleviare gli oneri di segnalazione. In questo caso, esse dovrebbero informarne la BCN competente e i dati relativi agli aggiustamenti delle consistenze in essere devono escludere gli effetti relativi alle operazioni stornate. Tale deroga non si applica ai prestiti erogati nel corso del periodo che risultano cartolarizzati o altrimenti trasferiti.

Dovrebbe altresì tenersi conto dei debiti da carta di credito, dei prestiti rotativi e degli scoperti di conto. Per questi strumenti, variazioni nei saldi a causa di importi utilizzati o ritirati durante i periodi di segnalazione dovrebbero essere utilizzati come indicatori per determinare l'importo dei prestiti netti. Importi di segno positivo dovrebbero essere segnalati come «Prestiti lordi» (2.1), mentre importi di segno negativo dovrebbero essere segnalati (con il segno positivo) come «Rimborsi» (2.2).

i)   Prestiti lordi (2.1)

Questa voce comprende il flusso di nuovi prestiti lordi nel periodo di segnalazione, escluse eventuali acquisizioni di prestiti. Il credito erogato riferito a debiti da carta di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto dovrebbe altresì essere segnalato, come spiegato sopra.

Dovrebbero essere inclusi anche gli importi aggiunti nel corso del periodo ai saldi dei clienti dovuti, per esempio, agli interessi capitalizzati (al contrario di quelli maturati) e alle commissioni.

ii)   Rimborsi (2.2)

Questa voce comprende il flusso dei rimborsi in conto capitale durante il periodo di segnalazione, esclusi quelli relativi ai prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti, che non risultano cancellati dal bilancio. Anche i rimborsi relativi a debiti da carta di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto dovrebbero essere segnalati, come spiegato sopra.

I pagamenti di interessi relativi agli interessi maturati e non ancora capitalizzati, le cessioni di prestiti e altri aggiustamenti delle consistenze in essere (comprese le perdite parziali e quelle totali) non dovrebbero essere segnalati.

c)   Aggiustamenti agli importi in essere:

Queste celle del modello servono a segnalare variazioni nelle consistenze in essere (riduzioni (–) e aumenti (+)] che si verificano durante il periodo di segnalazione e che non sono collegate a prestiti netti. Tali variazioni derivano da operazioni quali cartolarizzazioni dei prestiti e altri trasferimenti di prestiti nel periodo di segnalazione, e da altri aggiustamenti relativi a rivalutazioni dovute variazioni dei tassi di cambio, perdite parziali e totali dei prestiti e riclassificazioni. I dati di queste celle vengono calcolati automaticamente sulla base dei dati segnalati nelle sottovoci, vale a dire «Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnalazione» (3.1), più «Altri aggiustamenti» (3.2).

i)   Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnalazione (3.1) o

—   Flussi netti di prestiti cartolarizzati con impatto sulle consistenze in essere dei prestiti (3.1 A)

Questa voce comprende l'ammontare netto dei prestiti cartolarizzati durante il periodo di segnalazione con impatto sulle consistenze dei prestiti segnalate, calcolate come acquisizioni meno cessioni ( 11 ). Tutte le attività di cartolarizzazione devono essere segnalate, indipendentemente dalla sede delle società veicolo. I trasferimenti di prestiti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle perdite parziali e totali al momento della vendita. Queste perdite parziali e totali dovrebbero essere segnalate, ove identificabili, alla voce 3.2B del modello (si veda di seguito). Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accantonamenti in essere) ( 12 ).

Gli obblighi di cui all'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocchi 1.1 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali) disciplinano questi elementi.

Per una definizione più dettagliata delle voci da segnalare, si vedano l'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 2.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. o

—   Flussi netti di prestiti altrimenti trasferiti con impatto sulle consistenze dei prestiti (3.1B)

Questa voce comprende l'ammontare netto di prestiti ceduti o acquisiti nel corso del periodo, con un impatto sulle consistenze dei prestiti segnalate, in operazioni non collegate alle attività di cartolarizzazione, ed è calcolata come acquisizioni meno cessioni. I trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle perdite parziali e totali al momento della vendita. Tali perdite parziali e totali dovrebbero essere segnalate, ove identificabili, alla voce 3.2B. Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accantonamenti in essere).

