EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 52010AB0067

Parere della Banca centrale europea, del 9 agosto 2010 , relativo a una proposta di regolamento della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (CON/2010/67)

GU C 252 del 18.9.2010, pagg. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 agosto 2010

relativo a una proposta di regolamento della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione

(CON/2010/67)

2010/C 252/01

Introduzione e base giuridica

Il 13 luglio 2010 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento che stabilisce disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (di seguito «regolamento proposto»).

La competenza della BCE a formulare un parere si basa sull’articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sull’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), (di seguito «regolamento IPCA»). In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

In virtù del regolamento proposto, gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) saranno basati su ponderazioni dei prodotti che mirano a riflettere i modelli di spesa dell’anno precedente, ossia t-1, nel rispettivo Stato membro. La BCE accoglie con favore l’obiettivo del regolamento proposto di rendere più restrittivi i requisiti minimi di qualità cui devono rispondere le ponderazioni poste a base degli IPCA. L’attuazione del regolamento proposto farà sì che l’IPCA negli Stati membri costituisca un vero e proprio indice di prezzo del tipo Laspeyres concatenato annualmente, riconoscendo così che i consumatori possono cambiare il proprio comportamento di spesa nell’arco di un periodo di tempo più breve.

1.2.

La BCE rileva che i requisiti minimi di qualità degli IPCA aggiornati, specificati nel regolamento proposto, consentiranno una misurazione dell’inflazione più pertinente e accurata e presumibilmente miglioreranno sia la comparabilità tra gli Stati membri che l’affidabilità dei dati relativi agli IPCA.

2.   Proposte redazionali

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato ed accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 agosto 2010.

Il vicepresidente della BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

(nuovo riferimento proposto)

«visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in particolare l’articolo 3»,

«visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea,»

Nota esplicativa:

Il secondo riferimento del regolamento proposto riguarda la base giuridica della normativa proposta e si riferisce all’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento IPCA, in virtù del quale la Commissione: i) adotta misure di applicazione necessarie per garantire la comparabilità degli IPCA nonché per preservarne e rafforzarne l'affidabilità e la pertinenza, e ii) richiede alla BCE di esprimere un parere sulle misure che intende sottoporre al comitato. Pertanto, il secondo riferimento del regolamento proposto dovrebbe riguardare l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento IPCA e non l’articolo 3 dello stesso, che concerne il suo campo di applicazione.

Poiché la BCE deve essere consultata in merito al regolamento proposto in base a quanto disposto dall’articolo 127, paragrafo 4, del Trattato, dovrebbe essere inserito nel regolamento proposto un riferimento volto a chiarire tale punto, in linea con il secondo paragrafo dell’articolo 296 del Trattato, ai sensi del quale gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento, tra l’altro, a pareri previsti dai trattati.

Modifica n. 2

(proposta di modifica del considerando 1)

«(1)

Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) sono dati armonizzati che misurano l’inflazione, necessari alla Commissione e alla Banca centrale europea per esercitare le loro funzioni in conformità dell’articolo 140 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti a livello internazionale dell’inflazione dei prezzi al consumo e costituiscono indicatori importanti per la gestione della politica monetaria.»

«(1)

Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) sono dati armonizzati che misurano l’inflazione, necessari alla Commissione e alla Banca centrale europea per esercitare le loro funzioni in conformità dell’articolo 140 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti a livello internazionale dell’inflazione dei prezzi al consumo e costituiscono indicatori importanti utilizzati dal Sistema europeo di banche centrali per la conduzione della politica monetaria ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Nota esplicativa:

Il Sistema europeo di banche centrali utilizza gli IPCA non soltanto per le finalità di cui all’articolo 140 del Trattato, ma altresì per la conduzione della politica monetaria ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato.

Modifica n. 3

(proposta di modifica del considerando 4)

«(4)

L’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 2494/95 stabilisce che gli IPCA siano indici di prezzo del tipo Laspeyres. Se i prezzi relativi di vari beni e servizi cambiano, la struttura delle spese per consumo privato può variare al punto che diventa necessario aggiornare le ponderazioni dei gruppi di spesa corrispondenti, e in particolare le relative quantità, al fine di garantirne la pertinenza.»

