EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 52010AB0072

Parere della Banca centrale europea, del 5 ottobre 2010 , su due proposte di regolamento relative al trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro (CON/2010/72)

GU C 278 del 15.10.2010, pagg. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 ottobre 2010

su due proposte di regolamento relative al trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro

(CON/2010/72)

2010/C 278/01

Introduzione e base giuridica

Il 6 settembre 2010, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto richiesta dal Parlamento europeo di un parere su un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasporto professionale transfrontaliero di contante in euro su strada tra gli Stati membri dell’area dell’euro (1) (di seguito, «regolamento proposto»). Il 20 settembre 2010, la BCE ha ricevuto richiesta anche dal Consiglio dell’Unione europea di un parere sul regolamento proposto. Il 27 settembre 2010, la BCE ha ricevuto richiesta dal Consiglio dell’Unione europea di un parere su un regolamento del Consiglio relativo all’estensione dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. xx/yy del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasporto transfrontaliero professionale di contante in euro su strada tra Stati membri dell’area dell’euro (2) (di seguito «regolamento estensivo proposto») (di seguito congiuntamente denominati «regolamenti proposti»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul finanziamento dell’Unione europea, in quanto il regolamento proposto contiene disposizioni relative al trasporto transfrontaliero di banconote in euro ed il diritto esclusivo ad autorizzare l’emissione di banconote in euro spetta al Consiglio direttivo della BCE. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

I regolamenti proposti massimizzeranno i vantaggi dell’accesso a distanza ai servizi di cassa della banca centrale nazionale, rendendo la circolazione ed il trasporto di banconote e monete metalliche in euro fra Stati membri dell’area dell’euro il più liberi possibile. Ciò è rilevante poiché unicamente le banconote e le monete in euro hanno corso legale nell’area dell’euro (3).

La nozione di corso legale è particolarmente rilevante in relazione all’uso dei sistemi intelligenti di neutralizzazione delle banconote, come definiti dal regolamento proposto. In qualità di autorità avente il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro aventi corso legale, la BCE sottolinea che le banconote in euro «neutralizzate» mantengono il loro corso legale e che ciò è già stato accettato dalla Commissione (4).

Per quanto riguarda il regolamento estensivo proposto relativo agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, la BCE sostiene la continuazione della prassi già consolidata prima dell’entrata in vigore del trattato (5). Più specificamente, tutte le disposizioni del regolamento proposto dovrebbero essere estese a tali Stati membri. Gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro non possono essere «Stati membri d’origine» o «Stati membri ospitanti» nel senso del regolamento proposto. Dovrebbero inoltre essere idonei a diventare «Stati membri attraversati»; qualora così non fosse, gli Stati membri dell'area dell'euro che possono essere raggiunti solo da strade che attraversano Stati membri non appartenenti all'area dell'euro sarebbero indebitamente discriminati.

Laddove la BCE raccomandi che i regolamenti proposti siano modificati, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato ed accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 ottobre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 377 definitivo.

(2)  COM(2010) 376 definitivo.

(3)  Si veda la terza frase dell’articolo 128, paragrafo 1, del trattato.

(4)  Raccomandazione della Commissione del 22 marzo 2010 relativa all’ambito di applicazione e agli effetti del corso legale delle banconote e monete metalliche in euro (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70).

(5)  Si veda il parere della BCE CON/2006/35, del 5 luglio 2006, su richiesta del Consiglio dell’Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione, per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»), (GU C 163 del 14.7.2006, pag. 7).


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 1, lettera f, del regolamento proposto.

«f)

Per “Stato membro attraversato” s'intende uno o più Stati membri, diversi dallo Stato membro d'origine dell'impresa, che il veicolo portavalori deve attraversare per poter raggiungere lo Stato membro/gli Stati membri in cui viene prestato il servizio o per ritornare allo Stato membro d'origine.»

La proposta della BCE non si applica alla versione italiana.

Nota esplicativa

Sebbene sia chiaro che lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante devono essere Stati membri partecipanti, è possibile che un veicolo portavalori possa dovere attraversare il territorio di uno Stato membro non partecipante al fine di raggiungere uno Stato membro ospitante. Lo scopo della Commissione non può essere quello di escludere Stati membri partecipanti circondati da Stati membri non partecipanti dall’ambito di applicazione del regolamento proposto.

La legislazione dello Stato membro attraversato deve essere sempre rispettata, come stabilito dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento proposto.

Modifica n. 2

Articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento proposto.

«1.   I trasporti di banconote e monete metalliche in euro che hanno luogo tra banche centrali, officine carte valori e/o le Zecche degli Stati membri partecipanti, e per conto delle stesse, con scorta militare o della polizia sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

2.   I trasporti di monete metalliche in euro che hanno luogo tra banche centrali o le Zecche degli Stati membri partecipanti, e per conto delle stesse, con scorta militare o della polizia o di imprese di sicurezza private, in veicoli separati, sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.»

«1.   I trasporti di banconote e monete metalliche in euro che:

a)

hanno luogo per conto delle Banche centrali nazionali, tra le stesse, ovvero tra officine carte valori, Zecche degli Stati membri partecipanti e le Banche centrali nazionali pertinenti,; e

b)

con scorta militare o della polizia

sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

2.   I trasporti di monete metalliche in euro che:

a)

hanno luogo per conto delle Banche centrali nazionali, tra le stesse, ovvero tra le Zecche degli Stati membri partecipanti e le Banche centrali nazionali pertinenti,; e

b)

con scorta militare o della polizia o di imprese di sicurezza private, in veicoli separati

sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.»

Nota esplicativa

Il termine «Banca centrale nazionale» è stato introdotto nel considerando 1 del regolamento proposto, ma non è stato ivi utilizzato. Inoltre, il trasporto di banconote o monete metalliche in euro fra una Banca centrale nazionale e una officina carta valori/Zecca avviene sempre per conto della Banca centrale nazionale che ha ordinato le banconote o monete in questione.

Modifica n. 3

Articolo 1 del regolamento estensivo proposto.

Il Regolamento del Consiglio (CE) xx/yy si applica al territorio di uno Stato membro che non ha ancora adottato l’euro a decorrere dalla data della decisione del Consiglio, a norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato, di abrogare la deroga alla partecipazione all’euro.

L’applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) xx/yy è estesa agli Stati membri la cui moneta non è l’euro.

Al fine di evitare dubbi, a decorrere dalla data della decisione del Consiglio, a norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato, di abrogare la deroga di uno Stato membro alla partecipazione all’euro, lo Stato membro in questione può essere anche uno «Stato membro ospitante» come definito nel Regolamento del Consiglio (CE) xx/yy.

Nota esplicativa

Sebbene sia chiaro che lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante devono essere Stati membri partecipanti, è possibile che un veicolo portavalori possa dovere attraversare il territorio di uno Stato membro non partecipante al fine di raggiungere uno Stato membro ospitante. Lo scopo della Commissione non può essere quello di escludere Stati membri partecipanti circondati da Stati membri non partecipanti dall’ambito di applicazione del regolamento proposto.

Nel periodo fra l’abrogazione della deroga ad uno Stato membro e l’introduzione dell’euro nel medesimo Stato membro, a tale Stato membro aderente dovrebbe essere permesso di divenire «Stato membro ospitante».


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


In alto