Gli obblighi di cui all'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) disciplinano in parte questi elementi. I blocchi 1.2 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali coprono dati sui flussi netti dei prestiti altrimenti trasferiti, con un effetto sulle consistenze dei prestiti, ma escludono:

1) prestiti ceduti a un'altra IFM nazionale o da questa acquisiti, compresi i trasferimenti infragruppo in conseguenza di ristrutturazioni societarie (ad esempio, il trasferimento di un insieme di prestiti da parte di una società controllata nazionale di una IFM alla società madre);

2) trasferimenti di prestiti nel quadro di riorganizzazioni infragruppo a causa di fusioni, acquisizioni e scorpori.

Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, tutti questi effetti devono essere segnalati. Per una definizione più dettagliata degli elementi da segnalare, si veda l'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 2.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. Per quanto riguarda i «Cambiamenti nella struttura del settore delle IFM», la sezione 1.6.3.4 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM (e la connessa sezione 5.2 dell'allegato 1.1) fornisce una descrizione dettagliata dei trasferimenti infragruppo, distinguendo tra i casi in cui i trasferimenti avvengono tra unità istituzionali separate (ad esempio, prima che una o più delle unità cessino di esistere per effetto di una fusione o di un'acquisizione) e quelli che si verificano quando alcune unità cessano di esistere, che impongono una riclassificazione statistica. Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, in entrambi i casi le implicazioni sono le stesse e i dati dovrebbero essere segnalati alla voce 3.1C (e non alla voce 3.2C). o

—   Flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza alcun impatto sulle consistenze in essere dei prestiti (3.1C)

Questa voce comprende le consistenze nette dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti durante il periodo di segnalazione senza alcun impatto sulle consistenze in essere dei prestiti segnalati, ed è calcolata come acquisizioni meno cessioni. I trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle perdite parziali e totali al momento della vendita. Tali perdite parziali e totali dovrebbero essere segnalate, ove identificabili, alla voce 3.2B. Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accantonamenti in essere). Da questa voce sono esclusi i flussi netti relativi ai prestiti presentati come garanzia all'Eurosistema per le operazioni di finanziamento di politica monetaria in forma di crediti che risultano in un trasferimento senza cancellazione dal bilancio.

Gli obblighi di cui all'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) disciplinano in parte questi elementi. I blocchi 2.1 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali coprono i dati sui flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza alcun impatto sulle consistenze dei prestiti, ma i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni non sono identificati separatamente e dovrebbero quindi essere estrapolati dalle banche dati delle IFM. Inoltre, come specificato in precedenza, gli obblighi escludono:

1) Prestiti ceduti a un'altra IFM nazionale o da questa acquisiti, compresi i trasferimenti infragruppo in conseguenza di ristrutturazioni societarie (ad esempio, il trasferimento di un insieme di prestiti da parte di una società controllata nazionale di una IFM alla società madre);

2) Trasferimenti di prestiti nel quadro di riorganizzazioni infragruppo a causa di fusioni, acquisizioni e scorpori.

Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, tutti questi effetti devono essere segnalati.

Per una definizione più dettagliata delle voci da includere, si vedano l'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 2.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

ii)   Altri aggiustamenti (3.2)

I dati sugli altri aggiustamenti devono essere segnalati per i prestiti idonei in essere iscritti a bilancio, esclusi i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono stati cancellati. o

—   Rivalutazioni a causa di variazioni dei tassi di cambio (3.2 A)

Le fluttuazioni nei tassi di cambio rispetto all'euro danno luogo a variazioni nel valore di prestiti denominati in valuta estera quando questi sono espressi in euro. I dati su tali effetti dovrebbero essere segnalati con un segno negativo (positivo) quando in termini netti danno luogo ad una riduzione (aumento) delle consistenze in essere, e sono necessari per consentire una completa riconciliazione tra i prestiti netti e le variazioni nelle consistenze in essere.

