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Documento 32009X0122(01)
Agreement of 8 December 2008 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area amending the Agreement of 16 March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of economic and monetary union
Accordo, dell' 8 dicembre 2008 , tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell'Unione economica e monetaria
Accordo, dell' 8 dicembre 2008 , tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell'Unione economica e monetaria
GU C 16 del 22.1.2009, pagg. 10–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 007 pag. 65 - 70
22.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 16/10 |
ACCORDO
dell'8 dicembre 2008
tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell'Unione economica e monetaria
(2009/C 16/02)
(1) |
, e |
(2) |
Banca centrale europea (BCE) |
(di seguito «le parti»)
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito «risoluzione»), ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999. |
(2) |
Ai sensi della risoluzione, l'ERM II è volto a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'ERM II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro. |
(3) |
La Slovacchia, quale Stato membro con deroga, è parte dell'AEC II dal 2 novembre 2005; la Národná banka Slovenska è parte dell'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria (1), modificato dall'accordo del 21 dicembre 2006 (2), e dall'accordo del 14 dicembre 2007 (3) (di seguito congiuntamente denominati «accordo tra le banche centrali sull'AEC II»). |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell'8 luglio 2008, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l'adozione da parte della Slovacchia della moneta unica il 1o gennaio 2009 (4), la deroga in favore della Slovacchia di cui all'articolo 4 dell'atto d'adesione del 2003 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2009; l'euro sarà la moneta della Slovacchia a partire dal 1o gennaio 2009 e la Národná banka Slovenska non farà più parte dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II da tale data. |
(5) |
Le disposizioni vigenti per l'intervento AEC II ai margini sono previste nell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II. |
(6) |
Le disposizioni vigenti per l'intervento AEC II ai margini richiedono un ulteriore aggiornamento e una revisione onde tener conto dell'introduzione di un nuovo criterio per le controparti idonee ad effettuare interventi ai margini e raffinare un criterio di idoneità esistente. |
(7) |
È pertanto necessario modificare l'accordo tra le banche centrali sull'AEC II al fine di tener conto dell'abrogazione della deroga in favore della Slovacchia e dei cambiamenti del criterio di idoneità per l'intervento AEC II ai margini, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Modifica all'accordo tra le banche centrali sull'AEC II in vista dell'abrogazione della deroga della Slovacchia
La Národná banka Slovenska cessa di esser parte dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II dal 1o gennaio 2009.
Articolo 2
Sostituzione degli allegati I e II dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II
2.1. L'allegato I dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I al presente accordo.
2.2. L'allegato II dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II al presente accordo.
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1. Il presente accordo modifica, con effetto dal 1o gennaio 2009, l'accordo tra le banche centrali sull'AEC II.
3.2. Il presente accordo è redatto in inglese ed è debitamente sottoscritto dai rappresentanti debitamente autorizzati delle parti. La BCE, che è tenuta a conservare l'accordo originale, invia una copia dell'accordo conforme all'originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro. Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 dicembre 2008.
Per la
Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)
Per la
Česká národní banka
Per la
Danmarks Nationalbank
Per la
Eesti Pank
Per la
Latvijas Banka
Per la
Lietuvos bankas
Per la
Magyar Nemzeti Bank
Per la
Narodowy Bank Polski
Per la
Banca Națională a României
Per la
Národná banka Slovenska
Per la
Sveriges Riksbank
Per la
Bank of England
Per la
Banca centrale europea
(1) GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.
(2) GU C 14 del 20.1.2007, pag. 6.
(3) GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7.
(4) GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24.
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
CONVENZIONI PER LA CITAZIONE DI VALUTE PARTECIPANTI ALL'AEC II E LA PROCEDURA DEL PAGAMENTO DOPO PAGAMENTO APPLICABILE AI CASI DI INTERVENTO AI MARGINI
A. Convenzione per la quotazione delle valute
Per tutte le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II, la parità centrale bilaterale nei confronti dell'euro sarà quotato utilizzando l'euro come valuta base. Il tasso di cambio sarà espresso come valore di 1 EUR utilizzando sei cifre significative per tutte le valute.
