EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 52006XB0923(01)

Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (in conformità dell'articolo 11.3 del Regolamento interno della Banca centrale europea)

GU C 230 del 23.9.2006, pagg. 46–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/46


Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea

(in conformità dell'articolo 11.3 del Regolamento interno della Banca centrale europea)

(2006/C 230/09)

1.   Dichiarazione introduttiva

Il 10 ottobre 2000, il Comitato esecutivo ha adottato il Codice di condotta della Banca centrale europea. Esso fornisce direttive e stabilisce regole deontologiche, standard e criteri per tutte le persone assunte dalla Banca centrale europea (BCE) così come per i membri del Comitato esecutivo della BCE. Il 16 maggio 2002, i membri del Comitato esecutivo in qualità di membri del Consiglio direttivo hanno trovato un accordo sul Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo. Detto codice supplementare di criteri deontologici (di seguito il «Codice») specifica ulteriormente il regime deontologico applicabile ai membri del Comitato esecutivo.

2.   Doni o altri vantaggi di carattere economico

I membri del Comitato esecutivo non possono accettare doni o vantaggi di carattere economico che siano in qualsiasi modo connessi ai compiti ed obblighi loro assegnati, il cui valore ecceda un importo conforme agli usi o di entità trascurabile. A tale riguardo, i doni il cui valore non eccede 100 EUR possono essere tenuti. Se ricorre una situazione particolare per cui il dono di valore superiore ai 100 EUR non può essere rifiutato, il dono deve essere consegnato alla BCE a meno che l'ammontare superiore ai 100 EUR venga ad essa pagato.

I membri del Comitato esecutivo possono fare regali che eccedono i limiti previsti nei regolamenti per i membri del personale a soggetti terzi a spese della BCE. E'necessaria l'autorizzazione del Comitato esecutivo nei casi in cui un regalo superi di tre volte tale somma. I membri del Comitato esecutivo non si ricevono (ivi compresi i coniugi, partner o familiari) né si scambiano alcun altro vantaggio, a spese della BCE.

3.   Accettazione di inviti

I membri del Comitato esecutivo, nel tenere conto dei loro obblighi di rispettare il principio di indipendenza e di evitare conflitti di interesse, possono accettare inviti a conferenze, ricevimenti o eventi culturali ed intrattenimenti connessi, inclusa un'appropriata ospitalità, quando la loro partecipazione a detti eventi è compatibile con l'adempimento dei loro obblighi ovvero è nell'interesse della BCE. A tale riguardo, essi possono accettare da parte degli organizzatori il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno commisurate alla durata del loro impegno. In particolare, i membri del Comitato esecutivo possono accettare inviti ad eventi con un ampio numero di partecipanti, laddove dovrebbero osservare particolare prudenza rispetto ad inviti a carattere individuale. La BCE devolve in beneficienza ogni eventuale compenso ricevuto da Membri del Comitato esecutivo per lezioni e discorsi tenuti in veste ufficiale.

Dette regole dovrebbero essere applicate parimenti ai coniugi o partner, se gli inviti sono estesi anche a loro e se la loro partecipazione è conforme alla prassi accettata internazionalmente.

4.   Accettazione di compensi per attività svolte a titolo personale

I membri del Comitato esecutivo possono svolgere attività d'insegnamento ed accademiche così come altre attività senza scopo di lucro. Essi possono accettare compensi e il rimborso delle spese sostenute per tali attività, svolte a titolo personale, senza il coinvolgimento della BCE, nel rispetto delle condizioni poste nell'articolo 11.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e del fatto che tali compensi e tali spese siano commisurati al lavoro svolto e rimangano nei limiti imposti dalla prassi comune. Essi dovrebbero annualmente informare per iscritto il Presidente della BCE relativamente a ciascuna attività svolta a titolo personale ed a ciascun compenso da essa derivante.

5.   Ottemperanza delle norme in materia di insider trading

I membri del Comitato esecutivo sono soggetti alla piena ottemperanza delle norme in materia di insider trading e al regime di sorveglianza operante alla BCE. Viene vivamente raccomandato loro di porre i propri investimenti sotto il controllo di uno o piú gestori di portafoglio dotati di piena discrezionalità. Tale raccomandazione non si applica ai conti correnti, ai conti di deposito, ai conti di risparmio e ai fondi comuni monetari o a simili strumenti finanziari a breve termine. Detta raccomandazione non pregiudica la possibilità di mobilizzare occasionalmente i fondi per l'acquisto di alcuni beni o per investimenti in proprietà immobiliari. In caso di dubbio, i membri del Comitato esecutivo dovrebbero ricercare il parere del consigliere per l'etica professionale della BCE.

6.   Consigliere per l'etica professionale

Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente Codice, in caso di dubbio circa l'applicazione pratica di ciascun criterio deontologico fissato in questo Codice, i membri del Comitato esecutivo dovrebbero consultare il consigliere per l'etica professionale della BCE.

7.   Distribuzione e pubblicazione

Fatto in copia originale, depositato nelle casse della BCE. Una copia è stata distribuita a ciascun membro del Comitato esecutivo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 settembre 2006.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


In alto