Questi aggiustamenti non sono coperti dagli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Ai fini delle relazioni sui dati, se i dati (anche approssimati) non sono prontamente disponibili per le IFM, essi possono essere calcolati secondo le indicazioni fornite nella sezione 4.2.2 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. La procedura di stima suggerita limita la portata dei calcoli alle valute principali e si basa sui seguenti passaggi:

1) le consistenze in essere dei prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo e alla fine del periodo (voci 1 e 4) sono suddivise per valuta di denominazione, concentrandosi sugli insiemi di prestiti denominati in GBP, USD, CHF e JPY. Se tali dati non sono prontamente disponibili, si possono utilizzare i dati sul totale delle consistenze in essere iscritte a bilancio, inclusi i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono cancellati (voci 1.1 e 4.1);

2) ogni insieme di prestiti è trattato come segue. I numeri delle relative equazioni nel Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM sono forniti tra parentesi:

 le consistenze in essere alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione e alla fine del periodo sono convertite nella valuta di denominazione originaria, utilizzando i corrispondenti tassi di cambio nominali ( 13 ) (equazioni [4.2.2] e [4.2.3])

 la variazione nelle consistenze in essere durante il periodo di riferimento denominate in valuta estera viene calcolata e convertita in euro utilizzando il valore medio dei tassi di cambio giornalieri durante il periodo di segnalazione (equazione [4.2.4]);

 sono calcolate la differenza tra la variazione nelle consistenze in essere convertite in euro, calcolata secondo quanto indicato nel passaggio precedente, e la variazione nelle consistenze in essere in euro (equazione [4.2.5], con il segno opposto),

3) l'aggiustamento finale del tasso di cambio è stimato come la somma degli aggiustamenti per ciascuna valuta.

Per ulteriori informazioni, si vedano le sezioni 1.6.3.5 e 4.2.2 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. o

—   Perdite parziali/perdite totali (3.2B)

Ai sensi dell'articolo 1, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), «per» perdite parziali «si intendono le riduzioni dirette del valore contabile di un prestito nel bilancio (statistico) a causa del suo deterioramento». Allo stesso modo, in conformità dall'articolo 11, lettera h, del suddetto regolamento, «per» perdite totali «si intendono le perdite dell'intero valore contabile di un prestito che ne comportano l'eliminazione dall'attivo di bilancio». Gli effetti delle perdite parziali e delle perdite totali devono essere segnalati con un segno negativo o positivo quando in termini netti determinano una riduzione o un aumento delle consistenze in essere, secondo il caso,. Questi dati sono necessari per consentire una completa riconciliazione tra i prestiti netti e le variazioni nelle consistenze in essere.

Per quanto riguarda le perdite parziali e totali dei prestiti in essere iscritti a bilancio, possono essere utilizzati i dati compilati per adempiere agli obblighi minimi di cui all'allegato I, parte 4, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), tabella 1 A sugli aggiustamenti da rivalutazione mensili. Tuttavia, per isolare l'impatto delle perdite parziali e totali sui prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono stati cancellati è necessaria l'estrapolazione dei dati dalle banche dati interne delle IFM.

I dati sulle consistenze in essere dei prestiti idonei (voci 1 e 4) sono, in linea di principio, corretti per le consistenze in essere degli accantonamenti nei casi in cui i prestiti siano rilevati al netto degli accantonamenti nel bilancio statistico.

 In casi nei quali i partecipanti segnalano le voci 1.3 e 4.3, i dati sulle perdite parziali e totali dei prestiti dovrebbero integrare la cancellazione di precedenti accantonamenti su prestiti diventati (parzialmente o totalmente) inesigibili e inoltre dovrebbero includere, se del caso, eventuali perdite eccedenti gli accantonamenti. Allo stesso modo, quando un prestito accantonato è cartolarizzato o altrimenti trasferito, occorre registrare una perdita parziale o totale pari agli accantonamenti in essere, con segno opposto, al fine di rispecchiare la corrispondente variazione del valore a bilancio, corretto per gli importi degli accantonamenti e il valore del flusso netto. Gli accantonamenti possono cambiare nel tempo per effetto di nuovi accantonamenti per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti (al netto di possibili storni, compresi quelli che si verificano per effetto della restituzione del prestito da parte del mutuatario). Tali modifiche non dovrebbero essere registrate nelle relazioni sui dati come parte delle perdite parziali o totali (poiché le relazioni sui dati ricostruiscono i valori al lordo degli accantonamenti) ( 14 ).

