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Documento 52008HB0009

Raccomandazione per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE/2008/9)

GU C 251 del 3.10.2008, pagg. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/1


Raccomandazione per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

(BCE/2008/9)

(2008/C 251/01)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.   INTRODUZIONE

Il 23 novembre 1998, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE) (1). Perché il regolamento (CE) n. 2533/98 continui ad essere uno strumento efficace ai fini di poter assolvere i compiti di raccolta di informazioni statistiche del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dovrebbero adesso venire prese in considerazione una serie di modifiche.

In linea con l'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, la BCE ha già presentato al Consiglio (2) la propria raccomandazione BCE/1998/10 per un regolamento (CE) del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea. È pertanto opportuno seguire la medesima procedura per introdurre le modifiche proposte al regolamento (CE) n. 2533/98.

2.   OSSERVAZIONI RIGUARDANTI GLI ARTICOLI

Articolo 1

Riferimento generale ai compiti del SEBC

L'articolo 5.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC») stabilisce che il Consiglio definisce le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di segnalazione. L'articolo 5.1 dello statuto del SEBC e l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevedono che, al fine di assolvere ai compiti del SEBC, la BCE può raccogliere le necessarie informazioni statistiche. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98 individua gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, presso i quali la BCE raccoglie tali informazioni statistiche ed elenca specifici fini statistici per i quali le informazioni possono essere raccolte. Tuttavia, al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione, i dati vengono sempre più frequentemente raccolti solo una volta e a molteplici fini statistici. Di conseguenza, un collegamento uno-ad-uno tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e gli specifici tipi di statistiche non è più efficace e tali disposizioni necessitano di modifiche.

Nonostante questo generale riferimento ai compiti del SEBC, la BCE raccomanda di fornire un elenco indicativo delle finalità statistiche per le quali gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione possono raccogliere le statistiche. Queste includerebbero le seguenti:

«statistiche monetarie e finanziarie»: questo termine è più appropriato di quello attualmente utilizzato «statistiche monetarie e bancarie» in vista dell'integrazione dei mercati finanziari e della crescente complessità degli strumenti finanziari,

«statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento»: sostituisce «statistiche sui sistemi di pagamento» per chiarire che i fini per i quali le statistiche possono essere raccolte comprendono i dati sui pagamenti come parte delle statistiche sui sistemi di pagamento. L'articolo 105, paragrafo 2, del trattato assegna al SEBC il mandato di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In tale contesto, informazioni complete sia sulle infrastrutture dei pagamenti che sui pagamenti effettuati per loro tramite sono necessarie per la politica della BCE, inclusa la sorveglianza su tali infrastrutture di mercato,

«statistiche relative a bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero»,

«statistiche sulla stabilità finanziaria»: poiché l'articolo 105, paragrafo 5, del trattato stabilisce che il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, ciò può richiedere la raccolta dei dati statistici macroprudenziali.

Modifica della categoria degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

I mercati finanziari sono sempre più complessi e presentano interrelazioni in crescita continua tra le operazioni finanziarie e le posizioni di bilancio di diversi tipi di intermediari finanziari, quali le istituzioni finanziarie monetarie, le imprese di assicurazione e le società veicolo. Ciò a sua volta può comportare che la BCE necessiti di statistiche comparabili, frequenti e tempestive per tali sottosettori, in modo che essa possa continuare a svolgere i propri compiti. Di conseguenza, la BCE dovrebbe essere in grado di raccogliere le informazioni statistiche necessarie se il vantaggio che ne risulta è superiore ai costi e se tali informazioni non sono ancora raccolte da altri soggetti. Di conseguenza, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione devono adesso comprendere il settore delle società finanziarie nella sua interezza. In particolare, ciò deve includere le imprese di assicurazione e i fondi pensione (IAFP) che rappresentano il secondo più grande sotto-settore di società finanziarie nell'area dell'euro in termini di attività finanziarie. Inoltre, la crescente consapevolezza delle implicazioni finanziarie della longevità, come pure il generale utilizzo di programmi pensionistici a capitalizzazione potrebbero aumentare significativamente l'importanza del sotto-settore delle IAFP per la politica della BCE. In relazione a questo, tali istituzioni gestiscono attualmente i propri portafogli in maniera molto più attiva che in passato e questo aumenta ulteriormente la loro rilevanza per la politica monetaria.

