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Documento 02014D0029(01)-20170822

Testo consolidato: Decisione della Banca centrale europea del 2 luglio 2014 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) n. 2016/2070 della Commissione (BCE/2014/29) (2014/477/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/477/2017-08-22

02014D0029(01) — IT — 22.08.2017 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

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DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 luglio 2014

relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) n. 2016/2070 della Commissione (BCE/2014/29) (2014/477/UE)

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(GU L 214 dell'19.7.2014, pag. 34)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

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DECISIONE (UE) 2017/1493 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 agosto 2017

  L 216

23

22.8.2017




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▼M1

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 luglio 2014

relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) n. 2016/2070 della Commissione (BCE/2014/29) (2014/477/UE)



Articolo 1

Ambito d'applicazione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento quadro sull'MVU, la presente decisione stabilisce le procedure relative alla comunicazione alla BCE di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2070 della Commissione ( 1 ).

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Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento quadro sull'MVU:

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Articolo 3

Date di invio

1.  Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i dati di cui all'articolo 1 loro segnalati dai soggetti vigilati alle date d'invio di seguito indicate:

1) entro le ore 12:00, ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) ( 2 ), del decimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, in relazione a:

a) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti;

b) soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;

c) soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più significativi nel loro Stato membro e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare le segnalazioni su base consolidata;

d) altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare le segnalazioni su base consolidata, che siano inclusi nell'elenco di enti cui si applica la segnalazione all'Autorità bancaria europea (ABE) in conformità con l'articolo 2 della decisione EBA/DC/2015/130 della Autorità bancaria europea ( 3 ) e l'articolo 2 della decisione EBA/DC/2016/156 dell'Autorità bancaria europea ( 4 );

2) entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, in relazione a:

a) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e sub-consolidata nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

b) soggetti vigilati significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

c) soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

d) soggetti vigilati meno significativi non facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

4) entro la fine del trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, in relazione a:

a) soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e sub-consolidata nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi dei punti 1) e 2);

b) soggetti vigilati meno significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1).

2.  In deroga al paragrafo 1, le autorità nazionali competenti inviano alla BCE i dati di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 alle date d'invio di seguito indicate:

1) entro le ore 12:00 CET del decimo giorno lavorativo successivo all'11 novembre di ogni anno civile in relazione a:

a) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti;

b) soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;

c) soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più significativi nel loro Stato membro ed effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare le segnlazioni su base consolidata;

d) altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare le segnlazioni su base consolidata, che siano inclusi nell'elenco di enti cui si applica la segnalazione all'ABE in conformità con l'articolo 2 della decisione EBA/DC/2016/156;

2) entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo all'11 novembre di ogni anno civile in relazione a:

a) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e subconsolidata nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

b) soggetti vigilati significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

c) soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

d) soggetti vigilati meno significativi non facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

3) entro la fine del trentacinquesimo giorno lavorativo successivo all'11 novembre di ogni anno civile in relazione a:

a) soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e sub-consolidata nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi dei punti 1) e 2);

b) soggetti vigilati meno significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1).

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Articolo 4

Controlli sulla qualità dei dati

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1.  Le autorità nazionali competenti verificano e garantiscono la qualità e l'affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le pertinenti regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall'ABE. Le autorità nazionali competenti effettuano altresì controlli integrativi sulla qualità dei dati stabiliti dalla BCE in collaborazione con le autorità competenti.

▼B

2.  Oltre all'osservanza delle regole di validazione e ai controlli di qualità, i dati sono trasmessi in conformità ai requisiti minimi per l'accuratezza di seguito indicati:

a) le autorità nazionali competenti forniscono informazioni, se del caso, sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi; e

b) le informazioni devono essere complete; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCE e, se possibile, colmate al più presto.

Articolo 5

Informazioni qualitative

1.  Ove non sia possibile assicurare la qualità dei dati per una determinata tabella nella tassonomia, le autorità nazionali competenti ne comunicano le ragioni alla BCE senza indebito ritardo.

2.  Inoltre, le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE le ragioni per eventuali modifiche di rilievo.

Articolo 6

Specifiche del formato di trasmissione

▼M1

1.  Le autorità nazionali competenti inviano i dati specificati nella presente decisione in conformità con il pertinente Modello dei punti di dati e la tassonomia eXtensible Business Reporting Language, elaborati, aggiornati e pubblicati dall'ABE.

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2.  I soggetti vigilati sono identificati nella trasmissione corrispondente mediante l'uso del (Pre-) Identificatore del soggetto giuridico.

Articolo 7

Date di riferimento per la prima segnalazione

1.  Le prime date di riferimento per le segnalazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono quelle indicate all'articolo 8.8.1 della Decisione EBA/DC/090.

2.  La prima data di riferimento per le segnalazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 è il 31 dicembre 2014.

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Articolo 7 bis

Prima segnalazione successiva alla decorrenza degli effetti della decisione (UE) 2017/1493 della Banca centrale europea (BCE/2017/23)

1.  Le autorità nazionali competenti inviano i dati a loro comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 in conformità con la decisione (UE) 2017/1493 della Banca centrale europea (BCE/2017/23) ( 5 ) a partire dalle prime date d'invio successive alla decorrenza degli effetti della decisione.

2.  Le autorità nazionali competenti inviano i dati loro comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dagli enti inclusi nell'elenco degli enti cui si applica la segnalazione all'ABE ai sensi dell'articolo 2 della decisione EBA/DC/2016/156 in conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, comma 1, lettera d), a partire dalle prime date d'invio successive alla decorrenza degli effetti della decisione (UE) 2017/1493 (BCE/2017/23).

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Articolo 8

Disposizione transitoria

1.  Per la data di riferimento per le segnalazioni nell'anno 2014, le date di invio per le segnalazioni da parte delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono quelle indicate all'articolo 8.8.2 della Decisione EBA/DC/090.

2.  Dalla data di segnalazione di riferimento del 31 dicembre 2014 alla data di segnalazione di riferimento del 31 dicembre 2015, le date d'invio per le segnalazioni da parte delle autorità nazionali indicate all'articolo 3, paragrafo 3, sono la fine della giornata lavorativa del trentesimo giorno successivo a quello nel quale i soggetti vigilati hanno comunicato i dati all'autorità nazionale competente.

3.  Prima del 4 novembre 2014 le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i dati di cui all'articolo 1 relativi a:

a) Gruppi vigilati e soggetti vigilati sottoposti a valutazione approfondita ai sensi della Decisione BCE/2014/3 ( 6 );

b) altri gruppi e vigilati stabiliti in uno Stato membro partecipante ove compresi nella lista di enti contemplati dalle segnalazioni all'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell'articolo 3 della Decisione EBA/DC/090.

Articolo 9

Destinatari

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.



( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).

( 2 ) La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

( 3 ) Decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea, del 23 settembre 2015, sulla segnalazione all'ABE da parte delle autorità competenti. Disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu.

( 4 ) Decisione EBA/DC/2016/156 dell'Autorità bancaria europea, del 31 maggio 2016, sui dati per l'analisi comparata ai fini di vigilanza. Disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu.

( 5 ) Decisione (UE) 2017/1493 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2017, che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (BCE/2017/23) (GU L 216 del 22.8.2017, pag. 23)

( 6 ) Decisione BCE/2014/3 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2014, che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 107).

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