 Si può omettere di isolare l'effetto delle perdite parziali e totali dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente se i dati sugli accantonamenti non possono essere estrapolati dalle banche dati interne delle IFM.

 Laddove è prassi segnalare le consistenze in essere dei prestiti al netto degli accantonamenti, ma le voci rilevanti (1.3 e 4.3) relative agli accantonamenti non sono segnalate (si veda il punto 4, lettera a)], le perdite parziali o totali devono includere nuovi accantonamenti per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti nel portafoglio prestiti (al netto di possibili storni quelli che si verificano per effetto della restituzione del prestito da parte del mutuatario) ( 15 ).

 Si può omettere di isolare l'effetto delle perdite parziali e totali sui prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente se i dati separati sugli accantonamenti non possono estrapolati dalle banche dati interne delle IFM.

 In linea di principio, tali voci comprendono anche le rivalutazioni che risultano quando i prestiti sono cartolarizzati o altrimenti trasferiti e il valore dell'operazione differisce dal valore nominale al momento del trasferimento. Tali rivalutazioni devono essere segnalate, ove identificabili, e dovrebbero essere calcolate come la differenza tra il valore dell'operazione la consistenza in essere al valore nominale al momento della vendita.

 Per ulteriori informazioni, si veda l'allegato I, parte 4, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 1.6.3.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. o

—   Riclassificazioni (3.2C)

Le riclassificazioni registrano tutti gli altri effetti non collegati ai prestiti netti, come definiti al punto 4, lettera b), ma comportantanti variazioni nelle consistenze dei prestiti a bilancio, esclusi i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente.

Questi effetti non sono disciplinati dagli obblighi fissati dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e il loro impatto è normalmente stimato su base aggregata nella compilazione delle statistiche macroeconomiche. Tuttavia, essi sono importanti a livello dei singoli enti (o gruppi OMRLT-II), al fine di riconciliare i prestiti netti e le variazioni delle consistenze in essere.

I seguenti effetti devono essere segnalati, per quanto riguarda le consistenze in essere dei prestiti in bilancio, con esclusione dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente e, per convenzione, se ne registrano gli effetti che portano alla riduzione (aumento) delle consistenze in essere con un segno negativo (positivo).

1) Cambiamenti nella classificazione di settore o area di residenza dei mutuatari che comportano variazioni nelle posizioni in essere segnalate che non sono dovute a prestiti netti e quindi devono essere registrate.

2) Cambiamenti nella classificazione degli strumenti. Anche questi possono incidere sugli indicatori se le consistenze dei prestiti aumentano o diminuiscono in conseguenza, ad esempio, della riclassificazione di un titolo di debito come prestito o di un prestito come titolo di debito.

3) Aggiustamenti che derivano dalla correzione di errori di segnalazione in conformità alle istruzioni ricevute dalla BCN competente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).

In conformità all'articolo 7, paragrafo 6, le riorganizzazioni societarie e le modifiche nella composizione di gruppi OMRLT-II comportano, di regola, la necessità di ripresentare la prima relazione dei dati per rispecchiare la nuova struttura societaria e la nuova composizione del gruppo OMRLT-II. Pertanto, in relazione a tali eventi non si fa luogo a riclassificazioni.

Per ulteriori informazioni, si veda la sezione 1.6.3.4 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. Tuttavia, le differenze concettuali evidenziate in precedenza dovrebbero essere tenute in considerazione per ricavare dati di riclassificazione a livello dei singoli enti.