Inoltre, gli ausiliari finanziari giocano un ruolo importante nei mercati finanziari e nelle proprie interazioni con gli altri sotto-settori finanziari. È pertanto importante essere in grado di raccogliere anche statistiche da queste istituzioni, se necessario.

Infine, in vista dell'approssimarsi della modifica da apportare al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (3), il presente regolamento potrebbe contenere una clausola di riferimento dinamico ad esso.

Accordi provvisori destinati a divenire definitivi

Dovrebbe essere consentita la segnalazione di posizioni tra i paesi dell'area dell'euro e delle relative operazioni su base permanente. Ciò è necessario per la compilazione dei bilancia dei pagamenti e dei conti finanziari di alta qualità nell'area dell'euro. L'attuale quadro normativo regola tale segnalazione per un periodo transitorio durante i primi anni della moneta unica. L'esperienza dimostra, tuttavia, che tale segnalazione rimane indispensabile per superare i vincoli presenti nei sistemi di raccolta dei dati e per ridurre al minimo l'onere di segnalazione.

Principi statistici

Il regolamento (CE) n. 2533/98 dovrebbe fare riferimento ai principi statistici che governano lo sviluppo, la produzione e la divulgazione delle statistiche ai fini dell'assolvimento dei compiti del SEBC. Sia l'articolo 5 dello statuto del SEBC sia il regolamento (CE) n. 2533/98 attualmente non si pronunciano sui principi statistici, mentre l'articolo 285, paragrafo 2, del trattato, che regola le statistiche del Sistema statistico europeo (SSE), indica esplicitamente i principi che regolano la produzione delle statistiche comunitarie (4). Includere i principi statistici del SEBC nel regolamento (CE) n. 2533/98 chiarirebbe che le attività statistiche del SEBC sono regolate da questi principi. Ciò servirebbe a sottolineare anche che la comunità statistica europea condivide gli stessi principi fondamentali, sebbene sia organizzata su due sistemi e strutture di governance paralleli.

Regime di riservatezza

Scambio di informazioni riservate all'interno del SEBC

Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione e al fine di raccogliere i dati una sola volta, così come per assicurare l'alta qualità delle statistiche prodotte e la corretta esecuzione dei compiti del SEBC, è necessario ampliare lo scambio delle informazioni statistiche riservate all'interno del SEBC. Inoltre, è necessario che vi sia chiarezza giuridica per la trasmissione di informazioni riservate tra la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) e tra le BCN. A tal fine, una tale trasmissione di informazioni statistiche riservate raccolte ai sensi dell'articolo 5 dello statuto SEBC dovrebbe essere resa possibile, a condizione che ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti del SEBC o per un efficiente sviluppo, produzione o divulgazione delle statistiche o per accrescerne la qualità. Per la stessa ragione, si dovrebbero utilizzare le informazioni già disponibili per quanto possibile, a prescindere dai fini per i quali erano state raccolte inizialmente, salvaguardandone allo stesso tempo la riservatezza, se così richiesto. Infatti, l'informazione diventa informazione statistica se viene utilizzata nella compilazione delle statistiche, indipendentemente dalle finalità per cui era stata originariamente raccolta.

Scambio di informazioni riservate tra il SEBC ed il SSE

Uno scambio esteso di informazioni riservate tra il SEBC e il SEE è necessario per ridurre al minimo l'onere di segnalazione o per un efficiente sviluppo, produzione o divulgazione di statistiche europee o per accrescerne la qualità. Tale scambio deve essere organizzato in modo che i soggetti dichiaranti continuino ad avere fiducia nella tutela delle informazioni riservate. In entrambi regolamenti, il regolamento (CE) n. 2533/98 e il regolamento proposto sulle statistiche europee, dovrebbero essere incluse delle disposizioni corrispondenti che consentano tale scambio di informazioni riservare tra il SSE e il SEBC. I seguenti principi guida dovrebbero trovare applicazione:

