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Documento 32001D0007(01)

2001/667/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 30 agosto 2001, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2001/7)

GU L 233 del 31.8.2001, pagg. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 25/03/2003; abrogato da 32003D0004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/667/oj

32001D0667

2001/667/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 30 agosto 2001, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2001/7)

Gazzetta ufficiale n. L 233 del 31/08/2001 pag. 0055 - 0057


Decisione della Banca centrale europea

del 30 agosto 2001

relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro

(BCE/2001/7)

(2001/667/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"),

visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull'introduzione dell'euro(1), e in particolare gli articoli 10 e 16,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, l'articolo 16 dello statuto e l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 richiedono informazioni più dettagliate con riguardo ai tagli e specifiche delle banconote in euro.

(2) Tali informazioni possono essere rese disponibili mediante pubblicazione, a titolo informativo, di una decisione della Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(3) Il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione(2) sancisce il valore unitario delle monete in euro, compreso tra 1 cent e 2 euro.

(4) I tagli delle banconote in euro dovrebbero tenere conto del valore unitario delle monete in euro.

(5) La presente decisione prende in considerazione i lavori preparatori compiuti dall'Istituto monetario europeo (IME) e, per quanto riguarda in particolare i disegni delle banconote, i risultati di un concorso europeo tra disegnatori di banconote.

(6) Tali lavori preparatori hanno anche comportato consultazioni con le associazioni europee di varie categorie di utilizzatori di banconote al fine di tenere conto delle loro specifiche esigenze visive e tecniche, nonché per facilitare il riconoscimento e l'accettazione dei tagli e delle specifiche delle nuove banconote da parte di tali utilizzatori.

(7) La Banca centrale europea (BCE) è titolare del diritto d'autore sui disegni delle banconote in euro, in origine detenuto dall'IME.

(8) È necessario stabilire alcuni principi-guida comuni in base ai quali consentire la riproduzione commerciale dei disegni delle banconote.

(9) La presente decisione dovrebbe rilasciare un'autorizzazione generale per tutte le riproduzioni rispondenti a determinati criteri.

(10) È opportuno che le regole sulla riproduzione permettano unicamente le riproduzioni di un solo lato delle banconote, al fine di ridurre il rischio che il pubblico confonda riproduzioni di banconote in euro con banconote autentiche.

(11) Si rende necessario istituire un regime comune in virtù del quale le BCN degli Stati membri partecipanti siano pronte a sostituire banconote in euro mutilate o danneggiate.

(12) L'esigenza di istituire un regime comune riguarda anche il ritiro finale delle banconote quando queste debbano essere sostituite da nuove banconote.

(13) La pubblicazione di annunci nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee può essere accompagnata da altri mezzi di pubblicazione che consentano al pubblico di essere debitamente informato.

(14) Per motivi di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno consolidare la decisione BCE/1998/6, del 7 luglio 1998, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro(3), modificata dalla decisione BCE/1999/2(4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tagli e specifiche

1. La prima serie di banconote in euro comprende sette tagli con valori compresi tra 5 EUR e 500 EUR, raffiguranti il tema "Epoche e stili in Europa", con le seguenti caratteristiche essenziali:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I sette tagli della serie di banconote in euro recano la rappresentazione di portali e finestre sul fronte e di ponti sul retro, caratteristici dei diversi periodi dell'arte europea sopra indicati. Tra gli elementi del disegno figurano: il simbolo dell'Unione europea; il nome della valuta negli alfabeti latino e greco; l'acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali; il simbolo © a indicare la tutela del diritto d'autore; la firma del presidente della BCE.

Articolo 2

Riproduzione

1. La BCE è titolare del diritto d'autore sulle banconote indicate nell'articolo 1 della presente decisione.

2. La riproduzione intera o parziale delle banconote indicate nell'articolo 1 è autorizzata nei casi seguenti:

a) per fotografie, disegni, dipinti, filmati e, in genere, per ogni tipo di immagine il cui soggetto principale non siano le banconote o le riproduzioni in sé stesse e che non forniscano una visione in primo piano dei disegni delle banconote;

b) per riproduzioni di un solo lato delle banconote, a condizione che le loro dimensioni siano superiori al 125 % o inferiori al 75 %, sia in lunghezza che in larghezza, a quelle delle banconote corrispondenti, come specificate nell'articolo 1 della presente decisione, indipendentemente dal materiale utilizzato per tali riproduzioni.

3. L'autorizzazione generale ad effettuare riproduzioni ai sensi delle regole di cui sopra può essere annullata nel caso di contrasto con un diritto morale inalienabile dell'autore dei disegni delle banconote.

Articolo 3

Sostituzione di banconote mutilate o danneggiate

1. Le BCN degli Stati membri partecipanti sostituiscono, su richiesta, le banconote in euro aventi corso legale, mutilate o danneggiate, nei seguenti casi:

a) qualora sia presentato più del 50 % della banconota;

b) qualora sia presentato il 50 % o meno del 50 % della banconota se il richiedente dimostri che le parti mancanti sono andate distrutte.

2. La sostituzione di banconote mutilate o danneggiate richiede:

a) l'identificazione del richiedente nei casi di dubbio circa il diritto di quest'ultimo sulle banconote e circa l'autenticità delle banconote stesse;

b) spiegazioni scritte circa la causa della mutilazione o del danneggiamento delle banconote e la sorte delle parti mancanti, in caso vi sia il legittimo sospetto che sia stato commesso un reato o che la banconota sia stata mutilata o danneggiata intenzionalmente;

c) spiegazioni scritte sul tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione in caso siano presentate banconote macchiate con inchiostro, contaminate o impregnate;

d) una dichiarazione scritta sulla causa e sulla natura dell'annullamento, in caso di banconote presentate da istituti di credito, se queste sono state scolorite dall'attivazione di dispositivi antifurto;

e) pagamento da parte del richiedente dei diritti eventualmente stabiliti dalla BCE nei casi di accertamenti particolarmente laboriosi da parte delle BCN.

Articolo 4

Ritiro di banconote

Il ritiro dalla circolazione di un tipo o di una serie di banconote in euro è disciplinato da una decisione del Consiglio direttivo, pubblicata, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e resa nota attraverso altri mezzi di informazione. Tale decisione ha ad oggetto almeno i seguenti punti:

- il tipo o la serie di banconote in euro che devono essere ritirati dalla circolazione,

- la durata del periodo di sostituzione,

- la data in cui il tipo o la serie di banconote in euro perderà corso legale,

- il trattamento delle banconote in euro presentate dopo la scadenza del periodo del ritiro e/o dopo che abbiano cessato di avere corso legale.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Con la presente sono abrogate le decisioni BCE/1998/6 e BCE/1992/2.

2. I riferimenti alle decisioni abrogate sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

3. Con la presente è abrogato l'articolo 1, paragrafo 4, dell'Indirizzo BCE/1999/3, del 7 luglio 1998, relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999(5).

4. La presente decisione è pubblicata sul sito web della BCE.

5. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 agosto 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(2) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6.

(3) GU L 8 del 14.1.1999, pag. 36.

(4) GU L 258 del 5.10.1999, pag. 29.

(5) GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32.

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