Segnalazione per OMRLT

Periodo di segnalazione:…

Prestiti a società non finanziarie e a famiglie, esclusi i prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni (migliaia di EUR)

 

Prestiti a società non finanziarie

Prestiti a famiglie (comprese le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie), esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni

 

 

voce

formula

convalida

Dati aggregati principali

1

Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione…

0

0

1

1 = 1.1 – 1.2 (+1.3)

 

2

Prestiti netti idonei durante il periodo di segnalazione…

0

0

2

2 = 2.1 – 2.2

 

3

Aggiustamenti agli importi in essere: riduzioni (–) e aumenti (+)…

0

0

3

3 = 3.1 + 3.2

 

4

Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del periodo di segnalazione…

0

0

4

4 = 4.1 – 4.2 (+4.3)

4 = 1 + 2 + 3

Voci sottostanti

Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione

1.1

Consistenze in essere a bilancio…

 

 

1.1

 

 

1.2

Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio…

 

 

1.2

 

 

1.3

Accantonamenti in essere a fronte di prestiti idonei (1)

 

 

1.3

 

 

Prestiti netti idonei durante il periodo di segnalazione

2.1

Prestiti lordi…

 

 

2.1

 

 

2.2

Rimborsi…

 

 

2.2

 

 

Aggiustamenti agli importi in essere: riduzioni (–) e aumenti (+)

3.1

Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnalazione…

0

0

3.1

3.1 = 3.1A + 3.1B + 3.1C

 

3.1A

Flussi netti di prestiti cartolarizzati con impatto sulle consistenze dei prestiti…

 

 

3.1A

 

 

3.1B

Flussi netti di prestiti altrimenti trasferiti con impatto sulle consistenze di prestiti…

 

 

3.1B

 

 

3.1C

Flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza alcun impatto sulle consistenze dei prestiti…

 

 

3.1C

 

 

3.2

Altri aggiustamenti…

0

0

3.2

3.2 = 3.2A + 3.2B + 3.2C

 

3.2A

Rivalutazioni a causa di variazioni dei tassi di cambio…

 

 

3.2A

 

 

3.2B

Perdite parziali/perdite totali…

 

 

3.2B

 

 

3.2C

Riclassificazioni…

 

 

3.2C

 

 

Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del periodo di segnalazione

4.1

Consistenze in essere a bilancio…

 

 

4.1

 

 

4.2

Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio…

 

 

4.2

 

 

4.3

Accantonamenti in essere a fronte di prestiti idonei (1)

 

 

4.3

 

 

(*1)   Applicabile solo nei casi in cui i prestiti sono segnalati al netto degli accantonamenti; si vedano le istruzioni di segnalazione per ulteriori dettagli.



( 1 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

( 5 ) Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010, relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).

( 6 ) I riferimenti ad un «partecipante» si intendono fatti a partecipanti individuali o a gruppi OMRLT-II

( 7 ) Il quadro concettuale sottostante agli obblighi di segnalazione rimane invariato rispetto a quello specificato nella Decisione BCE/2014/34.

( 8 ) Ai fini del delle relazioni sui dati, il termine «famiglie» comprende le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

( 9 ) Si veda il Manual on MFI balance sheet statistics, BCE, aprile 2012, disponibile all'indirizzo http://www.ecb.europa.eu. In particolare, la sezione 2.1.4, alla pag. 76, si occupa della segnalazione statistica dei prestiti.

( 10 ) Questa eccezione ha anche implicazioni per la segnalazione dei dati sulle cancellazioni parziali e totali, come chiarito di seguito.

( 11 ) La presente convenzione in merito al segno (che è l'opposto rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33)] è coerente con l'obbligo generale relativo ai dati di aggiustamento, come specificato — vale a dire gli effetti che portano a un aumento (diminuzione) delle consistenze in essere devono essere segnalati rispettivamente con segno positivo o negativo.

( 12 ) Il Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) permette alle IFM di segnalare i prestiti acquistati al valore dell'operazione a patto che si tratti di una pratica nazionale applicata da tutte le IFM residenti nel paese. In tali casi, le componenti di rivalutazione che possono sorgere devono essere segnalate alla voce 3.2B.

( 13 ) Dovrebbero essere utilizzati i tassi di cambio di riferimento della BCE. Si veda il comunicato stampa dell'8 luglio 1998, che istituisce standard nel mercato comune, è disponibile sul sito Internet della BCE (http://www.ecb.europa.eu).

( 14 ) Tale obbligo differisce dagli obblighi di segnalazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

( 15 ) Questo obbligo è lo stesso che riguarda le informazioni da segnalare ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) da parte delle IFM che registrano i prestiti al netto degli accantonamenti.

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