1)

lo scambio esteso di informazioni riservate tra il SEBC e il SEE può avere luogo se necessario per ridurre al minimo l'onere di segnalazione o per un efficiente sviluppo, produzione o divulgazione di statistiche europee o per accrescerne la qualità;

2)

lo scambio di dati riservati tra il SEBC e il SSE dovrebbe avere luogo solo per fini statistici: vale a dire, esclusivamente per la compilazione di statistiche nelle rispettive sfere di competenza;

3)

i dati riservati scambiati devono essere protetti da divulgazioni illegali;

4)

il SEBC e il SSE dovrebbero informare gli operatori segnalanti che essi possono scambiarsi dati riservati;

5)

a fini di chiarezza, si dovrebbero applicare allo scambio di informazioni riservate tra il SEBC e il SSE uniformi misure di protezione della riservatezza. Tali misure sono disposte nell'articolo 19 del regolamento (CE) n. […] sulle statistiche europee.

Il quadro giuridico proposto non incide su alcun accordo a livello nazionale riguardante lo scambio di informazioni statistiche riservate diverse dalle informazioni di cui alla presente raccomandazione.

Il nuovo regime di riservatezza si prefigge di riflettere le disposizioni corrispondenti già proposte nel parere CON/2007/35 della BCE, del 14 novembre 2007, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche europee (5), in modo tale che lo stesso meccanismo di trasmissione sia utilizzato per il trasferimento dei dati dal SSE al SEBC e viceversa.

Accesso ad informazioni statistiche riservate non direttamente identificabili a fini di ricerca

L'accesso ad informazioni statistiche riservate che non consente un'identificazione diretta è richiesto in maniera crescente a fini di ricerca, per esempio per analizzare e comprendere gli sviluppi all'interno dei settori e lungo i paesi. Attualmente, il quadro normativo fornisce principalmente l'accesso decentrato a tali informazioni statistiche agli enti di ricerca scientifica a livello nazionale. Di conseguenza, ciò deve essere integrato da un quadro normativo adeguato a livello di SEBC che consenta agli enti di ricerca di ottenere accesso a tali informazioni, mantenendo ferme allo stesso tempo misure severe di salvaguardia della riservatezza.

Raccomandazione di un:

«REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito “statuto”), e in particolare l'articolo 5.4,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (BCE),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione,

visto il regolamento (CE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee,

In conformità della procedura stabilita nell'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 42 dello statuto,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (6), rappresenta una componente chiave nel quadro normativo a sostegno dei compiti di raccolta di informazioni statistiche che fanno capo alla BCE assistita dalle banche centrali nazionali. La BCE ha costantemente fatto leva su di esso per effettuare e controllare la raccolta coordinata di informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

(2)

Al fine di salvaguardare il regolamento (CE) n. 2533/98 quale strumento efficace per la BCE per svolgere i compiti del SEBC di raccolta di informazioni statistiche e di garantire alla BCE la continua disponibilità di informazioni statistiche della qualità necessaria e coprenti l'intera gamma di compiti del SEBC, è essenziale rivedere la portata degli obblighi di segnalazione che questo regolamento impone. In tale contesto, l'attenzione va posta non solo sull'adempimento dei compiti del SEBC e sulla sua indipendenza, ma anche sui principi statistici stabiliti nel presente regolamento.

(3)

È necessario modificare il regolamento (CE) n. 2533/98 per consentire alla BCE di raccogliere le informazioni statistiche necessarie per svolgere i compiti del SEBC attribuiti dallo statuto. In linea con questo, le finalità per le quali le informazioni statistiche possono essere raccolte necessitano anche di includere le statistiche macroprudenziali richieste per l'assolvimento dei compiti del SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 5, del trattato.

(4)

La portata degli obblighi di segnalazione necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC dovrebbe anche tener conto dell'evoluzione strutturale dei mercati finanziari e considerare i relativi obblighi di informazione statistica, meno evidenti al tempo in cui il regolamento (CE) n. 2533/98 venne adottato. Per questo motivo, è necessario permettere la raccolta di informazioni statistiche dall'intero settore delle società finanziarie e in particolare dalle imprese di assicurazione e fondi pensione, che rappresentano il secondo più grande sotto-settore di società finanziarie nell'area dell'euro in termini di attività finanziarie.

