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Documento 32000Y1216(02)

Parere della Banca centrale europea del 24 novembre 2000 su richiesta della Commissione delle Comunità europee concernente due progetti di regolamento (CE) della Commissione relativi a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo e riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzati (CON/00/27)

GU C 362 del 16.12.2000, pagg. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000Y1216(02)

Parere della Banca centrale europea del 24 novembre 2000 su richiesta della Commissione delle Comunità europee concernente due progetti di regolamento (CE) della Commissione relativi a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo e riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzati (CON/00/27)

Gazzetta ufficiale n. C 362 del 16/12/2000 pag. 0012 - 0013


Parere della Banca centrale europea

del 24 novembre 2000

su richiesta della Commissione delle Comunità europee concernente due progetti di regolamento (CE) della Commissione relativi a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo e riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzati

(CON/00/27)

(2000/C 362/11)

1. In data 19 ottobre 2000, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di parere su due progetti di regolamento (CE) per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo e riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).

2. La BCE è competente ad esprimere un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. In conformità all'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal consiglio direttivo della BCE.

I. Progetto di regolamento sulle norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo

3. Scopo del progetto di regolamento è stabilire norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo nell'IPCA. Le riduzioni temporanee di prezzo, quali le svendite estive e invernali, possono avere un impatto significativo sul risultato dell'indice nel periodo interessato e le differenze nel loro trattamento possono incidere sulla comparabilità degli IPCA.

4. Il progetto di regolamento definisce le condizioni alle quali le riduzioni di prezzo vanno indicate nell'IPCA (acquisto di un bene individuale, non discriminatorie, note e disponibili al momento dell'acquisto, cfr. articolo 2). Esso definisce altresì le condizioni alle quali l'attuazione del regolamento porta alla revisione di dati precedenti (tasso di variazione annuo di più di un decimo di punto percentuale; cfr. articolo 6, paragrafo 1). La BCE condivide le proposte.

5. Il progetto di regolamento non specifica se le riduzioni di prezzo debbano intercorrere in un intervallo minimo di tempo per essere prese in considerazione nel computo dell'IPCA. La BCE chiede con urgenza ad Eurostat di assicurare una attuazione del tutto comparabile delle disposizioni sulle riduzioni di prezzo.

6. La BCE esprime il proprio compiacimento per il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo il quale verrranno adottate in futuro disposizioni generali riguardanti le revisioni degli IPCA.

II. Progetto di regolamento sul calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'IPCA

7. Scopo del progetto di regolamento è armonizzare il calendario dell'introduzione dei prezzi nell'IPCA. Ciò è particolarmente importante quando vi è un intervallo di tempo tra il momento dell'acquisto e quello del pagamento, della consegna e del consumo.

8. Relativamente ai beni, il progetto di regolamento dispone che i prezzi siano inseriti nell'IPCA per il mese in cui sono osservati e i beni possono essere acquistati dai consumatori indipendentemente dal momento del pagamento, della consegna o del consumo. La BCE condivide la proposta.

9. Relativamente ai servizi, il progetto di regolamento dispone che i prezzi siano inseriti nell'IPCA per il mese in cui può cominciare il consumo del servizio. Ciò può avvenire dopo il momento in cui il prezzo (variazione di prezzo) è annunciato dal fornitore o concordato tra il fornitore e il consumatore in una transazione e, sotto il profilo concettuale, non è del tutto coerente con il trattamento proposto per i beni. Tuttavia, in pratica, ciò può dare risultati più trasparenti e comprensibili rispetto alle opzioni alternative. La norma proposta è peraltro conforme alla prassi invalsa nella maggior parte degli Stati membri. La BCE può pertanto accettare la proposta.

10. Il presente parere della BCE sarà pubblicto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, 24 novembre 2000.

Il presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

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