«(4)

L’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 2494/95 stabilisce che gli IPCA siano indici di prezzo del tipo Laspeyres. Se le condizioni economiche cambiano, la struttura delle spese per consumo privato può variare al punto che diventa necessario aggiornare le ponderazioni dei gruppi di spesa corrispondenti, , al fine di garantirne la pertinenza.»

Nota esplicativa:

Modifiche relative alle ponderazioni dei gruppi di spesa possono essere provocate non solo da modifiche dei prezzi relativi dei vari beni e servizi ma anche da qualunque modifica delle condizioni economiche.

Modifica n. 4

(proposta di modifica del considerando 8)

«(8)

Il presente regolamento non comporta l'obbligo per gli Stati membri di effettuare nuove indagini statistiche, né indagini sui bilanci familiari con frequenza superiore a quella quinquennale, tenuto conto del fatto che gli Stati membri sono tenuti a compilare i conti nazionali secondo il sistema europeo dei conti (SEC 1995)7 e che le ponderazioni dei paesi, necessarie per la produzione di aggregati per la zona euro e l'UE e di altri aggregati dell'IPCA, sono basate sui dati della contabilità»

«(8)

Il presente regolamento non comporta l'obbligo per gli Stati membri di effettuare nuove indagini statistiche, né indagini sui bilanci familiari con frequenza superiore a quella quinquennale, tenuto conto del fatto che gli Stati membri il potrebbero essere in grado di aggiornare i risultati delle indagini sui bilanci familiari sulla base di altre informazioni esistenti o di fare ricorso ai dati di contabilità nazionale compilati ai sensi del sistema europeo dei conti (SEC 1995)7 e che le ponderazioni dei paesi, necessarie per la produzione di aggregati per la zona euro e l'UE e di altri aggregati dell'IPCA, sono basate sui dati della contabilità nazionale.»

Nota esplicativa:

Al fine di evitare la conduzione di indagini statistiche ulteriori, dovrebbe essere palesato che gli Stati membri possono anche aggiornare i risultati delle indagini sui bilanci familiari sulla base di altre informazioni esistenti.

Modifica n. 5

(eliminazione del considerando 10)

«(10)

Come disposto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95, è stata consultata la Banca centrale europea.»

Nota esplicativa:

Poiché la BCE deve essere consultata in merito al regolamento proposto in base a quanto disposto dal trattato, in linea con l’articolo 296 dello stesso, dovrebbe essere inserito nel regolamento proposto un riferimento volto a chiarire tale punto e il considerando 10 dovrebbe essere eliminato.

Modifica n. 6

(proposta di modifica del considerando 3, paragrafo 2)

«2.   Pertanto, gli Stati membri esaminano e aggiornano annualmente le ponderazioni dei sottoindici IPCA, sulla base dei dati provvisori dei conti nazionali sulle abitudini di consumo dell'anno t-2 , salvo in caso di circostanze eccezionali e debitamente motivate, nonché di qualsiasi informazione disponibile e pertinente ottenuta dalle indagini sui bilanci familiari e da altre fonti di dati che siano sufficientemente affidabili ai fini dell'elaborazione degli IPCA.»

«2.   Pertanto, gli Stati membri esaminano e aggiornano annualmente le ponderazioni dei sottoindici IPCA, sulla base dei dati provvisori dei conti nazionali sulle abitudini di consumo dell'anno t-2 , salvo il caso in cui una informazione pertinente ottenuta dalle indagini sui bilanci familiari e da altre fonti di dati sia disponibile per l’anno t-2 e sia ritenuta più appropriata ai fini dell'elaborazione degli IPCA.»

Nota esplicativa:

La formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, dovrebbe essere modificata. Poiché fonti diverse rispetto ai dati di contabilità nazionale preliminari sui modelli di consumo dell’anno t-2 possono dimostrarsi più affidabili, dovrebbe essere palesato che tali altre informazioni possono essere utilizzate ove si ritenga più appropriato per i fini dell’elaborazione degli IPCA.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


In alto