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Documento 52001AB0901(01)

Parere della Banca centrale europea del 17 agosto 2001 su richiesta della Commissione delle Comunità europee relativo a due progetti di regolamento della Commissione (CE) recanti modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici armonizzati dei prezzi al consumo e le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici armonizzati dei prezzi al consumo (CON/2001/18)

GU C 244 del 1.9.2001, pagg. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0901(01)

Parere della Banca centrale europea del 17 agosto 2001 su richiesta della Commissione delle Comunità europee relativo a due progetti di regolamento della Commissione (CE) recanti modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici armonizzati dei prezzi al consumo e le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici armonizzati dei prezzi al consumo (CON/2001/18)

Gazzetta ufficiale n. C 244 del 01/09/2001 pag. 0005 - 0006


Parere della Banca centrale europea

del 17 agosto 2001

su richiesta della Commissione delle Comunità europee relativo a due progetti di regolamento della Commissione (CE) recanti modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici armonizzati dei prezzi al consumo e le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici armonizzati dei prezzi al consumo

(CON/2001/18)

(2001/C 244/05)

1. Il 10 luglio 2001 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione delle Comunità europee due richieste di parere, la prima delle quali riguardante il progetto di regolamento della Commissione (CE) recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per le revisioni degli indici armonizzati dei prezzi al consumo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione (in seguito denominato "primo progetto di regolamento") e la seconda delle quali riguardante il progetto di regolamento della Commissione (CE) recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici armonizzati dei prezzi al consumo e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (in seguito denominato "secondo progetto di regolamento").

2. La BCE è competente ad esprimere un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici armonizzati dei prezzi al consumo. In conformità con il primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.

I. Primo progetto di regolamento

3. Scopo del primo progetto di regolamento è stabilire norme minime per il trattamento delle revisioni degli indici armonizzati dei prezzi al consumo (IAPC). Le revisioni possono avere un impatto significativo sul risultato dell'indice nel periodo interessato e le differenze nel loro trattamento possono incidere sulla comparabilità dello IAPC.

4. Il primo progetto di regolamento stabilisce che le serie di IAPC ufficialmente pubblicate possano essere rivedute (articolo 3). Esso definisce le condizioni alle quali le revisioni devono essere riportate nello IAPC, come nel caso di errori (articolo 4), di informazioni nuove o migliorate (articolo 5) e della correzione di risultati provvisori quando lo IAPC sia pubblicato in forma provvisoria (articolo 9). La BCE accoglie con favore tali proposte.

5. Esso afferma inoltre che lo IAPC pubblicato ufficialmente non è sottoposto a revisione quando nell'indice siano introdotte modifiche del sistema di norme armonizzate (articolo 6, paragrafo 1). Tuttavia, per esigenze di politica monetaria, è generalmente preferibile che siano disponibili serie temporali ampie e consistenti. In particolare, la BCE ha definito la stabilità dei prezzi con riguardo alle variazioni annuali nello IAPC. La regola generale proposta non è quindi soddisfacente. Variazioni statistiche sostanziali potrebbero causare fratture strutturali nelle serie temporali e quindi potrebbero distorcere seriamente le variazioni annuali, calcolate su una base non sottoposta a revisione. Di conseguenza, nei casi in cui siano introdotte variazioni statistiche sostanziali, potrebbe rivelarsi necessario operare delle revisioni a ritroso dello IAPC ufficialmente pubblicato. Tali revisioni dovrebbero coprire almeno i dodici mesi precedenti l'introduzione delle modifiche nel sistema di norme armonizzate. In pratica, tuttavia, la BCE è consapevole del fatto che le revisioni a serie storiche siano limitate dalla disponibilità di statistiche primarie.

6. Per i casi in cui, al fine di compilare tassi di variazione annuali significativi dello IAPC, siano necessarie revisioni riguardanti almeno i dodici mesi precedenti, a BCE suggerisce di modificare l'articolo 6, paragrafo 1, come segue: "Salvo quanto diversamente specificato nei regolamenti di attuazione, le modifiche del sistema di norme armonizzate non richiedono revisioni.".

Una simile clausola era inclusa nel progetto di regolamento e sostenuta dal comitato per la programmazione statistica nel marzo 2001, ma successivamente rimossa. Inoltre, tale emendamento consentirebbe di evitare discrepanze con l'articolo 11 che prevede esplicitamente la revisione per una regola di armonizzazione specifica (trattamento delle riduzioni di prezzo).

7. Gli articoli 6 e 7 prevedono la raccolta delle stime relative all'impatto delle modifiche del metodo di calcolo dell'indice. La BCE accoglie con favore tali proposte.

II. Secondo progetto di regolamento

8. Scopo del secondo progetto di regolamento è l'armonizzazione della copertura e del trattamento degli oneri, in particolare gli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione. Inizialmente tale possibilità era esclusa dallo IAPC. L'armonizzazione delle diverse pratiche aumenterà la comparabilità della IAPC; le attuali ed ampie differenze nei vari paesi, rispetto alla rilevanza dei servizi finanziari nello IAPC, evidenziano pratiche diverse con riguardo alla copertura dei servizi finanziari. La BCE accoglie con favore questo ulteriore sforzo di armonizzazione.

9. Il secondo progetto di regolamento indica in modo dettagliato le norme per la copertura dei servizi finanziari e di altro genere nell'ambito dello IAPC e segue largamente le disposizioni del SEC 95 (articoli 4 e 5). La BCE accetta tali disposizioni al fine di assicurare coerenza con le norme stabilite per i conti nazionali, conmcordate a livello internazionale. La BCE concorda col fatto che gli interessi e gli oneri assimilabili agli interessi continuino ad essere esclusi dallo IAPC.

10. Il secondo progetto di regolamento prevede che lo IAPC includa oneri espressi sotto forma di commissione fissa o di tariffa forfettaria; le variazioni dei prezzi d'acquisto che riflettono variazioni delle regole di determinazione dei prezzi medesimi devono figurare come tali nello IAPC [articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)]. La BCE accoglie con favore la presente proposta.

11. Il secondo progetto di regolamento richiede anche che le variazioni dei prezzi d'acquisto risultanti da variazioni dei valori delle operazioni unitarie rappresentative figurino come tali nello IAPC [articolo 3, paragrafo 1, lettera c)]. Le variazioni dei valori delle operazioni unitarie vengono di conseguenza riflesse nello IAPC. Talvolta, per esempio quando si prenda in considerazione la variazione di oneri dovuta a una variazione nel valore delle attività finanziarie (come i corsi delle azioni), tale requisito può costituire causa di volatilità a breve termine nello IAPC. Tuttavia, ciò rappresenta una conseguenza inevitabile della copertura di tali servizi ai consumatori nello IAPC e la BCE pertanto condivide tale punto di vista.

12. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 agosto 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

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