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Documento 52012HB0022

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 26 settembre 2012 , in merito al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati dell’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (BCE/2012/22)

GU C 339 del 7.11.2012, pagg. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 settembre 2012

in merito al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati dell’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database

(BCE/2012/22)

2012/C 339/01

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.1 e il terzo trattino dell’articolo 34.1,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) è un’infrastruttura informatica unica gestita congiuntamente dai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), comprese le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri dell’Unione europea non appartenenti all’area dell’euro che partecipano volontariamente alla gestione del CSDB. Il CSDB memorizza su base individuale i dati riguardanti in particolare i titoli e i relativi emittenti e prezzi.

(2)

I dati sono raccolti presso varie fonti — compresi i membri del SEBC, determinati fornitori commerciali, il pubblico e le amministrazioni — e trasmessi al CSDB. Esiste tuttavia il rischio che siano inaccurati o incompleti. Il sistema CSDB è in grado di conciliare le statistiche parzialmente incoerenti fornite da fonti diverse e di individuare i dati incompleti o mancanti. Esso riunisce automaticamente, nella misura possibile, i dati provenienti da fonti diverse in sovrapposizione fra di loro in un unico record completo e di qualità elevata.

(3)

La qualità complessiva dei dati nel CSDB può essere valutata soltanto a livello di dati di uscita (output), più che di serie individuali di dati di entrata (input). Per garantire la completezza, l’accuratezza e la coerenza dei dati di output, l’Indirizzo BCE/2012/21 relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati per l’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (2) istituisce il quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati (Data Quality Management, DQM) da applicare ai dati di output utilizzabili come feed, un sottoinsieme dei dati di output che può essere impiegato per agevolare la produzione di statistiche o altri usi.

(4)

L’efficace applicazione del quadro di riferimento DQM per il CSDB poggia sulla cooperazione fra tutti i membri del SEBC che partecipano alla gestione del CSDB e dall’applicazione degli stessi criteri di qualità da parte di tali membri. Le BCN dei paesi non appartenenti all’area dell’euro che partecipano alla gestione del CSDB dovrebbero cooperare tra di loro, con le BCN dell’area e con la BCE nell'applicazione del quadro di riferimento DQM per il CSDB conformemente all'Indirizzo BCE/2012/21,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.   Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione i termini «CSDB», «DQM» e ‘autorità competenti in materia di DQM’ hanno la medesima definizione fornita nell’Indirizzo BCE/2012/21.

II.   Offerta di informazioni statistiche

I destinatari di questa raccomandazione dovrebbero applicare il quadro di riferimento DQM per il CSDB e ottemperare tempestivamente agli obblighi delle autorità competenti in materia di DQM come definito negli articoli da 2 a 12 dell’Indirizzo BCE/2012/21.

III.   Disposizioni finali

La presente raccomandazione si rivolge nella misura applicabile alle BCN degli Stati membri dell’Unione europea non appartenenti all’area dell’euro.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 settembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  1 GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


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