(5)

Al fine di consentire una compilazione continuativa di statistiche di bilancia di pagamenti di sufficiente qualità, è necessario chiarire gli obblighi di segnalazione imposti in connessione con i dati su tutte le posizioni e operazioni tra i residenti degli Stati membri partecipanti.

(6)

I ricercatori richiedono in maniera crescente di avere accesso alle informazioni statistiche riservate che non consentono un'identificazione diretta per analizzare e comprendere gli sviluppi all'interno dei settori e lungo i paesi. È importante, quindi, permettere alla BCE e alle BCN di concedere agli enti di ricerca scientifica l'accesso a tali informazioni statistiche dettagliate a livello di SEBC, mantenendo ferme allo stesso tempo misure severe di salvaguardia della tutela della riservatezza.

(7)

Al fine di ridurre il più possibile l'onere di segnalazione in capo ai soggetti dichiaranti e per permettere l'efficiente sviluppo, compilazione e divulgazione di statistiche di alta qualità così come il corretto svolgimento dei compiti del SEBC, è necessario consentire il massimo utilizzo delle informazioni esistenti per compilare le statistiche, incluso lo scambio all'interno del SEBC di informazioni statistiche riservate.

(8)

Inoltre, è importante assicurare una stretta cooperazione tra il SEBC e il Sistema statistico europeo (SSE), in particolare, per promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell'articolo 285 del trattato e dell'articolo 5 dello statuto.

(9)

Le statistiche europee sono e saranno sviluppate, prodotte e divulgate sia dal SEBC sia dal SSE ma secondo distinti quadri normativi che riflettono le proprie rispettive strutture di governance. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato fatto salvo il regolamento (CE) n. […],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2533/98 è modificato come segue:

1.

L'articolo 1, paragrafo 4, è modificato come segue: le parole “nell'allegato A;” sono sostituite da “nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità;”.

2.

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1.   Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE, quest'ultima, assistita dalle banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 5.2 dello statuto, ha il diritto di raccogliere le informazioni statistiche per lo sviluppo, produzione e divulgazione delle statistiche europee entro i limiti degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e di quanto è necessario per svolgere i compiti del SEBC. In particolare, le informazioni possono essere raccolte per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE, includendo nell'area delle statistiche monetarie e finanziarie le statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento, le statistiche di stabilità finanziaria, le statistiche relative a bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero.”;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

“2.   Nei limiti in cui le informazioni statistiche da fornire sono necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i seguenti soggetti dichiaranti:

a)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro e ricadenti nel settore ‘società finanziarie’ come definito nel SEC 95;

b)

un ufficio dei conti correnti postali;

c)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui detengano posizioni transfrontaliere o abbiano effettuato operazioni transfrontaliere;

d)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui abbiano emesso titoli o moneta elettronica;

e)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro partecipante, nella misura in cui detengano posizioni finanziarie nei confronti dei residenti degli altri Stati membri partecipanti o abbiano eseguito operazioni finanziarie con i residenti degli altri Stati membri partecipanti.”;

3.

L'articolo 3 è modificato come segue:

a)

la frase seguente è aggiunta all'inizio:

“I principi di imparzialità, obiettività, indipendenza professionale, efficienza in termini di costi, riservatezza delle statistiche nonché i principi di minimizzazione dell'onere di segnalazione e l'alta qualità del prodotto disciplinano lo sviluppo, la produzione e la divulgazione delle statistiche da parte del SEBC.”;

b)

la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

“a)

si utilizzano le statistiche esistenti per quanto possibile.”;

4.