La medesima convenzione sarà applicata per la quotazione dei tassi d'intervento massimo e minimo nei confronti dell'euro per le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II. I tassi d'intervento saranno determinati aggiungendo o sottraendo l'ampiezza della banda concordata, espressa in termini percentuali, alle parità centrali bilaterali. I tassi risultanti saranno arrotondati a sei cifre significative.
B. Procedura del pagamento dopo pagamento
In caso di intervento ai margini, sia la BCE che le banche centrali nazionali (BCN) appartenenti all'area dell'euro applicheranno la procedura del pagamento dopo pagamento. Le BCN non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II applicano tale procedura quando agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE, conformemente al presente allegato; le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II possono, se lo desiderano, applicare la medesima procedura del pagamento dopo pagamento quando regolano interventi ai margini effettuati per conto proprio.
i) Principi generali
— |
La procedura del pagamento dopo pagamento viene applicata qualora vi siano interventi ai margini, nell'ambito dell'AEC II, tra l'euro e le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II. |
— |
Per essere ammesse a partecipare agli interventi ai margini nell'ambito dell'AEC II, le controparti devono detenere un conto presso la BCN interessata e possedere un indirizzo SWIFT. Quale criterio di idoneità supplementare, alle controparti sarà richiesto di fornire in anticipo alla BCN interessata istruzioni standard di regolamento nelle valute AEC II e ogni ulteriore aggiornamento di tali istruzioni. Può essere richiesto alle controparti idonee di fornire alla BCE o alle BCN le informazioni specificate da parte della BCE e delle BCN interessate di volta in volta. |
— |
Le controparti idonee ad effettuare un intervento ai margini nell'AEC II possono anche effettuare tale intervento direttamente con la BCE, sempre che esse abbiano lo status di controparti idonee ad eseguire operazioni di cambio con la BCE ai sensi dell'indirizzo BCE/2008/5, del 20 giugno 2008, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (1). |
— |
Le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE. |
— |
Quando si verifica un intervento ai margini, la BCN interessata o la BCE effettuano il pagamento relativo ad una data transazione solo dopo aver ricevuto conferma da parte del proprio corrispondente che l'importo dovuto è stato accreditato sul proprio conto. Le controparti sono tenute ad effettuare il versamento entro la scadenza convenuta per consentire alle BCN o alla BCE di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Di conseguenza, le controparti devono effettuare il versamento prima della data di scadenza prefissata. |
ii) Scadenza per il ricevimento dei fondi da parte delle controparti
Le controparti pagano gli importi derivanti dagli interventi al più tardi entro le ore 13, ora CET, della data di valuta.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL'AEC II
con effetto a decorrere dal 1o maggio 2009
(Mio EUR) |
|
Banche centrali aderenti al presente accordo |
Limiti massimi (1) |
Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria) |
520 |
Česká národní banka |
690 |
Danmarks Nationalbank |
700 |
Eesti Pank |
310 |
Latvijas Banka |
340 |
Lietuvos bankas |
380 |
Magyar Nemzeti Bank |
670 |
Narodowy Bank Polski |
1 750 |
Banca Națională a României |
1 000 |
Sveriges Riksbank |
940 |
Bank of England |
4 700 |
Banca centrale europea |
nessuno |
Banche centrali nazionali dell'area dell'euro |
Limiti massimi |
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
nessuno |
Deutsche Bundesbank |
nessuno |
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland |
nessuno |
Bank of Greece |
nessuno |
Banco de España |
nessuno |
Banque de France |
nessuno |
Banca d'Italia |
nessuno |
Central Bank of Cyprus |
nessuno |
Banque centrale du Luxembourg |
nessuno |
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta |
nessuno |
De Nederlandsche Bank |
nessuno |
Oesterreichische Nationalbank |
nessuno |
Banco de Portugal |
nessuno |
Banka Slovenije |
nessuno |
Národná banka Slovenska |
nessuno |
Suomen Pankki |
nessuno» |
(1) Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.