L'articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.   Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. […],

a)

la trasmissione all'interno del SEBC di informazioni statistiche riservate che sono state raccolte ai sensi dell'articolo 5 dello statuto ha luogo: i) nei limiti e al livello di dettaglio necessario allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi dell'articolo 105 del trattato; o ii) a condizione che tale trasmissione sia necessaria per un efficiente sviluppo, produzione o divulgazione delle statistiche ai sensi dell'articolo 5 dello statuto o per aumentarne la qualità;

b)

il Consiglio direttivo può decidere di raccogliere e trasmettere, nei limiti e al livello di dettaglio necessario, all'interno del SEBC, le informazioni riservate inizialmente raccolte a fini diversi da quelli previsti dall'articolo 5 dello statuto, a condizione che ciò sia necessario per lo sviluppo o produzione di statistiche efficiente o per aumentarne la qualità, e che tali statistiche siano necessarie per lo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi dell'articolo 105 del trattato.”;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. […], i soggetti dichiaranti sono informati dell'utilizzo a fini statistici o ad altri fini, di natura amministrativa, delle informazioni statistiche da loro fornite. I soggetti dichiaranti hanno il diritto di ottenere informazioni riguardanti la base giuridica sottostante la trasmissione e le misure di salvaguardia introdotte.”

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.   Fatto salvo il paragrafo 12 del presente articolo, il SEBC utilizza informazioni statistiche riservate ad esso trasmesse esclusivamente per l'esercizio dei compiti del SEBC, ad eccezione delle seguenti circostanze:

a)

se il soggetto dichiarante o l'altra persona giuridica, persona fisica, ente o filiale che può essere identificata, ha dato il proprio consenso esplicito all'uso di tali informazioni statistiche ad altri fini;

b)

per la trasmissione ai membri del Sistema statistico europeo (SSE) in conformità del paragrafo 11;

c)

per consentire agli enti di ricerca scientifica l'accesso a informazioni statistiche riservate che non consentano l'identificazione diretta, e con il previo esplicito consenso dell'autorità che ha fornito l'informazione;

d)

per quanto riguarda le BCN, se le dette informazioni statistiche sono utilizzate nel campo della vigilanza prudenziale o per l'esercizio di funzioni diverse da quelle specificate nello statuto, ai sensi dell'articolo 14.4 dello statuto.”;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5.   Le informazioni statistiche riservate possono essere scambiate all'interno del SEBC al fine di consentire agli enti di ricerca scientifica l'accesso a tali informazioni, in conformità dei paragrafi 3 e 4, lettera c), del presente articolo.”;

e)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

“8.   Il presente regolamento si applica fatti salvi la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).”;

f)

le ultime due frasi del paragrafo 9 sono sostituite dalla seguente:

“La BCE definisce regole comuni e dà attuazione a norme minime al fine di impedire la divulgazione illegale e l'utilizzo non autorizzato dei dati trasmessi ai sensi dei paragrafi 1 e 2.”;

g)

sono aggiunti i seguenti paragrafi da 11 a 13:

“11.   Fatte salve le disposizioni nazionali sullo scambio delle informazioni statistiche riservate diverse dalle informazioni di cui al presente regolamento, la trasmissione delle informazioni statistiche riservate tra un membro del SEBC che ha raccolto l'informazione e un'autorità del SSE può aver luogo a condizione che la trasmissione sia necessaria per l'efficiente sviluppo, produzione o divulgazione o per migliorare la qualità delle statistiche europee nelle rispettive sfere di competenza del SSE e del SEBC. Qualsiasi trasmissione oltre la prima trasmissione deve essere esplicitamente autorizzata dal membro del SEBC che ha raccolto l'informazione.

12.   Se sono trasmessi dati riservati tra un'autorità del SSE e un membro del SEBC, tali dati saranno utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili solo per i membri del personale impegnato in attività nel settore statistico all'interno del proprio specifico settore lavorativo.

13.   Le misure di tutela di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. […] si applicano a tutti i dati riservati trasmessi tra un'autorità del SSE e un membro del SEBC ai sensi dei paragrafi 11 e 12 e dell'articolo 20, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. […]. La BCE pubblica un rapporto annuale sulla riservatezza relativo alle misure adottate per salvaguardare la riservatezza dei dati statistici.”.

5.

Gli allegati A e B sono cancellati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [data].

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 settembre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU C 246 del 6.8.1998, pag. 12.

(3)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(4)  Le «statistiche comunitarie» sono parte delle «statistiche europee» di cui ai considerando del regolamento (CE) n. […] sulle statistiche europee.

(5)  GU C 291 del 5.12.2007, pag. 1.

(6)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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